Un nuovo sviluppo nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. La famiglia della vittima ha infatti commissionato una nuova consulenza tecnica, che è attualmente in corso di realizzazione, per riesaminare uno degli aspetti chiave del processo: la camminata dell’assassino e il possibile contatto con il sangue presente sulla scena del delitto. In particolare, secondo quanto risulta a LaPresse, i consulenti, incaricati dagli avvocati dei familiari Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, stanno realizzando una ricostruzione digitale in 3D in cui la “ortofoto” della pozza di sangue trovata sul gradino zero della scala che conduce al seminterrato — dove fu rinvenuto il corpo di Chiara — viene sovrapposta ai movimenti di Alberto Stasi, già processato e condannato in via definitiva. E dall’approfondimento emergerebbe come sarebbe sarebbe stato impossibile, per chiunque, evitare il sangue di questa importante pozza di sangue (“blood pool”) mappata dentro la villetta di via Pascoli.
La consulenza
La consulenza effettua una sovrapposizione digitale della “ortofoto” della “ampia pozza di sangue” davanti alla “porta a soffietto” della casa di Garlasco con la “camminata” e i movimenti nell’abitazione raccontati da Alberto Stasi e ricostruiti nel processo del 2009 con modalità miste (sia virtuali che umane) dai periti del giudice Stefano Vitelli, Nello Balossino e Giuliano Geminiani. Il mandato conferito a un pool di consulenti informatici dagli avvocati Gian Luigi Tizzoni (per i genitori della 26enne) e Francesco Compagna (legale del fratello della vittima Marco Poggi) riguarda quella che il Ris e il giudice che assolse Stasi in primo grado hanno definito come la seconda “ampia pozza di sangue” (“blood pool”) trovata nella casa di Garlasco, che si trova sul gradino zero della scala che conduce nel seminterrato, nascosta da una porta a soffietto, in cui è stato trovato il corpo.
Agli atti del processo c’è un video in cui il perito Geminiani ha simulato personalmente “l’accesso alla cantina” nell’unica “void area” del gradino (area vuota, sul lato destro dello stesso): secondo la sua ricostruzione, pur collocando “almeno un piede” sopra il gradino, ci sarebbe stata la “possibilità di mancato intercettamento di sangue” da parte delle suole delle scarpe Lacoste indossate da Stasi. Già all’epoca del primo processo, però, la parte civile aveva contestato la perizia al giudice Vitelli, sia per non essere stata svolta dentro l’abitazione di Garlasco (ma in alcune riproduzioni), sia per non aver riprodotto fedelmente né sperimentato la camminata anche sugli “uno o due” gradini della scala che Stasi, interrogato, confermò in più occasioni di aver sceso e calpestato alla ricerca della fidanzata. Eccezioni, richieste di rinnovazione dell’istruttoria e nuovi approfondimenti che nel 2013 sono state alla base dell’annullamento dell’assoluzione da parte della Corte di Cassazione.
E oggi, dalle prime simulazioni video già realizzate digitalmente dai consulenti dei Poggi, emergerebbe come sarebbe impossibile non intercettare il sangue di quella macchia ripercorrendo fedelmente i ‘passi’ realizzati dal perito Geminiani. In particolare sarebbe impossibile durante il movimento a ritroso, dopo l’apertura della porta a soffietto.
Le precedenti
L’elaborato tecnico, non ancora concluso e che gli avvocati Tizzoni e Compagna decideranno se depositare solo al termine delle indagini preliminari su Andrea Sempio da parte della Procura di Pavia o in un eventuale processo di revisione a Stasi, giunge a conclusioni simili a quelle fornite durante le prime indagini, nel marzo 2008, dal consulente della pm di Vigevano, Rosa Muscio, il professor Piero Boccardo. Secondo quest’ultima consulenza, le “probabilità” di “poggiare i piedi in prossimità della porta di accesso al vano interrato” senza calpestare “tracce ematiche” e “peraltro in posizioni non consone alle modalità di apertura della porta stessa” erano di “circa lo 0,6%“. Statistica tradotta in un giudizio di “assolutamente improbabile”. Un’altra perizia più accurata – perché ha tenuto anche dei gradini delle scale e ha utilizzato computer con una maggiore potenza di calcolo – fu poi disposta dalla Corte d’appello bis nel 2014 e affidata ai professori di Geomatica e Ingegneria Gabriele Bitelli, Luca Vittuari e il dottor Roberto Testi. Conclusero per una “possibilità di non calpestamento” del sangue, entrando o uscendo “dal disimpegno”, che è dello “0,00038%” per chi si fosse fermato al primo scalino e dello “0,00002%” per chi si fosse bloccato al secondo.
Garante Privacy: “Informare nel rispetto delle persone”
Intanto, in una nota, il Garante della Privacy “stigmatizza il comportamento di media e siti web che, nel dar conto della tragica vicenda di Chiara Poggi, continuano a diffondere immagini, nomi e particolari eccedenti le pur legittime finalità informative“. Nel comunicato si legge che l’Autorità segue da tempo l’evoluzione della vicenda sotto il profilo della protezione dei dati personali ed è già intervenuta nell’ambito delle proprie competenze. “Tuttavia il progressivo aumento del livello di dettaglio con cui alcuni articoli e servizi televisivi ricostruiscono fatti, contesti personali e profili individuali induce il Garante a richiamare sin d’ora l’attenzione dei media, anche in presenza di istruttorie tuttora in corso. La pubblicazione reiterata di tali elementi, oltre a far degenerare la cronaca in una morbosa spettacolarizzazione, contrasta con il principio di essenzialità dell’informazione e viola la normativa in materia di protezione dei dati personali nonché le Regole deontologiche dei giornalisti”, sottolinea. “Il rispetto della persona e della sua dignità – ribadisce l’Autorità – costituisce un limite invalicabile dell’attività informativa e deve essere garantito non solo alla vittima, ma anche ai suoi familiari, agli indagati e a tutte le persone che, a vario titolo, risultano coinvolte o richiamate nella narrazione mediatica. Il Garante, riservandosi l’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, richiama pertanto tutti i media e i siti web al più rigoroso rispetto della normativa vigente e delle Regole deontologiche, affinché il diritto di cronaca non si traduca in una indebita esposizione di dati personali e in una lesione della dignità delle persone“.
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