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  • Accesso ai titolari effettivi delle banche, c’è il decreto. Il governo ha emanato la norma che consentirà ai consiglieri di consultare i documenti riservati.

    palazzo pubblicoSeppure in ritardo di tre mesi rispetto alla tempistica prevista dalla Finanziaria il governo ha emanato il decreto delegato che consentirà ai membri del Consiglio Grande e Generale di prendere visione presso Banca centrale delle informazioni relative ai titolari effettivi di banche e finanziarie.

    Si tratta del decreto 30 giugno 2015 n. 99 “Accesso dei membri del Consiglio Grande e Generale alle informazioni sui titolari effettivi dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 165/2005”.

    Il decreto è figlio dell’articolo 68 dell’ultima legge di bilancio “Della trasparenza”, inserito durante la discussione dopo l’accordo tra maggioranza da un lato e Civico 10, Sinistra unita e l’allora consigliere socialista Federico Pedini Amati dall’altra. La norma prevede che il consigliere che vuole avere accesso alle informazioni faccia richiesta a Bcsm compilando l’apposito modulo messo a disposizione da Banca centrale. Via del Voltone dovrà preparare i dati richiesti “dal giorno lavorativo successivo alla richiesta”.

    Per avere i documenti il consigliere deve prendere appuntamento presso Bcsm. A quel punto, spiega il decreto, il politico dirà al funzionario quale o quali sono i soggetti autorizzati di cui vuole conoscere
    i titolari effettivi. Le informazioni che verranno divulgate sono: “nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza, di tutti coloro che, al giorno lavorativo precedente la data dell’accesso e sulla base delle informazioni nella disponibilità della Banca Centrale, risultano essere i titolari effettivi del soggetto autorizzato”.

    La norma prevede indicazioni precise per garantire la riservatezza dei dati. Innanzitutto i documenti saranno solamente fatti leggere alla presenza del funzionario: non possono essere inviati, fotografati, scansionati o prelevati.

    Poi potranno prenderne visione solo i consiglieri che ne fanno richiesta, nessun altro. Infine l’ultimo articolo prevede che “il consigliere che abbia avuto accesso alle informazioni relative ai titolari effettivi non può rivelarle a terzi in quanto coperte dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 29, comma 2, dello Statuto BCSM”.

    Davide Giardi, La Tribuna