CHIARA FERRAGNI prosciolta nel caso Pandoro Balocco. Ecco perchè!

Il Tribunale penale di Milano (III sezione, giudice Ilio Mannucci Pacini) ha dichiarato estinto il reato contestato a Chiara Ferragni per il “Pandoro Balocco” e le uova di Pasqua Dolci Preziosi. Il reato di truffa aggravata in concorso non è stato accertato: caduta l’aggravante contestata e ritirata la querela dei consumatori dopo un accordo da 3,4 milioni di euro, il processo si è chiuso con un proscioglimento tecnico per estinzione del reato.

Ferragni era imputata, assieme all’ex collaboratore Fabio Maria Damato e al presidente di Cerealitalia Francesco Cannillo, per truffa aggravata in relazione alla campagna promozionale del pandoro «Pink Christmas Balocco» e delle uova di Pasqua «Dolci Preziosi». Secondo l’accusa, i messaggi pubblicitari lasciavano intendere che parte del ricavato sarebbe andato in beneficenza. Nel processo con rito abbreviato, la procura (pm Eugenio Fusco e Cristian Barilli) aveva chiesto la condanna di Ferragni a 1 anno e 8 mesi di reclusione. In aula erano presenti le parti civili (fra cui l’associazione di consumatori Codacons) e la difesa di Ferragni, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana.

La sentenza è stata emessa il 14 gennaio 2026 al termine del rito abbreviato.

Il giudice Mannucci Pacini non ha riconosciuto l’aggravante di “minorata difesa” contestata dai pm, che avrebbe reso la truffa procedibile d’ufficio. In pratica, senza quell’aggravante il fatto veniva declassato a truffa semplice, un reato perseguibile solo su querela di parte. Poiché il Codacons (e altre associazioni) avevano già ritirato la querela, il tribunale ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato. In altre parole, mancava la condizione di procedibilità: con la querela ritirata, il reato si è estinto e il processo si è chiuso senza una valutazione nel merito.

Ferragni aveva già raggiunto un accordo risarcitorio con il Codacons nel 2025, versando complessivamente circa 3,4 milioni di euro tra risarcimenti ai consumatori e donazioni benefiche. Grazie a questo accordo, l’associazione aveva ritirato la denuncia, perdendo così titolo per procedere. “Per questo i giudici non le hanno potuto comminare una pena”, si legge nelle cronache del giorno.

I coimputati (Damato e Cannillo) sono stati prosciolti con le stesse motivazioni. La difesa aveva chiesto l’assoluzione piena per tutti, sottolineando l’assenza di dolo e parlando al massimo di pubblicità fuorviante.

Il proscioglimento ottenuto da Ferragni è di natura tecnica, non una dichiarazione di innocenza sul merito. Come spiegano gli esperti, le sentenze che chiudono il processo “per non doversi procedere” riguardano questioni formali che impediscono la valutazione dei fatti.

In particolare, nei reati perseguibili a querela di parte come la truffa semplice, il ritiro della querela da parte della vittima determina l’estinzione del reato. In queste ipotesi il giudice non compie un vero accertamento sui fatti, ma si limita a constatare che mancano i presupposti per procedere.

Al contrario, una sentenza di assoluzione «nel merito» (art. 530 c.2 c.p.p.) avviene quando, esaminati gli atti, emerge che il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso.

Il tribunale, quindi, ha scritto che il fatto di Ferragni non è stato giudicato per insufficienza di querela, non perché sia dimostrato formalmente innocente. Come osserva un commento giuridico, «solo le sentenze di assoluzione contengono un accertamento di merito, mentre tutte le altre pronunce di proscioglimento si limitano a statuire su aspetti processuali». Nel caso di Ferragni, quindi, la caduta dell’aggravante e il ritiro delle querele hanno determinato la estinzione del reato (favore del reo) senza un dibattimento sui fatti. Lo stesso giudice ha spiegato che il procedimento “non aveva più materia su cui reggersi”.

Dopo la lettura della sentenza, Ferragni si è detta visibilmente sollevata. Uscendo dall’aula ha parlato di “incubo finito” e ha ringraziato gli avvocati e i sostenitori, sottolineando di poter finalmente riprendere in mano la propria vita. I legali hanno confermato che l’orientamento della giurisprudenza è chiaro: in presenza di un accordo risarcitorio che faccia decadere la querela, il reato si estingue e il processo si chiude senza condanna.

Quindi on è stata pronunciata un’assoluzione sul merito, ma un «non doversi procedere» previsto dalla legge penale.