San Marino. Ultime da Andorra: ”L’Accordo di Associazione sta morendo”

L’Accordo di Associazione sta morendo
Articolo d’opinione del Pacte Ciutadà
Una serie di fatti impedisce all’Accordo di Associazione (AA) di avere vita. Analizziamo questi fatti:
1. Il progetto iniziale dell’AA era ottenere le quattro libertà di circolazione tra Andorra (e anche Monaco e San Marino) e l’UE. Un requisito preliminare per conseguire due delle quattro libertà — libera circolazione delle merci e libera circolazione dei servizi — era che l’UE omologasse la nostra IGI del 4,5% come IVA europea.
L’attuale maggioranza parlamentare aveva sostenuto di essere in grado di far omologare la nostra IGI come IVA, argomentando che il Liechtenstein aveva un’IVA al 7,9%. Ma l’UE ha risposto NO. La nostra IGI del 4,5% non era omologabile come IVA. Il che ha avuto due gravi conseguenze:

2.1. azzerava la libera circolazione delle merci, poiché tutti i camion dovranno fermarsi alla dogana per sbrigare le pratiche di liquidazione dell’IVA o dell’IGI a seconda dei casi;
2.2. rendeva impraticabile all’interno dell’UE la libera circolazione dei servizi prestati da Andorra, in quanto le imprese andorrane non potrebbero avere un numero IVA intracomunitario con cui fatturare servizi da Andorra.
2. Constatata l’impraticabilità del progetto iniziale dell’AA incentrato sulle quattro libertà — con un’IVA omologata —, i negoziatori hanno cominciato a complicare il testo dell’AA per dargli contenuto. Hanno aggiunto obblighi di cooperazione al di là delle quattro libertà, precisamente — come identifica lo stesso testo dell’AA — in materia di:
a. Ricerca e sviluppo
b. Istruzione
c. Politica sociale
d. Ambiente
e. Tutela dei consumatori
f. Cultura
g. Cooperazione regionale
h. e — persino — cooperazione fiscale (art. 63)

3. Il fatto che l’AA contenga obblighi relativi a competenze degli Stati membri non cedute all’UE rende l’AA — tecnicamente — un accordo misto, vale a dire un accordo che include materie di competenza dell’UE e materie di competenza degli Stati membri.

4. I negoziatori andorrani si aspettavano che gli Stati membri fossero benevoli e prendessero la decisione — politica — di non considerare l’AA come misto, trattandolo come se la materia fosse di competenza esclusiva dell’UE.
Tuttavia, le tensioni attorno all’Accordo di Associazione tra l’UE e il Mercosur hanno costretto i paesi — tra cui la Francia — che sostengono che il Mercosur è un AA misto (richiedente la ratifica di ciascun parlamento degli Stati membri) a essere rigorosi e a riconoscere che l’AA di Andorra è ciò che è: un accordo misto. La benevolenza politica non è stata possibile nell’attuale scenario di crispazione e fratture all’interno dell’UE.

5. Il Consiglio dell’UE non è in grado di raggiungere un consenso nemmeno per dichiarare che l’AA è misto. È chiaro che non vi è unanimità in seno al Consiglio dell’UE nel definirlo di esclusiva competenza europea, ma è sconcertante che non riescano nemmeno a concordare che sia misto e ad andare avanti.
In ogni caso, prima o poi, il Consiglio dell’UE dovrà confermare che l’AA è misto e che deve essere ratificato dal Parlamento europeo, da ciascuno dei parlamenti degli Stati membri (inclusi i parlamenti regionali ove applicabile), dal parlamento di San Marino e dal Consiglio Generale. Un processo che potrebbe durare più di dieci anni. Un processo che richiede la ratifica di tutti e ciascuno dei parlamenti.
Basta che un solo parlamento dica NO, e l’AA muore. È evidente che un AA che potrà entrare in vigore non prima di 10 anni — con un rischio enorme di essere respinto da qualche parlamento di uno Stato membro — è un progetto morto, privo di senso.

6. Resterebbe tuttavia un percorso da esaminare. Durante il processo di ratifiche parlamentari, l’AA prevede un meccanismo denominato “applicazione provvisoria”. Se uno dei tre firmatari — San Marino, Andorra o l’UE — deposita il proprio documento di ratifica presso il Segretariato Generale del Consiglio d’Europa (art. 112), si attiva il meccanismo di applicazione provvisoria dell’AA. Supponiamo — per un momento — che Andorra celebri un referendum per decidere se il popolo sovrano accetta l’AA con applicazione provvisoria; immaginiamo che la maggioranza dei votanti dica SÌ; e immaginiamo che si modifichi la legge sui trattati per consentire un’applicazione provvisoria dell’AA. È molta immaginazione, ma ipotizziamo che accada.

7. In tale scenario di applicazione provvisoria si attiverebbe l’articolo 112.7 dell’AA, il quale stabilisce che la data di “entrata in applicazione provvisoria” sarà considerata come la data di “entrata in vigore” ai fini delle disposizioni dell’AA. E allora occorre leggere il “Memorandum esplicativo” dell’AA laddove afferma:
A partire dall’entrata in vigore dell’AA — ora data di applicazione provvisoria — l’Accordo doganale del 1990 cesserà di avere effetto e sarà annullato dall’AA.
È evidente che Andorra non può correre il rischio di percorrere la via dell’applicazione provvisoria, poiché ciò implicherebbe la cessazione degli effetti, l’annullamento, dell’attuale accordo doganale (del 1990): se — alla fine — qualsiasi parlamento di uno Stato membro dicesse NO, Andorra si troverebbe senza AA e senza Accordo doganale (del 1990).
La conclusione è chiara: tra gli uni e gli altri hanno compiuto un’enormità incompatibile con il futuro di Andorra.
L’AA ci sta morendo tra le mani.

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