ABUSIVISMO EDILIZIO: Ma cosa dice la legge????

Pubblichiamo una mail arrivata dal nostro collaboratore Marco Severini:

Ma cosa dice la legge in caso che una persona o una famiglia OCCUPI ABUSIVAMENTE un locale sprovvisto di ABITABILITA’ A CIVILE ABITAZIONE, come nel caso della famiglia di Via Rovelino, 17 a Murata?

La Legge n.87/1995 – TESTO UNICO DELLE LEGGI URBANISTICHE ED EDILIZIE all’Articolo n.176 parla proprio del caso di opere abusive ed uso difforme ed abusivo di locali. Leggiamo la legge:

1°-Il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica, preso atto delle risultanze del verbale di sopralluogo di cui all’articolo 175, dispone la immediata sospensione dei lavori, da comunicarsi a mezzo raccomandata R.R. al proprietario, o all’avente titolo, alla direzione dei lavori e all’esecutore dei lavori. L’ordine di sospensione lavori cesserà di avere effetto qualora entro sessanta giorni non venga adottato il provvedimento di cui al comma successivo.

2°-Il trasgressore viene diffidato dal Dirigente dell’Ufficio Urbanistica alla demolizione o al ripristino delle opere abusive entro un termine congruo non inferiore a sessanta giorni.

3°-Trascorso inutilmente tale termine il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica provvede, previa acquisizione del valore di mercato delle opere abusive, determinato dall’Ufficio Tecnico del Catasto , ad ordinare all’Azienda Autonoma di Stato di Produzione la demolizione o remissione in pristino delle opere abusive a spese del contravventore. L’Azienda Autonoma di Stato di Produzione ha l’obbligo di intervenire entro il perentorio termine di trenta giorni.

4°-Il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica, qualora accerti, anche attraverso perizia tecnica giurata innanzi al Cancelliere del Tribunale Commissariale Civile e Penale, l’assoluta impossibilità di riduzione in pristino senza pregiudizio delle opere conformi, provvede ad applicare al proprietario una sanzione pecuniaria pari al triplo dell’incremento di valore di mercato derivante dalle opere abusive determinato, in riferimento al momento della stima, dall’Ufficio Tecnico del Catasto, entro il perentorio termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

5°-I provvedimenti di demolizione e remissione in pristino o di applicazione della sanzione pecuniaria diventano esecutivi in seguito ad un riscontro di mera legittimità dell’atto da parte del Giudice Amministrativo di I Grado.

6°-Non dà luogo a sanzione la realizzazione di varianti di cui al terzo comma dell’articolo 173. Non è consentito invece sanare gli abusi con varianti ai Piani Particolareggiati eseguite successivamente all’accertamento degli abusi stessi.

7°-La sanzione ripristinatoria potrà essere comunque eseguita sull’immobile totalmente o parzialmente abusivo anche se l’attuale proprietario o chi altro lo gode o possiede siano estranei ai fatti.

8°-Ove l’abuso commesso sia sanabile in quanto non contrastante con le norme vigenti al momento della sua esecuzione ed al momento dell’esame della domanda, potrà rilasciarsi concessione od autorizzazione in sanatoria e verrà inflitta una sanzione pari al doppio dei contributi previsti per le opere di concessione e da lire 500.000= a lire 3.000.000= per le opere soggette ad autorizzazione. La domanda di sanatoria sospende l’azione repressiva finchè non venga decisa dovendolo essere entro il termine di giorni trenta dalla sua presentazione. Decorso il predetto termine la domanda di sanatoria si intenderà respinta.

9°-I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo, compreso quello di applicazione della sanzione pecuniaria , sono impugnabili a norma del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68. La sanzione pecuniaria non è quindi soggetta alla procedura del Titolo IV della succitata legge.

Che cosa vuol dire ciò?

Vuol dire che chi occupa abusivamente come civile abitazione un locale – in questo caso un deposito – che non ha l’abitabilità a civile abitazione DEVE sgomberarlo IMMEDIATAMENTE e se non lo fa l’Azienda di Stato di Produzione, previo ordine del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica, deve provveder lei stessa entro il termine di giorni 30. Se non lo fa può essere querelata – in questo caso il suo Direttore – per omissioni d’atti di ufficio.

La domanda che mi pongo è questa:

1-   Esiste una sentenza del Magistrato Dirigente Valeria Pierfelici, dove sentenzia proprio l’impossibilità di una famiglia di abitare in deposito;

2-   Esiste la legge n.87/1995 che prevede la rimessa in pristino della situazione originaria e cioè l’uso a deposito del locale, come doveva essere sin dall’inizio;

3-   Esiste un interessamento da parte del Commissario della Legge Roberto Battaglino, il quale ha scritto direttamente – ho almeno, in presenza di testimoni così ha affermato nel Novembre 2008 – al Dirigente dell’Ufficio Urbanistica affinchè provveda a sanzionare e a far rimettere in pristino l’uso del deposito interessato;

4-   Esiste un’accertamento da parte dell’Ufficio Abusi Edilizi dove è stato rilevato l’uso difforme del deposito usato da questa famiglia come civile abitazione;

5-   Esistono dei verbali della Gendarmeria e della Polizia Civile dove si constata che effettivamente questo deposito è usato come civile abitazione da parte di questa famiglia.

COME MAI IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO URBANISTICA NON PROVVEDE, COME PERALTRO PREVISTO DALLA LEGGE N.87/1995 A SANZIONARE QUESTI SIGNORI E A DARE ORDINE ALL’AASP DI RIMETTERE L’USO ORIGINARIO – CHE ERA DEPOSITO – NEL LOCALE INTERESSATO???

Se vale questo assioma, perché comprare degli appartamenti? Tanto vale andare ad abitare nei garage, trasformandoli in appartamento!!! O magari, rendendoli agevoli con acqua, gas ecc. ecc. ed affittarli a basso prezzo! Tanto vi assicuro il mercato c’è! Eccome!

Io non ci sto! Mi dispiace! Se la legge è uguale per tutti perché non viene rispettata, e fatta rispettare dalle autorità competenti?

E certo non aspetterò molto prima di denunciare per omissioni d’atti di ufficio i responsabili di questa negligenza che sta portando pregiudizio a me in prima persona, a mia moglie – peraltro offesa appunto dall’abusivo, il quale è anche stato rimandato a giudizio, dal Magistrato Battaglino, per ingiuria contro mia moglie – e a tutta la mia famiglia, nonché gravi disagi a tutto il condominio.

            Dobbiamo vivere nel culto dell’illegalità? Per quanto ancora?

            Distinti saluti

            Marco Severini