L’ufficio requirente di Reggio Emilia ha impugnato con toni durissimi la sentenza di primo grado sul cosiddetto caso Bibbiano, il procedimento penale relativo alla gestione degli affidi di minori in Val d’Enza. Il ricorso, depositato ieri dalla pubblico ministero Valentina Salvi che ha coordinato le indagini dei carabinieri, si articola in un corposo documento di 580 pagine e coinvolge nove dei quattordici imputati originari.
Al centro delle contestazioni vi è il giudizio emesso a fine luglio 2025 dal tribunale reggiano, che aveva portato alla condanna di sole tre persone su quattordici, comminando peraltro pene giudicate contenute. La magistratura inquirente ha mosso critiche frontali all’impianto complessivo della pronuncia, sostenendo che i giudici avrebbero condotto una ricerca descritta come spasmodica e quasi ossessiva di motivazioni favorevoli agli imputati, giungendo a esiti definiti paradossali e completamente slegati dal materiale probatorio raccolto durante il dibattimento.
Il documento di appello contiene passaggi particolarmente severi. La Procura ha sostenuto che il tribunale, pur di giungere a determinate assoluzioni, si sarebbe spinto in ricostruzioni dei fatti giudicate fantasiose, elaborando conclusioni ritenute del tutto soggettive e prive di ancoraggio alle risultanze istruttorie. L’accusa ha espresso particolare sconcerto per alcuni snodi della motivazione in cui, secondo i magistrati requirenti, i giudici avrebbero fondato le proprie decisioni su circostanze mai verificatesi nel corso del procedimento.
Tra i rilievi più aspri figura l’osservazione secondo cui il tribunale si sarebbe addentrato nell’analisi degli stati d’animo dei soggetti processati, arrivando a ipotizzare cosa questi stessero pensando al momento dei fatti contestati. Una ricostruzione interiore che, secondo la Procura, andrebbe addirittura oltre le stesse tesi difensive, dal momento che gli imputati non avrebbero mai fatto riferimento a tali circostanze. Lo scopo di questa operazione, a giudizio dell’accusa, sarebbe stato quello di escludere la componente soggettiva dei reati attraverso interpretazioni delle volontà degli imputati ritenute interamente frutto di immaginazione.
La Procura ha infine segnalato quelli che ritiene errori materiali nella sentenza impugnata, contestando in particolare il calcolo dei termini di sospensione della prescrizione, giudicato errato in relazione ad alcune posizioni processuali.













