ALTRO SCANDALO DELL’INFORMAZIONE: Sentenza 81/2007 Giudice Felici: ”Quello che ha scritto l’INFORMAZIONE…non corrisponde al vero”

“La notizia pubblicata sull’Informazione di San Marino non corrisponde al vero”. Così ha sentenziato, il 16 agosto scorso il giudice Gilberto Felici nella causa civile tra l’associazione Kennel Club San Marino e l’Informazione, in particolare nei confronti del direttore ed editore Carlo Filippini e del caporedattore Antonio Fabbri.

Ma c’è molto di più di questo nelle 31 pagine della sentenza.

In pratica, coloro che si sono atteggiati negli anni a moralizzatori e integerrimi paladini della verità, coloro che hanno prodotto un esposto alla commissione di vigilanza (e non solo) perché ritenevano che un altro giornale avesse pubblicato notizie non vere (poi dopo qualche mese ci pensò la trasmissione Report a mandare in onda le immagini, anche dei documenti, che invece provavano come le notizie tacciate per non vere in verità erano reali), ebbene costoro sono stati condannati in primo grado perché hanno dato una notizia non vera e neppure l’hanno verificata come si deve!

C’è sicuramente dell’ironia del destino in tutto questo, e ora cercheremo di renderla nota.

I fatti risalgono al 29 e 30 maggio del 2006, quando in due articoli, il primo dei quali era la notizia principale del giornale che ne occupava metà della prima pagina, si dava notizia della morte di tre cani ad una mostra canina. L’associazione organizzatrice dell’evento intentò allora causa contro l’Informazione perché i cani non erano morti. E a dirlo “con vigore” è alla fine del caso, il giudice Felici che a pagina 19 della sentenza scrive: “Si deve subito sottolineare con vigore che la notizia della morte di tre cani, nell’ambito o nei paraggi della mostra, è – agli atti – risultata assolutamente fasulla e non provata”.

Cioè non era vera! “Fasulla!”.

“Anzi – scrive il giudice Felici – la testimonianza di persone vicine alla manifestazione medesima e rispetto alle quali non viene nemmeno paventato alcun dubbio di parzialità dalla parte avversa (cioè neanche dall’Informazione sono stati contestati, e uno era un veterinario, quindi qualificato n.d.r) da ritenersi perciò attendibili, escludono categoricamente tale circostanza”.

E come hanno fatto i paladini della verità a scrivere allora che c’erano stati tre cani morti?

Grazie a due testimoni, che però non erano giornalisti o collaboratori del giornale inviati sul posto. Il primo infatti ha riferito al giudice di essere “dipendente di Antonio Fabbri quale domestico e nel tempo libero aiuto di questi al giornale”. E proprio in veste di aiuto “nel tempo libero” di Antonio Fabbri al giornale l’Informazione, al giudice ha dichiarato “di essere stato chiamato da Fabbri perché andasse sul posto , di aver chiesto in loco ad una persona addetta alle pulizie se era vero che era morto un cane e di averne ricevuta risposta che ne erano morti tre, di non avere visto i cani morti, di non aver richiesto conferma della notizia ad altre persone, di aver riferito a Fabbri i dettagli della notizia e le fonti e non avere l’immagine dei cani perché non li aveva visti”.

In pratica il domestico di Fabbri era stato inviato sul luogo a fare da giornalista per scoprire se era vero ed eventualmente anche a fare le foto! E poi l’Informazione è anche il giornale paladino della lotta al lavoro nero, che però fa fare il fotoreporter a un domestico durante il suo tempo libero!

Ma non finisce qui. Il giudice Felici scrive anche che da parte dell’Informazione non sono state prodotte “altre fonti se non quelle del ‘sentito dire’ loro riferito nemmeno – scrive il giudice – dagli autori della chiacchiera, bensì da persone non qualificate che si trovavano presso la mostra stessa”.

Lo stesso autore dell’articolo, Antonio Fabbri, nonché capo redattore dell’Informazione, non ha dimostrato al giudice di essersi recato alla mostra.

Di qui il passaggio più chiaro e forte: “Si tratta di una condotta che appare, oltre che inidonea a dimostrare la verità dei fatti riportati come tali, anche colposa dal punto di vista della verifica delle fonti di provenienza della notizia, e quindi sotto i profili della prudenza e della perizia, sui quali si fonda il concetto di colpa. Suscita perplessità – prosegue il giudice – il fatto che si possa articolare il titolo principale del giornale del lunedì sulla scorta di mere notizie non apprese personalmente, e riferentesi non a fatti in qualche misura accertati, ma a fatti che costituiscono il mero contenuto di chiacchiere altrui, chiacchiere alle quali non si è assistito personalmente ma delle quali terzi hanno riferito all’autore”.

Ci pensa quindi il giudice a fare una breve lezione di giornalismo a Fabbri e Filippini: “È infatti evidente che più lontana dal fatto è la fonte dal quale lo si apprende, maggiore deve essere la verifica della stessa nonché il rilievo, nella confezione della notizia, da attribuire alla specifica della fonte medesima”.

Invece per i due articoli contestati il giudice rileva che “non risulta nemmeno che il redattore o il direttore abbiano sentito sul punto l’organizzazione della mostra, o almeno identificato alcune delle persone che riferivano il fatto”.

Pertanto il giudice alla fine ha condannato Filippini e Fabbri a pubblicare “in solido tra loro, sul periodico denominato l’Informazione di San Marino qualora ancora esistente, ovvero di altro periodico quotidiano avente diffusione sul territorio della Repubblica, dell’epigrafe e del dispositivo della presente sentenza. La pubblicazione del dispositivo dovrà occupare uno spazio pari a quello riservato alla notizia di pagina 2 del giornale del 29 maggio 2006, dovrà essere menzionata in prima pagina, dovrà essere collocata nella parte del giornale dedicata alla cronaca”.

Inoltre il giudice Felici ha condannato gli stessi anche alle spese legali ancora da quantificare e conclude: “Dichiara ed accerta che notizia contenuta nel titolo di pagina 1 e nel titolo di pagina 2 del periodico l’Informazione di San Marino del 29 maggio 2006 non corrisponde al vero” e “condanna in solido l’editore e direttore Carlo Filippini e il redattore Antonio Fabbri a pubblicare l’epigrafe e il dispositivo di questa sentenza sul periodico l’Informazione” e anche “al pagamento in favore dell’attore associazione Kennel Club San Marino delle spese ed oneri di causa”.

NEI PROSSIMI GIORNI TUTTE LE PAGINE DELLA SENTENZA A SFAVORE DELL’INFORMAZIONE (CFE)