Accordo contro le doppie imposizioni ecco l’ultima parte: Protocollo aggiuntivo

ARTICOLO VI

Il Protocollo allegato alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul

patrimonio e per prevenire le frodi ? scali, ? rmata a Roma il 21 marzo 2002, é sostituito dal seguente:

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il governo della Repubblica di San Marino ed il governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ? scali. All’atto della ?rma della Convenzione conclusa in data odierna tra il governo della Repubblica di San Marino e il governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ?scali, sono state concordate le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. I due Stati contraenti convengono di esaminare le fattispecie applicative dell’articolo 4 della Convenzione

citata in materia di residenza ?scale, tenuto altresì conto della particolare situazione socio-economica e geo-

gra?ca dei due Paesi.

2. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell’Articolo 7, per “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile

organizzazione” si intendono le spese direttamente connesse con l’attività della stabile organizzazione.

3. Per quando concerne l’Articolo 8, gli utili derivanti dall’esercizio, in traf? co internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili utilizzati in traf? co internazionale,

b) gli utili derivanti dall’impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall’esercizio in traf?co internazionale di navi o di aeromobili.

4. Con riferimento al paragrafo 4  dell’Articolo 10, al paragrafo 5 dell’Articolo 11, al paragrafo 4 dell’Articolo

12, ed al paragrafo 2 dell’Articolo 22, l’ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai

principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione.

5. Con riferimento all’articolo 11 le disposizioni della Convenzione non ostano all’applicazione dell’Accordo

tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle previste

nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di

interessi, ? rmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004. Pertanto, considerate l’Articolo 12, paragrafo 2, del richiamato

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, nonché il paragrafo 4 del relativo Memoran-

dum d’intesa, le disposizioni di cui all’Articolo 26 “Scambio di informazioni”, come modi? cato dall’Articolo IV del

Protocollo, della Convenzione si applicano anche con riferimento ai redditi contemplati dal citato Accordo tra la

Comunità Europea e la Repubblica di San Marino.

6. In relazione alle disposizioni dell’Articolo 15, per quanto concerne la tassazione di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, i due Stati contraenti convengono di applicare il sistema ditassazione concorrente, con tassazione de? nitiva nello Stato di residenza. La Repubblica Italiana assoggetterà a tassazione il reddito lordo dei lavoratori frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con le modalità che saranno stabilite con legge ordinaria. La legge ordinaria potrà determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori frontalieri esente da imposta in Italia.

7. Con riferimento ai paragra?  1 e 2 dell’Articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona ? sica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d’Italia o alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e all’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), come pure ai corrispondenti enti sammarinesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni A relative alle funzioni pubbliche.

8. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell’Articolo 28 non pregiudicano la potestà delle autorità competenti

di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l’applicazione delle limitazioni previste dalla presente

Convenzione. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di

applicare la propria legislazione ? scale interna per prevenire l’evasione, l’elusione e le frodi ? scali.

ARTICOLO VII

Il presente protocollo entrerà in vigore e potrà essere denunciato con le stesse modalità previste per la Con-

venzione, di cui costituisce parte integrante.

Fatto in duplice esemplare a ……………. . il ………… giorno di …………. 200…