San Marino. La pronuncia dei Garanti sull’ex Reggente Giacomo Simoncini. Sentenza Garanti n.8.2025 spiegata e orignale

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme ha emesso la sentenza n.8/2025, una decisione destinata a lasciare il segno nell’ordinamento sammarinese: Giacomo Simoncini è ufficialmente dichiarato “inabile, in avvenire, alla carica di Capitano Reggente”, ed è inoltre escluso dal Consiglio Grande e Generale. Una misura che non ammette sfumature né discrezionalità.

Il procedimento riguardava il sindacato sui Capitani Reggenti, riattivato dopo la conclusione del processo penale che aveva già riconosciuto la responsabilità dell’ex Reggente per un fatto illecito avvenuto durante il semestre reggenziale, nella sede istituzionale e nei confronti di un soggetto a lui sottoposto. Proprio queste circostanze – luogo, tempo e ruolo – sono risultate decisive.

Il Collegio ha stabilito che la condotta, pur non legata a un atto formale del ruolo, ha colpito al cuore il prestigio della Reggenza, massimo organo di garanzia dello Stato. Un vulnus che, secondo i giudici, ha minato “credibilità, autorevolezza e buon nome” delle istituzioni, come già rilevato in appello dal giudice Brunelli.

La decisione afferma un principio destinato a diventare precedente:
la responsabilità istituzionale scatta ogni volta che un comportamento illecito del Reggente, posto in carica e in sede istituzionale, danneggia l’immagine dello Stato, anche se l’atto non è collegato a una funzione specifica.

Richiamati anche gli articoli 4, 5 e 6 della Legge n.141/2014 (Codice di condotta degli agenti pubblici), che impongono correttezza, fedeltà alle istituzioni e tutela dell’immagine della Repubblica: obblighi considerati integralmente violati.

Sul fronte sanzionatorio, il Collegio ha applicato il meccanismo previsto dalla Rubrica XIX delle Leges Statutae, definendolo “vincolante e automatico”: una volta accertata la responsabilità istituzionale, scatta obbligatoriamente l’inabilitazione e l’esclusione dal Consiglio.

Una sentenza dirompente, che ridisegna il perimetro della responsabilità pubblica ai vertici dello Stato e che apre la porta a una riflessione più ampia sul sistema sanzionatorio, che lo stesso Collegio invita il Consiglio Grande e Generale ad aggiornare.

1. Riapertura del sindacato
Il Collegio riprende il procedimento dopo la conclusione del processo penale (sentenze di primo grado, appello e terza istanza).

2. Verifica del presupposto chiave
La condotta contestata è stata commessa: durante il semestre reggenziale, nella sede istituzionale, ai danni di una persona sottoposta gerarchicamente al Reggente.

3. Qualificazione del Reggente come “agente pubblico apicale”
Il Collegio richiama la Dichiarazione dei Diritti e la normativa sugli agenti pubblici: il Reggente è il massimo garante dell’ordinamento e rientra pienamente nella disciplina del Codice di Condotta (Legge 141/2014).

4. Individuazione della responsabilità istituzionale
La condotta, pur non legata a un atto formale, compromette: prestigio, credibilità, autorevolezza della Reggenza e dello Stato. La lesione è sufficiente per attivare il sindacato.

5. Richiamo ai doveri violati
Violati gli artt. 4, 5 e 6 della Legge 141/2014: dovere di correttezza e legalità, dovere di fedeltà alle istituzioni, dovere di tutelare l’immagine dello Stato.

6. Utilizzo della giurisprudenza pregressa
Il Collegio richiama precedenti come le sentenze n.2/2018 e n.5/2021 per definire il perimetro della responsabilità istituzionale.

7. Adozione della valutazione dell’Appello – giudice Brunelli
Viene integralmente recepita la motivazione del giudice Brunelli sulla gravità del danno all’immagine dello Stato.

8. Accertamento della violazione del ruolo costituzionale
La condotta è incompatibile con l’art. 3 della Dichiarazione dei Diritti: il Reggente non ha tutelato la funzione di supremo garante dell’ordinamento.

9. Applicazione del regime sanzionatorio automatico
Per rinvio alla Rubrica XIX delle Leges Statutae, tramite art. 17 L.Q. 55/2003 e art. 7 L.C. 185/2005, la sanzione è obbligatoria e non graduabile.

10. Sanzione finale
Il Collegio dichiara: inabilitazione, in avvenire, alla carica di Capitano Reggente ed esclusione dal Consiglio Grande e Generale.

11. Invito al legislatore
Il Collegio segnala al Consiglio Grande e Generale la necessità di adeguare in futuro il sistema sanzionatorio per renderlo più proporzionato.

Ecco, infine copia della sentenza

Collegio Garanti – sentenza Simoncini