Decreto Sicurezza, bozza: fermo preventivo 12 ore, ‘daspo’ cortei e no coltelli a minorenni

 

Il decreto Sicurezza arriva in Consiglio dei ministri con alcune novità, presenti nella bozza del testo all’esame del governo. Tra questi, un fermo preventivo di massimo 12 ore qualora sussista “un fondato motivo di ritenere che” si “pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione”, dandone “immediata notizia al pubblico ministero”. È quanto prevede la bozza del dl Sicurezza. Qualora “in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso” di armi o strumenti atti a offendere”, si legge, o “dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione”, e “trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore”. Nel testo poi si specifica che “dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina il rilascio della persona accompagnata”.

Tutela legale Stato per agenti iscritti in registro separato

La bozza del dl sicurezza estende la tutela legale a carico dello Stato disposta per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio agli agenti iscritti nel ‘registro separato’ istituito dallo stesso decreto per “il fatto” compiuto “in presenza di una causa di giustificazione“.

La ‘causa di giustificazione’

“Quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo”. E’ quanto prevede l’art.12 della bozza del decreto Sicurezza che verrà esaminato dal Consiglio dei ministri. La norma interviene sull’articolo 335 del codice di procedura penale e lo adegua con l’introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari, attraverso, così si legge nell’art.13 del decreto, un decreto del ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del testo.

‘Daspo’ cortei, piazze vietate a chi ha precedenti

Manifestazioni e cortei vietati a chi a condanne, maturate in medesimi contesti. È quanto prevede l’articolo 10 della bozza del dl Sicurezza, nella quale si fa riferimento tra gli altri ai reati di terrorismo, danneggiamento, devastazione e saccheggio, lesioni, attentato alla sicurezza dei trasporti, violenza o minaccia a pubblico ufficiale o a corpo politico, strage, incendio doloso, omicidio. Nel testo viene dettagliato il “divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico”, “con la sentenza di condanna per uno dei delitti” indicati, “o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite ai sensi dell’articolo 585, 583-quater, e 584 del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico”.
“Il giudice – specifica il testo – può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato, per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni”.
“Con la medesima sentenza di condanna – si aggiunge nel testo – il giudice può disporre, altresì, la pena accessoria di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205”.
“Il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità – si aggiunge – può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. La prescrizione è disposta, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto”.
“In caso di violazione del divieto o dell’obbligo di cui al presente articolo la pena prevista dall’art. 389 c.p. è raddoppiata”, conclude.

Multe fino a 12mila euro per cortei non autorizzati e infiltrati

Sale da un massimo di 413 euro a un massimo di 10mila euro la sanzione amministrativa pecuniaria per i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico che non ne danno avviso, almeno tre giorni prima, al questore. “La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all’Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti”. E’ quanto prevede l’art.9 della bozza del decreto sicurezza all’esame del Consiglio dei ministri. La sanzione sale fino a un massimo di 12mila euro se il questore ha vietato la manifestazione. “Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell’itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l’incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000. La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato. Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 3.000. La sanzione è da euro 2.000 ad euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona”, si legge ancora. “Nell’ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell’arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà”. Il comma 10 prevede poi che “la competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto”. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si legge ancora, “affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile”.
Le persone che si rifiutano di obbedire all’ordine di discioglimento “sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta”.

No vendita coltelli a minorenni, sanzioni fino a 12mila euro

“È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere”. E’ quanto si legge all’art.4 della bozza del decreto legge sulla sicurezza oggi all’esame del Consiglio dei ministri. Nel provvedimento si legge che “ai fini dell’osservanza del divieto, chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto”. La violazione del divieto, viene spiegato nel documento, “è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro” e “nell’ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro” ed “è disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni”. “In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro” e può essere “disposta la revoca della licenza all’esercizio dell’attività”.

Per chi porta ‘lame’ fino a 3 anni, sanzioni a genitori minorenni

“Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. E’ quanto si legge all’art.1 della bozza del decreto legge sulla sicurezza oggi all’esame del Consiglio dei ministri. Accertati i fatti, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, si legge nel testo, “trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla”. Sempre nel primo articolo del decreto viene spiegato inoltre “la medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo ‘a farfalla’ oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti”. Infine, se alcuni dei reati sono commessi da un minore di 18 anni, “nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro”.

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