Caso Podeschi e Terza Istanza: ecco su cosa, fra “bufale” o fughe di notizie, dovrà esprimersi il Giudice Emiliani …. di Enrico Lazzari

chiesa dei cappucciniCaso Podeschi e Terza Istanza: ecco su cosa, fra “bufale” o fughe di notizie, dovrà esprimersi il Giudice Emiliani.

 

Mancano poche ore, ormai, all’udienza -spero pubblica- che vedrà il Giudice Lamberto Emiliani, dall’alto della sua grande esperienza maturata sul campo nonché della sua comprovata competenza e serietà nell’amministrazione della Legge, giudicare la legittimità o illegittimità delle istanze presentate dalla difesa di Claudio Podeschi e Biljana Baruca, già una volta rigettate -in seconda istanza- dal tribunale sammarinese e mirate a denunciare quelle che secondo la difesa sarebbero pesanti violazioni delle procedure, dei diritti di difesa e dei diritti umani.

Violazioni che -si ricordi- sulla base della sentenza di seconda istanza già emessa dal Giudice Ferroni, non sarebbero tali. Secondo questa sentenza l’operato dei Magistrati sarebbe stato regolare in tutto ad eccezione di quanto fatto con il fascicolo secretato. Infatti, dopo il pronunciamento del Giudice di seconda istanza i legali degli indagati hanno avuto accesso a documenti, atti che fino ad allora la Magistratura gli aveva negato adducendo esigenze di secretazione dei medesimi.

Quello di Emiliani non sarà di certo un “lavoro” semplice. Impossibile qualunque previsione logica su quello che potrebbe essere visto come, anche nel Codice di Procedura Penale sammarinese, le norme si intersechino l’una con l’altra e la forma diversa di uno stesso provvedimento venga affrontata in articoli diversi e quindi imponendo procedure diverse. Non resta che attendere fiduciosi il verdetto di Emiliani che, probabilmente -è questa l’unica previsione logica che mi sento di fare- prenderà tutto il tempo a sua disposizione prima di pronunciarsi.

Ma, nel merito, quali sono le vicende specifiche su cui il Giudice Emiliani dovrà esprimersi, emettendo un parere giuridico che equivale -per capire- a quello della Corte di Cassazione italiana? Proviamo a vederle una ad una, così da comprendere, in primis, che l’esito di questa terza istanza è attinente soltanto alle procedure e non al merito delle accuse. In pratica, non è in dibattimento la validità delle prove acquisite dai Magistrati, né la colpevolezza o innocenza degli imputati: un pronunciamento a favore di operato della Magistratura non sarà in alcun modo una conferma di colpevolezza; un pronunciamento in favore di difesa, contro operato di Magistratura, non sarà in alcun modo una conferma di innocenza.

Qualunque conclusione tragga Emiliani, quindi, non avrà alcun peso sul prosieguo delle indagini e sul successivo ed eventuale processo dove verranno accertate le accuse di riciclaggio mosse all’indirizzo dei due indagati tuttora sottoposti a regime di carcerazione preventiva.

Il primo nodo che la terza istanza dovrà sciogliere è quello relativo al termine temporale dell’interrogatorio di garanzia, ovvero dell’interrogatorio da fare agli indagati successivamente all’arresto. Secondo la difesa questo termine sarebbe sancito nel C.P.P. In 24 ore… Secondo la sentenza di seconda istanza no… Chi ha ragione?

Non sta a noi dirlo, anche se, codice penale alla mano, una idea sensata ce la potremmo fare. Ma non è fra i compiti dell’informazione e dei suoi operatori l’avvelenare il clima alla vigilia di un appuntamento così importante per l’autorevolezza dell’intero sistema giuridico sammarinese, o l’esercitare più o meno velate pressioni su chi ha il delicatissimo compito di dirimere questa disputa. Ragion per cui non lo farò… E, mi si permetta, avrebbero fatto bene anche alcuni colleghi e i loro “suggeritori” ad usare i “piedi di piombo” prima di pubblicare notizie -al momento non confermate, anzi smentite, quindi presumibilmente “bufale”- che affossano ulteriormente, nell’opinione pubblica, la presunzione di innocenza che si deve ad ogni indagato. Mi spiego meglio.

Chi aveva interesse a veder pubblicata la notizia del ritrovamento di un -chiamiamolo- “rasoio adibito a telecomunicazioni segrete” all’interno della cella di Podeschi? Un ritrovamento che non risulterebbe negli atti consegnati dai Magistrati ai difensori e che, quindi, allo stato delle conoscenze attuali che abbiamo, non è mai esistito o, perlomeno, non è mai stato rinvenuto all’interno di quella cella. Sarebbe opportuno -almeno secondo me- che, almeno su questa vicenda -che ha generato un clamore enorme nell’opinione pubblica sammarinese- uscisse una comunicazione ufficiale dal Tribunale. Del resto non credo -ma anche questa è la mia umile opinione- che sapere con certezza se sia stata sequestrata o meno, all’interno della cella di Podeschi, una ricetrasmittente o altro aggeggio atto a comunicare con l’esterno possa inficiare una qualche indagine.

E ciò perchè, se di “bufala” si tratta, almeno il giornalista che ingenuamente è caduto nella trappola tesagli da un evidentemente non così disinteressato e imparziale informatore, possa trarre le sue conclusioni e migliorare, per il futuro, la qualità della sua informazione; e, al tempo stesso, tutti sapremmo che -al fianco di chi fa il suo dovere con onestà, competenza e, perchè no, coraggio (e specie nel termine “coraggio” mi riferisco a chi indaga su vicende “enormi” per una piccola realtà quale è San Marino)- c’è anche chi lavora nell’ombra, oltre le regole morali e la verità dei fatti, chissà per quale fine, in questa delicata vicenda.

Se, invece, arrivasse una conferma ufficiale di quel ritrovamento, cambierebbe ben poco visto che nell’immaginario  collettivo dei sammarinesi quella radiolina nella cella di Podeschi è già -seppure a torto- una verità “ufficiale” e incontrovertibile…

Del resto, senza ulteriori ed ufficiali comunicazioni in merito, quanto uscito sulla stampa fino ad ora renderebbe più difficile da comprendere, ai sammarinesi comuni, un pronunciamento in terza istanza sfavorevole alla Magistratura e, quindi, apparirebbe come una forma di pressione che qualcuno ha voluto esercitare -siamo certi invano, conoscendo la sua esperienza e serietà- sul Giudice Emiliani.

Ma torniamo al merito di questa udienza di terza istanza. Detto della disputa sul termine temporale in cui è avvenuto l’interrogatorio di garanzia degli indagati, le questioni che finiranno nel dibattimento di terza istanza sono riconducibili alla -presunta- violazione del diritto di difesa che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata compromessa dall’incongruità dei termini di secretazione disposti da normative sammarinesi e, al tempo stesso, dall’incompatibilità della stessa secretazione con le disposizioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Infine, sempre riferendosi a disposizioni Cedu, i ricorrenti evidenziano l’inesistenza di gravi indizi e di esigenze che giustifichino la custodia cautelare in carcere…

Eccezioni, queste sollevate dai difensori di Podeschi e della Baruca, mirate a far decadere il provvedimento di custodia cautelare dei loro assistiti.

E’ su questo, dunque, che il giudice di Terza Istanza sarà chiamato a decidere, in autonomia e in un dibattimento che, alla luce di quanto letto nel ricorso presentato dai legali e i continui riferimenti alle disposizioni della Corte Europea dei Diritti Umani, potrebbe assumere una piega assai più ampia del singolo caso giuridico che va ad affrontare, andando a lambire addirittura la questione del rispetto, da parte del Titano, dei canoni universali, nel caso europei, in materia di diritti umani…