
Nel territorio della Repubblica di San Marino infatti, l’abbandono di un cane o di un gatto è punito in base all’art. 10 della Legge 23 Aprile 1991 e perseguibile penalmente in base allart. 282 bis del Codice Penale. (Legge 25 Luglio 2003 n. 101) Chiunque sia testimone di un atto di abbandono in territorio sammarinese può richiedere lintervento della Gendarmeria o della Polizia Civile o della Guardia di Rocca, che dovranno intervenire sulla base delle normative vigenti.