A seguito di opposizione a sanzione amministrativa per presunta violazione dei limiti di velocità rilevata tramite autovelox 105 SE installato in Rimini, via Settembrini, Vi segnalo che il relativo procedimento avanti al giudice di pace si è concluso con esito favorevole.
In particolare, il ricorso inizialmente proposto alla Prefettura era stato rigettato, benché la stessa fosse a conoscenza della giurisprudenza della Corte di Cassazione, costringendomi ad adire l’Autorità Giudiziaria competente, ossia il Giudice di Pace, sopportando in tal modo ulteriori spese.
Il Giudice di Pace ha tuttavia accolto integralmente la mia difesa, accertando la mancata omologazione dell’apparecchiatura autovelox, elemento essenziale ai fini della legittimità della sanzione.
Come ribadito dalla consolidata giurisprudenza della Corte l’omologazione dell’apparecchiatura costituisce “l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato …”.,non essendo sufficiente la mera approvazione amministrativa.
Per tale ragione, la sanzione è stata annullata e la Prefettura è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
E’ curioso che proprio nella giornata di ieri l’autovelox in questione sia stato sostituito con uno più moderno.
Resta, comunque, una domanda fondamentale: il nuovo dispositivo sarà dotato della necessaria omologazione?
La questione è di rilevante interesse pubblico perché essa incide direttamente sulle tasche degli automobilisti che, in questo periodo, sono già gravati dal caro carburante.
Comunicato stampa











