Udienza lunga e ad altissima densità tecnica quella celebrata ieri davanti al Commissario della Legge Isabella Pasini nel procedimento penale sull’associazione a delinquere legata alle vicende di Banca CIS.
Un’udienza che, prima ancora di entrare nel merito delle responsabilità, ha messo a confronto due visioni opposte del processo: da un lato una strategia difensiva tutta giocata su eccezioni procedurali; dall’altro una linea compatta delle parti civili, decise a portare il Tribunale al cuore della questione.
L’udienza si è aperta con la presa d’atto di numerose rinunce e nuove nomine difensive, segno della complessità del procedimento e del numero elevato di imputati. Un quadro che ha alimentato fin da subito la richiesta di ordine e chiarezza sullo stato del fascicolo processuale, definito da alcune difese incompleto o disorganico, con atti indicati come stralciati ma ancora presenti e materiali digitali non pienamente accessibili.
Il giudice ha disposto verifiche tecniche con la Cancelleria, ma senza assumere decisioni immediate, chiarendo che tali questioni non incidono automaticamente sulla tenuta del processo.
Il vero snodo dell’udienza è arrivato con le richieste di sospensione del procedimento, avanzate da più difese sulla base della presunta duplicazione con altri processi già celebrati o ancora pendenti, e del rischio di violazione del principio del ne bis in idem.
È su questo punto che le parti civili hanno assunto un ruolo centrale, ribaltando l’impostazione difensiva. La loro linea è stata netta: il procedimento in corso non è la replica di altri processi, ma ha un oggetto autonomo e specifico, cioè l’accertamento dell’esistenza di un vincolo associativo stabile, consapevole e finalizzato alla commissione di più reati.
Infatti l’associazione a delinquere è un reato autonomo e di pericolo, che si consuma con la creazione e il mantenimento del sodalizio, indipendentemente dall’esito giudiziario dei cosiddetti reati-fine. Attendere la definizione di altri procedimenti significherebbe introdurre una sospensione non prevista dall’ordinamento e paralizzare il processo senza base normativa.
Sul richiamo all’articolo 27 del Codice di procedura penale, le parti civili hanno respinto l’idea di una duplicazione patologica. La separazione dei procedimenti è stata ritenuta legittima e coerente al momento in cui è stata disposta, alla luce delle diverse posizioni soggettive e dello stato delle indagini. Nessun conflitto di giudicati è oggi configurabile, perché l’oggetto del giudizio è diverso.
In altre parole, non si giudicano singole condotte già valutate altrove, ma l’esistenza di un patto criminoso unitario.
Altro fronte di scontro è stato quello dell’indeterminatezza del capo di imputazione. Anche qui la risposta delle parti civili è stata ferma: il decreto di citazione individua con chiarezza il perimetro dell’associazione, le finalità perseguite, il periodo di operatività e il ruolo dei partecipanti. Non è richiesto indicare il momento esatto di nascita del sodalizio o l’ingresso puntuale di ciascun imputato. Ciò che conta è la rappresentazione complessiva dell’organizzazione e del suo programma criminoso.
Particolarmente significativa la posizione delle parti civili sulla utilizzabilità delle prove. Le contestazioni preventive su dichiarazioni, atti provenienti da altri procedimenti, materiale raccolto in sede istituzionale o documentazione informatica sono state definite premature. Il luogo naturale per la verifica della legittimità e della rilevanza delle prove è il dibattimento, attraverso il contraddittorio e il controesame.
Anticipare oggi una espunzione generalizzata del materiale probatorio equivarrebbe a svuotare il processo prima ancora di celebrarlo.
Il messaggio uscito dall’aula è stato chiaro e politicamente rilevante: le parti civili chiedono che il processo vada avanti, senza scorciatoie procedurali e senza sospensioni creative. La loro posizione ha finito per diventare il vero asse dell’udienza, spostando il baricentro dal “come fermare il processo” al “perché celebrarlo fino in fondo”.
Il Commissario della Legge ha rinviato ogni decisione sulle eccezioni preliminari e fissato la prosecuzione dell’udienza al 22 dicembre quando si entrerà nella fase delle repliche e delle richieste istruttorie.
Ma una cosa è già evidente: prima ancora di stabilire responsabilità penali, il Tribunale dovrà decidere se dare seguito alle richieste degli avvocati delle difese o quelle delle parti civili e proseguire il processo












