Autoriciclaggio e retroattività di applicazione delle norme, il Collegio Garante “sgancia” una “bomba atomica” sul Processo Mazzini? … di Enrico Lazzari

Proprio così, è un vero e proprio terremoto quello che la sentenza n.10 emessa lo scorso 2 agosto dal “Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme”, sulla base di una ordinanza del giudice di appello David Brunelli emanata il 17 marzo scorso nel procedimento penale 807/RNR/2014 e nel procedimento penale 479/RNR/2015, crea sulla giurisprudenza che si è formata fino a oggi e che, fra gli altri, è stata una delle basi della sentenza di primo grado del Processo Mazzini.

Al centro della questione è la condotta di occultamento nei reati di riciclaggio che, nel codice penale sammarinese, a differenza di quello italiano, fino a ieri appariva capace di realizzare da sola questo reato.

Il “terremoto” sta nel fatto che, al massimo, ci si poteva aspettare che il supremo Organo di garanzia ritenesse condivisibili le osservazioni del giudice d’appello e dichiarasse l’incostituzionalità dell’art.5 della legge n.100/2013 che introdusse a San Marino, appunto, la fattispecie di autoriciclaggio. 

Ma, in realtà, è avvenuto molto di più: il Collegio Garante ha respinto al mittente i rilievi di incostituzionalità perché ha ritenuto che già così come formulata la norma, applicata con la giusta interpretazione (la cd. interpretazione orientata), si sarebbero potuti trovare gli anticorpi giusti per non dar luogo a quelle storture applicative evidenziate nell’istanza di rimessione del Giudice Brunelli.

Facciamo un esempio per capire. Arturo, nel 2010, ricicla del denaro ottenuto attraverso crimini da lui commessi (autoriciclaggio), lo deposita in una banca di San Marino, e poi non compie alcuna altra attività significativa, lasciando il denaro lì depositato.. Cioè lo “occulta”. Ad agosto 2013 entra in vigore la legge n.100 che introduce, appunto, il reato di autoriciclaggio, che prima non c’era. Ebbene, in base alla giurisprudenza formatasi fino a oggi, il tribunale, se gli arrivava una segnalazione, apriva comunque un procedimento penale nei confronti di Arturo, perché le sentenze dicevano che l’occultamento costituiva una condotta temporalmente continua e quella situazione che prima del 2013 era lecita, poi non lo è più e quindi diventa punibile, indipendentemente dal fatto che su quella somma siano state o meno compiute altre attività.

In tanti hanno seguito sin dall’inizio il caso di Giuseppe Castelli, difeso dall’avv. Maurizio Simoncini, che ne aveva chiesto il proscioglimento perché al tempo in cui commise le imputazioni a lui contestate non preesisteva una legge penale e veniva quindi violato il principio di irretroattività della legge. 

Castelli, come nell’esempio di Arturo, aveva depositato una propria somma a San Marino addirittura nel 2007 e, dal 2013 in poi, non aveva compiuto altre attività significative su quella somma. Cosa avrebbe dovuto fare Arturo, alias Castelli, per evitare gli strali della giustizia? Non certo essere costretto ad autoincriminarsi, perché il divieto di ciò, come ricorda anche il Collegio, è garantito dai principi costituzionali.

I rilevi del difensore di Castelli, già fatti propri nell’ordinanza di incostituzionalità del giudice d’appello, ora sono stati recepiti dal Collegio Garante che, appunto, ha accertato, con la propria sentenza, che “la corretta interpretazione della norma incriminatrice (cioè l’art.5 della legge 100) porti ad escludere la punibilità del fatto costituito dall’inerzia tenuta dai soggetti” perché la legge vale solo per il futuro. E che questo reato non è permanente ma commissivo e istantaneo, i cui effetti possono anche poi permanere nel tempo. Quindi vale da quando si è commesso in poi. Se quando si è commesso non esisteva una legge non può essere punito. E’ per questo che la diversa interpretazione adottata sino a oggi dalla giurisprudenza deve essere abbandonata.

La conclusione è che nelle due posizioni dei ricorrenti in appello Castelli e Scaringella, i reati di autoriciclaggio non esistevano, perché non c’era la norma penale e quindi addirittura, in base ai  principi applicativi introdotti da questa sentenza, neanche si sarebbero dovuti aprire le istruttorie e i processi.

Le motivazioni rese nella sentenza del Collegio Garante creeranno, inevitabilmente effetti a catena sia a livello di possibile revisione su procedimenti già definiti, sia di decisione su tutti gli altri in corso sia in primo che in secondo grado, naturalmente se vertenti su tale questione.

E conseguentemente, anche nel processo sammarinese del secolo, il cosiddetto “Processo Mazzini”, tanto che è stato lo stesso giudice titolare del procedimento d’appello a emanare, già qualche tempo fa, un’ordinanza in cui si riservava cambiamenti del calendario delle udienze proprio alla luce della decisione che avrebbero assunto i Garanti della costituzionalità delle norme che avrebbe potuto influire su alcune decisioni prese nella sentenza di condanna del primo grado.

Staremo a vedere. E staremo anche a vedere come questa nuova interpretazione, che oggi deve essere ritenuta l’unica, influirà sugli eventuali termini di prescrizione. Di sicuro si preannunciano giorni caldi.

In conclusione possiamo dire che con questa decisione sono stati ristabilite le condizioni di una giustizia giusta: “L’art.5 della Legge 100/2013 –si legge nella conclusione, nella sentenza 10/2021 del Collegio Garante– non contrasta con i principi costituzionali invocati dal giudice remittente e non è quindi illegittimo, in quanto deve essere interpretato nel senso che non rientra nella fattispecie ivi prevista la condotta di colui che, avendo prima della sua entrata in vigore occultato l’oggetto del reato, si astenga da qualsiasi ulteriore condotta positiva dopo la sua emanazione”.

Non è facile, in maniera semplice e comprensibile ai più, rendere chiari aspetti giuridici complessi come questo. La speranza è di esserci riuscito… Ma, per essere più chiari uscendo dall’aspetto tecnico e concentrandoci sul “concreto”, la sentenza in questione -che inoltre potrebbe anche rimettere in discussione i calcoli sui termini di prescrizione- sembra destinata ad avere gli effetti di una “bomba atomica” -che notoriamente spazza via tutto ciò che incontra- su tanti procedimenti e indagini in corso. Primo fra tutti il secondo grado, l’appello del Processo Mazzini…

Enrico Lazzari