L’Unione Europea adotta una lista comune di Paesi di origine sicuri nell’ambito del Patto Migrazione e Asilo. L’entrata in vigore operativa è fissata per il 12 giugno 2026. La misura incide su ammissibilità, tempi di esame e rimpatri.
La lista UE comprende Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco, Tunisia. Per i cittadini di questi Stati si applica una presunzione di sicurezza. La domanda di asilo non accede al canale ordinario.
Scatta la procedura accelerata di frontiera. I tempi di esame si riducono. L’onere della prova passa al richiedente. La valutazione individuale resta prevista, ma in un perimetro ristretto.
Le domande possono essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate. Il rigetto attiva il rimpatrio in tempi brevi. Le misure alternative all’allontanamento si riducono.
Il sistema rafforza il concetto di Paese terzo sicuro. Gli Stati membri possono trasferire i richiedenti verso Paesi extra-UE con accordi in vigore. Non è richiesto un legame sostanziale del richiedente con il Paese di destinazione, se sono garantiti standard minimi formali.
La riforma abilita return hubs e l’esternalizzazione delle procedure. L’esame della protezione può avvenire fuori dal territorio UE. L’esecuzione del rimpatrio precede, in taluni casi, la definizione del contenzioso.
I ricorsi restano ammessi. L’effetto sospensivo non è automatico. I termini sono ridotti. L’allontanamento può essere eseguito prima della decisione finale.
Gli effetti operativi attesi sono: riduzione dei tempi di permanenza, diminuzione della pressione sui sistemi di accoglienza, aumento dei rimpatri eseguibili. Cresce il potere amministrativo nella fase iniziale.
I rischi giuridici riguardano il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Le criticità si concentrano su sospensive, standard di sicurezza dei Paesi terzi e tutela effettiva.
Per i micro-Stati europei non UE, integrati nei flussi regionali, l’impatto è indiretto ma rilevante. Le regole si applicano per effetto di prossimità e cooperazione. Gli strumenti restano limitati.
Il diritto d’asilo viene ricondotto a una funzione selettiva. Il sistema privilegia procedura, controllo ed esecuzione. L’assetto è strutturale.












