Cronaca. Ravenna, caso medici “No-Cpr”: per il Gip le difese degli indagati confermano l’impalcatura accusatoria

Le dichiarazioni spontanee degli otto infettivologi dell’ospedale di Ravenna, indagati per presunti falsi certificati anti-rimpatrio, non farebbero che rafforzare le accuse a loro carico. È quanto emerge dalle motivazioni con cui il giudice per le indagini preliminari Federica Lipovscek ha disposto la sospensione per dieci mesi di tre dottoresse e il divieto di attività certificatoria per gli altri cinque colleghi.

Le giustificazioni dei sanitari

Durante gli interrogatori preventivi della scorsa settimana, i medici hanno depositato memorie difensive in cui tentano di spiegare le inidoneità alla vita in comunità ristretta attestate nei confronti degli stranieri visitati tra settembre 2024 e gennaio 2026. Tra le motivazioni addotte figurano l’insufficienza dei dati sanitari disponibili, il poco tempo a disposizione per le visite, patologie sospette e barriere linguistiche insormontabili.

Una delle indagate ha sostenuto di aver applicato i principi deontologici sulla base delle informazioni di cui disponeva. Un’altra ha richiamato l’accordo siglato nel 2022 tra Prefettura e Ausl Romagna, facendo riferimento alle linee guida dell’Istituto superiore di sanità. Un terzo infettivologo ha parlato di una vera e propria “non visita” per l’impossibilità di comunicare con il paziente.

Il ragionamento del giudice

Per il gip, tuttavia, queste argomentazioni producono l’effetto opposto a quello sperato. La mancanza di dati sanitari dovuta al mancato espletamento degli accertamenti necessari non può giustificare l’emissione di un certificato di inidoneità, dal momento che il compito del medico è proprio quello di verificare l’esistenza di patologie. Quanto alla presunta carenza di tempo, il giudice osserva che nessuna norma prevede termini perentori per la valutazione.

Il gip contesta inoltre una violazione degli obblighi deontologici, poiché i sanitari si sarebbero limitati a dichiarare i pazienti inidonei senza disporre ulteriori accertamenti o prese in carico. Nelle motivazioni si fa riferimento anche all’invio di referti contenenti dati sensibili al referente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, ai fini di una mappatura delle inidoneità. Da qui il pericolo di reiterazione ravvisato dal giudice, secondo cui gli indagati non si sarebbero minimamente posti il problema della violazione della legge penale.