di Valeria Zeppilli – Se le immagini catturate dall’autovelox e sulla base delle quali viene riscontrato un eccesso di velocità ritraggono più di un veicolo, nessuno dei due potrà essere sanzionato se non è chiaro chi abbia effettivamente oltrepassato il limite transitando dinanzi all’apparecchio.
Del resto, come ricordato dall’articolo 7 del decreto legislativo numero 150/2011, quando le prove non sono sufficienti a dimostrare la responsabilità dell’opponente il giudice è tenuto ad accogliere l’opposizione.
Illegittimo utilizzo autovelox
In tal modo, il Giudice di pace ha annullato l’ordinanza ingiunzione prefettizia senza dover entrare nel merito delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente, che aveva contestato anche l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della circolare numero 300/A/4745/15/144/5/20/5, l’illegittimo utilizzo dell’autovelox per mancata taratura in centri SIT, l’assenza del cartello mobile di preavviso e di segnali temporanei e dispositivi luminosi, la mancata contestazione immediata, l’inadeguata visibilità degli Agenti di polizia, l’assenza dell’indicazione del decreto prefettizio autorizzativo della contestazione differita e l’affidamento a privati della redazione, della sottoscrizione e della spedizione del verbale.
Il giudice ha lasciato trasparire tra le righe alcune perplessità su talune delle predette eccezioni, ma non importa: le auto ritratte sono due e non risulta quale di esse andava troppo veloce. Tanto basta per non pagare la sanzione.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Giudice di pace di Oristano testo sentenza numero 389/2016
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