Cronaca. Ancona, motivazioni sentenza Banca Marche: nessun dolo, il crac causato dalla crisi immobiliare

Le cause del dissesto di Banca delle Marche non vanno ricercate in manovre fraudolente o nella volontà di dissipare il patrimonio, bensì nel contesto economico generale. È questo il cuore delle motivazioni depositate dalla Corte di Appello di Ancona in merito alla sentenza di assoluzione pronunciata lo scorso 30 giugno nei confronti dell’ex direttore generale Massimo Bianconi e di altri cinque imputati.

Nelle oltre duecento pagine del documento, i giudici ricostruiscono la genesi del fallimento, collegandolo direttamente alla grave crisi finanziaria globale che ha investito i mercati tra il 2008 e il 2012. Secondo la Corte, l’insolvenza è stata determinata dal crollo del settore immobiliare, ambito nel quale operava la maggior parte delle imprese clienti dell’istituto di credito marchigiano. Cade dunque l’ipotesi della bancarotta fraudolenta: per i magistrati non vi fu alcuna intenzione dolosa di impoverire la banca, né abusi di gestione o infedeltà ai doveri d’ufficio.

La sentenza sottolinea come l’erosione patrimoniale rientrasse nelle dinamiche del rischio d’impresa e come le operazioni finanziarie contestate non fossero tali da pregiudicare, da sole, la continuità aziendale. Un punto centrale della motivazione riguarda la prevedibilità degli eventi: al momento dell’erogazione dei finanziamenti, i vertici della banca non potevano ipotizzare il tracollo che si sarebbe concretizzato solo quattro anni più tardi. Il fallimento fu il risultato di circostanze sopravvenute, inclusi i cambiamenti nei criteri di valutazione e le scelte delle gestioni successive, fattori di cui gli imputati, ormai fuori dai giochi, non possono essere ritenuti responsabili.

A supporto della mancanza di dolo, la Corte evidenzia anche le scelte personali degli imputati. Viene citato l’esempio dell’ex direttore generale che, tramite la moglie, investì in azioni dell’istituto, un’operazione che non avrebbe mai compiuto se avesse previsto la perdita del capitale. Analogamente, un altro dirigente dell’area crediti arrivò a investire l’intero trattamento di fine rapporto in obbligazioni e azioni della banca.

Infine, le motivazioni affrontano un aspetto tecnico relativo alla controllata Medioleasing. Secondo i giudici, la società non avrebbe dovuto essere coinvolta nel processo penale, poiché la dichiarazione di insolvenza del marzo 2016 riguardava esclusivamente la capogruppo Banca delle Marche e non la sua partecipata, facendo così venir meno il presupposto stesso per l’ipotesi di bancarotta in quel frangente.