AVVERTENZA DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SULL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE DURANTE IL REGIME TRANSITORIO

Con riguardo a coloro che, persona fisica o giuridica, pur non rientrando tra i soggetti autorizzati ai sensi della LISF, nelle more del Regolamento attuativo dell’articolo 25-bis della medesima LISF ed istitutivo del relativo Registro, esercitino professionalmente l’attività di consulenza indipendente in materia di investimenti finanziari

la Banca Centrale della Repubblica di San Marino

coerentemente a quanto già disposto dall’articolo 33 comma 3 del Decreto Delegato 29 marzo 2019 n.61 e considerati il tempo intercorso dalla scadenza del termine informativo ivi previsto (31/07/2019), il numero delle comunicazioni pervenute e la possibilità che altri soggetti abbiano medio tempore, durante l’ulteriore periodo transitorio, avviato l’esercizio dell’attività in oggetto o intendano avviarlo;

invita

i predetti soggetti, che non vi abbiano già provveduto ai sensi del citato articolo 33 comma 3, ad eseguire l’informazione con le medesime modalità o a mezzo posta elettronica all’indirizzo dipartimento.vigilanza@bcsm.sm ;

rammenta

ai medesimi soggetti che, pur operando in regime transitorio, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell’articolo 25-bis della LISF, inerenti l’esercizio dell’attività;

precisa

che, per effetto di quanto definito alla lettera m-ter) dell’articolo 1, comma 1, della LISF, non sono soggetti all’informazione di cui sopra quei consulenti le cui raccomandazioni:

a)  pur avendo ad oggetto operazioni relative a determinati strumenti finanziari, non sono personalizzate, in quanto non rivolte ad uno o più clienti individuati (carenza di elemento soggettivo) – ad esempio la ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria e le altre forme di raccomandazione riguardanti strumenti finanziari purché rivolte esclusivamente al pubblico indistinto;

b)  pur essendo personalizzate, non riguardano operazioni relative a determinati strumenti finanziari, ma hanno ad oggetto “tipologie” di strumenti finanziari (carenza di elemento oggettivo) – ad esempio asset allocation e financial planning;

è a disposizione

dei soggetti interessati che ne facessero richiesta, per chiarire, a mezzo posta elettronica, l’applicabilità o meno agli stessi della disciplina di cui all’articolo 25-bis della LISF, sulla base della puntuale rappresentazione dagli stessi fornita sulla loro attività;

conferma

che il Regolamento istitutivo del Registro dei Consulenti Finanziari Indipendenti, comprensivo delle norme transitorie per coloro che vi si dovranno iscrivere per poter continuare a svolgere la loro attività, sarà oggetto di prossima adozione, previa procedura di pubblica consultazione ai sensi dell’articolo 38 comma 5 della LISF.

Banca Centrale Repubblica di San Marino

Data: 14/04/2020