di Giorgio L’Abbate – La circolare del 7 agosto 2017 del dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, la n.300/A/6045/17/144/520/3, affronta il problema della legalità dei controlli di velocità delle forze dell’ordine su strade con o senza cartelli che indicano la misurazione della stessa.
I controlli programmati da parte degli agenti devono essere svolti, secondo quanto specifica la nuova circolare, poggiando a terra un cartello di preavviso ben visibile, ad una debita distanza dal controllo, anche quando sulla strada esiste una segnaletica fissa; in pratica è d’obbligo una doppia segnalazione dell’autovelox.
Autovelox: le nuove regole
Con il Dm n.282 il Ministro Del Rio ha voluto dettare delle regole agli organi di polizia ed ai gestori delle strade, sulle verifiche, periodiche e sporadiche, dei controlli con apparecchiature misuratrici di velocità omologati e tarati e sulla segnalazione delle postazioni.
La doppia segnalazione non è però vincolante. Se le verifiche con autovelox sono sistematiche, sempre negli stessi posti, e sono presenti le segnalazioni fisse sulla strada allora il ricorso verrà rigettato, se il controllo avviene in un tratto di strada dove i controlli sono una tantum allora occorre il segnale mobile.
Le postazioni con autovelox fisse dovranno essere ben visibili e riportare un simbolo delle forze dell’ordine, che identifichi uno strumento di misura della velocità. Resta sempre in vigore la disposizione che le postazioni di controllo mobili della velocità debbano essere presegnalate, secondo il provvedimento del Ministro dei Trasporti e del Ministero degli Interni – decreto del 15 agosto 2007- con dispositivi adeguati ad essere visti in tempo. Con il fine ultimo di non procurare possibili incidenti stradali a causa di autovelox nascosti o poco visibili.
Studio Cataldi