Il Comune di Cervia si trova in una situazione disciplinata dalla vigente normativa.
Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione formale al protocollo dell’Ente, intervenuta in data 5 gennaio 2026.
Durante i suddetti 20 giorni, Sindaco, Giunta e Consiglio sono legittimamente in carica, con piena operatività e sottostanno al dovere di espletare il proprio mandato politico/amministrativo fino alla decadenza definitiva.
In merito alla figura del Sindaco, si evidenzia che le sue dimissioni non sono efficaci e non versa in condizioni di incompatibilità in quanto ad oggi non vi sono motivi formali o provvedimenti giudiziali che ne comportino l’incompatibilità, quindi il Sindaco può continuare a espletare il suo ruolo e le sue funzioni fino al decorso dei 20 giorni sopra richiamati.
Decorsi i 20 giorni il Prefetto avanza la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale, la sua sospensione, e provvede alla nomina di un Commissario per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno, che scioglie il Consiglio e nomina il Commissario straordinario, cui sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco fino all’insediamento degli organi ordinari a seguito di elezioni comunali.
L’approvazione dello schema del bilancio di previsione da parte della Giunta e del bilancio di previsione da parte del Consiglio costituiscono adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente e costituiscono atti fondamentali volti ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa e il regolare e pieno espletamento dei servizi che il Comune deve rendere alla Collettività amministrata.
Le modalità e i tempi di approvazione degli schemi e del bilancio di previsione seguono iter procedimentali e tempistiche definite dal Testo Unico degli Enti Locali, dal Decreto legislativo dell’armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) e dal regolamento di contabilità del Comune approvato dal Consiglio Comunale.
In particolare, la delibera di Giunta di approvazione degli schemi del bilancio di previsione 2026/2028 è stata approvata nel pieno rispetto delle norme di legge, sia nelle modalità che nei tempi; infatti, il riformato Decreto Legislativo n. 118/2011 prevede che la Giunta predisponga lo schema di bilancio e lo presenti al Consiglio entro 45 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, che con decreto ministeriale del 24 dicembre 2025 è stato differito al 28 febbraio 2026; tali termini pertanto scadevano il 14 gennaio 2026 e sono stati pienamente rispettati con il deposito, degli atti e allegati deliberati, ai Consiglieri comunali avvenuto nella stessa giornata.
Quanto alle delibere delle Corti dei Conti citate a mezzo stampa, si evidenzia che le stesse attengono a Comuni che versano in situazioni di gravi squilibri finanziari, anche non ripianati o con gravi irregolarità contabili già accertate dalla Corti, mentre il bilancio del Comune di Cervia presenta un avanzo finanziario, un consistente fondo di cassa e, ad oggi, la Corte dei Conti evidenzia l’assenza di specifici rilievi sui bilanci dell’Ente finora esaminati.
In definitiva lo schema del bilancio di previsione 2026/2028, che rappresenta un adempimento ordinario e fondamentale per le Amministrazioni, ha seguito l’iter previsto dalla vigente normativa e dal regolamento di contabilità dell’Ente, la cui fase successiva, in corso, è quella della resa del parere da parte dell’Organo di Revisione al quale è già stato trasmesso.
Resta ferma, in ogni caso, la piena competenza e autonomia del Commissario il quale, nell’ambito dei poteri attribuiti dalla legge e nell’esercizio delle proprie funzioni, potrà intervenire sullo schema di bilancio apportando con eventuali emendamenti le modifiche o integrazioni che riterrà di dover disporre.
Il Vicesegretario generale Dott. Guglielmo Senni











