Il processo “Varano” dovrà ricominciare, come è emerso giovedì pomeriggio alla lettura del dispositivo con il quale il Tribunale di Forlì ha accolto una particolare eccezione, portata avanti da anni dal collegio difensivo della Cassa di Risparmio di San Marino: quella della competenza territoriale.
I giudici hanno disposto che Forlì non è competente a giudicare, cosa che spetterà invece al Tribunale di Rimini e per una parte residuale a Bologna. La decisione del Tribunale è stata già definita clamorosa, anche alla luce del fatto che per circa 7 anni Forlì si è occupata di un processo che non aveva legittimità a fare.
Il principio giuridico alla base della decisione
Quella che nel 2008 passò alle cronache come operazione “Varano” aveva portato in carcere i vertici della Cassa di Risparmio di San Marino, per la partecipazione nel gruppo bolognese Delta. Con l’accusa più grave di riciclaggio. Ma i reati che gli inquirenti sostenevano essersi “consumati a Forlì”, secondo il Tribunale invece si conclusero a San Marino, tanto sul lato delle sostituzioni che dei trasferimenti delle somme. Il ragionamento dei giudici è il seguente: considerando che San Marino si raggiunge esclusivamente dall’Italia, coloro che hanno trasferito fisicamente le banconote sul Titano vanno giudicati a Rimini perché è questo il territorio italiano dove si è verificata l’ultima fase della loro condotta.
Le eccezioni delle difese
Sul piano tecnico, ecco le numerose ed articolate eccezioni preliminari che possono essere riassunte nel seguente modo attraverso l’ordinanza del giudice forlivese:
Questione di giurisdizione (svolta in udienza dall’avv. prof. Sgubbi, al quale le altre difese si sono associate) in quanto si assume la giurisdizione del giudice straniero della Repubblica di San Marino, relativamente al reato di riciclaggio, essendo ivi avvenuta l’intera operazione di trasformazione/sostituzione ed ostacolo delle somme versate presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (da ora Crrsm) dagli autori dei reati presupposti;
Questione di giurisdizione (svolta anch’essa in udienza dall’avv. prof. Sgubbi, al quale le altre difese si sono associate) in quanto si assume la giurisdizione del giudice straniero della Repubblica di San Marino, relativamente agli illeciti amministrativi contestati alla Crrsm e alla Carifin Sa materialmente consumati all’estero;
Questione di giurisdizione (svolta in udienza dall’avv. Annetta, al quale le altre difese si sono associate) in quanto si assume la giurisdizione del giudice straniero della Repubblica di San Marino relativamente ai reati associativi, sul presupposto che la struttura organizzativa degli stessi si trovava ed operava presso lo Stato estero;
Questione di competenza (svolta in udienza dall’avv. prof. Jasonni, al quale le altre difese si sono associate) in quanto si assume la competenza del Tribunale di Rimini, luogo ove si sarebbe realizzata l’ultima parte dei delitti più gravi di riciclaggio, con il transito delle banconote verso il territorio straniero della Repubblica di San Marino per il tramite necessario della Provincia di Rimini;
Questione di competenza (svolta in udienza dall’avv. Annetta, al quale le altre difese si sono associate in quanto si assume la competenza del Tribunale di Milano, luogo ove si sarebbe realizzata la monetizzazione degli assegni provento di illeciti, portati presso la ICBPI di Milano, con consumazione dei delitti di riciclaggio;
Questione di competenza (svolta in udienza dall’avv. Sirotti, al quale le altre difese si sono associate) in quanto si assume la competenza del Tribunale di Bologna, ovvero del Tribunale di Milano, relativamente ai reati di abusivismo bancario e finanziario sul presupposto dell’inesistenza della connessione ex art. 12 letto b c.p.p. con i delitti di riciclaggio.
Il processo era partito nell’ottobre scorso davanti al Tribunale di Forlì con 28 imputati alla sbarra con 54 capi di imputazione.
David Oddone, La Tribuna