Carlo Biagioli Srl – LA VOLUNTARY DISCLOSURE CAMBIA ANCORA!

voluntary disclosureLA VOLUNTARY DISCLOSURE CAMBIA ANCORA!

Come in un buon thriller, anche la Voluntary Disclosure, a pochi giorni dalla scadenza, ci riserva il colpo di scena finale.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 2015/116808 del 14 settembre 2015, ha concesso una (mini) proroga per perfezionare le pratiche di adesione volontaria: le istanze presentate entro il 30 settembre potranno essere perfezionate nell’arco dei 30 giorni successivi, con l’invio separato della relazione accompagnatoria e della documentazione a supporto.

Attenzione: diversamente da quanto riportato in alcuni articoli di stampa, ad oggi non è stata concessa nessuna deroga al 30 ottobre 2015 per presentare la pratica, ma – molto più limitatamente – è facoltà del cliente sfruttare gli ulteriori 30 giorni concessi per predisporre tutta la documentazione di supporto, a patto che, inderogabilmente, l’istanza sia stata presentata entro il 30 settembre!

Il provvedimento è collegato al Decreto Legislativo 128/2015 sulla certezza del diritto (entrato in vigore il 2 settembre scorso), relativo al raddoppio dei termini per l’accertamento e al recente accordo sul waiver svizzero  per l’accesso alla procedura di rientro dei capitali dall’estero. Vuoti normativi finalmente colmati che, però, hanno  rallentato – o in alcuni casi frenato – le adesioni.

Le soprese, purtroppo, non finiscono qui..

Il provvedimento n. 116808 prevede anche che “[…]gli imponibili, le imposte e le ritenute, collegate alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, per cui sia scaduto il termine per l’accertamento, devono o dovranno comunque essere segnalati nella relazione e nella documentazione, solo in tal modo sarà possibile comprenderli tra i capitali oggetto della procedura di voluntary disclosure per i quali è prevista la non punibilità”. Ad una prima lettura, il testo sembrava imporre che il materiale da raccogliere si estendesse anche a documenti antecedenti al 31/12/2009, al fine di evidenziare l’origine dei patrimoni oggetto di regolarizzazione e le relative sanzioni, seppur non applicabili in quanto prescritte. Questa interpretazione ha generato un terremoto tra gli addetti ai lavori: in termini di aumento di lavoro per il contribuente, che dovrà raccogliere documentazione anche antecedente ai 5 anni fiscali aperti; ed anche per i professionisti, che dovranno relazionare in maniera precisa imposte e tasse evase anche se ormai prescritte. Inoltre, la norma avrebbe dovuto essere estesa anche alle pratiche già presentate, con l’obbligo di revisione ed integrazione delle stesse.

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