Banca Centrale della Repubblica di San Marino: EMANAZIONE CIRCOLARE N. 2023/02 SULLE DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA  SOTTOSCRIZIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO DI DEBITI ESATTORIALI 

Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica l’avvenuta emanazione, ai sensi  dell’articolo 5 comma 2 della Legge n. 132/2023, della Circolare n. 2023-02 in materia di  “Disposizioni operative per l’applicazione dell’articolo 34 della Legge n. 70/2004 (Richieste di  dilazioni di pagamento)”.  

La Circolare, emanata previo parere favorevole del Dipartimento Finanze e Bilancio, come previsto  dal comma 6 dell’articolo 34 della citata norma, dispone quanto segue:  

– la dilazione può avere una durata massima di 120 mesi, con una rata mensile di importo  minimo di euro 100,00, la cui scadenza deve intendersi fissata all’ultimo giorno di ogni mese.  La dilazione si intende decaduta col mancato pagamento di almeno 3 rate, o al mancato  pagamento anche di una sola rata se sono decorsi almeno 90 giorni dalla scadenza del  piano di rientro;  

– nel caso di decadenza della dilazione, il Dipartimento Esattoria procede con la riscossione  coattiva escutendo la fideiussione o, se trattasi di dilazione garantita da ipoteca, tramite  pignoramento immobiliare. In quest’ultimo caso, l’Esattoria può valutare procedure esecutive  alternative, tramite l’accesso ai pertinenti dati della P.A. o richiedendo le informazioni  direttamente al debitore. Qualora non emergano modalità alternative si procederà al  pignoramento immobiliare;  

– l’escussione della garanzia ipotecaria non può essere attuata quando questa abbia ad  oggetto l’immobile di residenza del nucleo familiare del debitore. Il beneficio di non  escussione dell’immobile di residenza, tuttavia, trova eccezioni qualora l’immobile oggetto di  ipoteca sia di classe A1 e qualora si verifichi la proprietà in capo al debitore o ad un  componente del suo nucleo familiare di altro immobile da adibire a residenza. Il beneficio di  non escussione non si applica qualora l’immobile sia stato dato in garanzia da un terzo  garante;  

– la ristrutturazione può essere richiesta su dilazioni aventi fino a 2 rate non pagate e su  dilazioni decadute in quanto aventi almeno tre rate non pagate o anche una sola rata non  pagata purché, in quest’ultimo caso, siano decorsi 90 giorni dalla scadenza del piano di  rientro. La dilazione può essere ristruttura una sola volta. Le cartelle oggetto di una dilazione  ristrutturata non possono essere oggetto di ulteriore rateizzazione;  

– la regolarità delle dilazioni è rilevante anche ai fini della verifica dei presupposti per la  concessione di ulteriori rateizzazioni.  

Si comunica, infine, che sul sito di Banca Centrale è pubblicato il riepilogo delle tariffe per i servizi  prestati, inclusi quelli della presente Circolare (https://www.bcsm.sm/site/home/funzioni/funzioni statutarie/esattoria-di-stato/tariffario.html).  

Il Dipartimento Esattoria resta a disposizione dell’utenza per fornire ogni utile chiarimento in ordine  a quanto sopra. 

Banca Centrale della Repubblica di San Marino

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