Nella Repubblica di San Marino, il diritto di famiglia ha subito una trasformazione profonda negli ultimi quarant’anni. Dalla Legge 49 del 1986, che ha introdotto il divorzio e sancito l’uguaglianza formale tra i coniugi, fino alle Linee Guida del Tribunale del 2024, il quadro normativo si è evoluto con l’obiettivo dichiarato di tutelare i minori e garantire equità. Eppure, i dati statistici e le testimonianze raccolte dalle associazioni di categoria delineano una realtà più complessa, in cui il genitore non collocatario – quasi sempre il padre – si trova ad affrontare difficoltà economiche e relazionali significative.
I numeri del fenomeno
I dati dell’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica di San Marino relativi al decennio 2012-2021 fotografano un trend in crescita. Il picco delle separazioni si registra nella fascia d’età oltre i 50 anni, con 284 casi totali e un record di 43 divorzi nel solo 2021. Nella fascia 40-49 anni si contano 251 casi, mentre tra i 30-39enni le separazioni sono state 183, pari al 90% dei matrimoni contratti in quella fascia d’età.
Un dato particolarmente rilevante riguarda la presenza di figli minori: già nel 2005 San Marino registrava una percentuale di divorzi con minori coinvolti superiore alla media europea. La durata media della separazione prima del divorzio definitivo rimane elevata, con procedimenti che si trascinano per anni.
Il meccanismo dell’assegnazione della casa
L’Articolo 107 della Legge 49/1986 prevede che il Commissario della Legge possa costituire, a favore del coniuge collocatario, l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge, in relazione alle necessità della prole. Nella prassi giudiziaria sammarinese, questo si traduce frequentemente nell’assegnazione del diritto di abitazione della casa familiare alla madre, anche quando l’immobile è di proprietà esclusiva del padre o di terzi.
Il genitore non collocatario si trova così nella condizione di dover continuare a pagare le rate del mutuo su un immobile di cui non può usufruire, dovendo contemporaneamente sostenere le spese per una nuova abitazione in un mercato immobiliare caratterizzato da costi elevati e scarsa disponibilità.
L’assegno di mantenimento: natura e criticità
L’Articolo 117 della normativa sammarinese stabilisce che il contributo al coniuge economicamente più debole ha natura di mantenimento, non di alimenti. La distinzione è sostanziale: mentre gli alimenti sono legati allo stato di bisogno del beneficiario, il mantenimento prescinde da tale condizione.
A differenza di altre giurisdizioni, a San Marino non esistono tabelle di calcolo automatiche per la determinazione dell’assegno. La quantificazione rimane affidata alla discrezionalità del giudice, che deve bilanciare le risorse economiche del genitore obbligato, le necessità del minore e la perdita di capacità economica di chi lascia la casa familiare.
Le Linee Guida del 2024 impongono ai genitori di depositare la documentazione relativa a redditi e patrimoni degli ultimi tre anni entro 30 giorni, ma non introducono parametri oggettivi per il calcolo.
Il ruolo del Servizio Minori
In caso di disaccordo sul regime di affidamento, le Linee Guida prevedono che il giudice incarichi obbligatoriamente il Servizio Minori di svolgere indagini sull’idoneità educativa dei genitori. Il Servizio agisce come ausiliario del giudice e la sua relazione costituisce spesso il documento cardine della decisione finale.
Una criticità evidenziata dagli operatori del settore riguarda il fatto che gli avvocati delle parti non possono inviare memorie né conferire con gli operatori senza espressa autorizzazione del giudice. Questo isolamento del processo istruttorio viene percepito da alcuni come una limitazione del diritto al contraddittorio.
L’impatto economico: i “nuovi poveri”
L’espressione “nuovi poveri” è entrata nel lessico sociologico per descrivere i padri separati che, dopo aver perso l’uso della casa e aver subito il prelievo dell’assegno di mantenimento, non riescono a far fronte alle spese di sussistenza. Secondo i dati Caritas relativi al contesto italiano di prossimità, quasi il 46% dei nuovi poveri appartiene a questa categoria.
Un esempio tipo illustra la situazione: un uomo con uno stipendio medio di 2.000-2.500 euro può trovarsi a sostenere un assegno di mantenimento di 600-800 euro, un mutuo residuo di 700-900 euro e un affitto di 800-1.000 euro, oltre alle spese correnti. Il totale delle uscite supera frequentemente le entrate, costringendo a indebitarsi o a ricorrere all’aiuto familiare.
Si segnalano casi di padri che vivono in condizioni precarie, perdendo di fatto la possibilità di ospitare i figli per il pernottamento, con conseguente erosione del legame affettivo.
Le Istanze d’Arengo: le richieste dei cittadini
L’Istanza d’Arengo, strumento di democrazia diretta che permette ai cittadini sammarinesi di sottoporre proposte ai Capitani Reggenti, è stata utilizzata più volte per sollevare la questione dei padri separati.
Nell’ottobre 2013, l’Istanza n. 3 chiedeva tutele per i padri costretti a lasciare la casa e in difficoltà economica. Nell’aprile 2014, l’Istanza n. 15 proponeva una riforma del diritto di famiglia per garantire la bigenitorialità effettiva. Nell’ottobre 2015, l’Istanza n. 12 invocava ammortizzatori sociali specifici per genitori separati in condizione di disagio. Tutte sono state respinte o attuate solo parzialmente.
Le riforme annunciate
Il governo sammarinese ha avviato un percorso di riforma. Nel febbraio 2026 è stato presentato un pacchetto di interventi per famiglia e natalità che include bonus bebè, congedi parentali potenziati e adeguamento degli assegni familiari. È stato inoltre annunciato un nuovo Progetto di Legge sulla famiglia che mira a introdurre il “divorzio breve” per ridurre i tempi dei procedimenti.
La digitalizzazione della giustizia, avviata tra il 2024 e il 2025, dovrebbe garantire maggiore celerità nell’adozione dei provvedimenti e un monitoraggio più rigoroso del deposito dei redditi.
Il quadro normativo vigente
La Legge 49/1986 rimane il pilastro del sistema. L’Articolo 28 stabilisce che i coniugi acquisiscono gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. L’Articolo 31 impone l’obbligo di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli. L’Articolo 32 prevede che la contribuzione sia proporzionale alle sostanze e alla capacità di lavoro, includendo anche il lavoro casalingo.
L’Articolo 114 disciplina le cause di scioglimento del matrimonio, mentre l’Articolo 118 impone l’obbligo di trasparenza patrimoniale con il deposito dei redditi degli ultimi tre anni.
Le Linee Guida del 2024 hanno introdotto termini più stringenti: 15 giorni per l’adozione dei provvedimenti provvisori dopo il deposito della relazione dei servizi, 30 giorni per il deposito della documentazione reddituale.
Una questione aperta
Il sistema sammarinese si trova di fronte a una sfida: coniugare la tutela prioritaria del minore con la sostenibilità economica e relazionale di entrambi i genitori. Le associazioni di padri separati chiedono l’introduzione di parametri certi per il calcolo degli assegni, una disciplina dell’assegnazione della casa che tenga conto della capacità abitativa di entrambi i genitori, e la promozione della mediazione familiare obbligatoria prima della fase giudiziale.
Il dibattito resta aperto, mentre centinaia di famiglie sammarinesi attraversano ogni anno il percorso della separazione, con esiti che incidono profondamente sulla vita di adulti e minori.











