Il professor Gaetano Pecorella non ha naturalmente bisogno di presentazioni. E? considerato fra i maestri del diritto penale italiano. Dal 1994 al 1998, per due mandati consecutivi, e? stato presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Ha difeso Silvio Berlusconi, per citare alcuni passaggi di un curriculum interminabile. Porta il suo nome la Legge Pecorella (legge 20 febbraio 2006 n.46), varata dal governo Berlusconi III, che prevede l’inappellabilita? da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, introducendo il principio che la sentenza vada pronunciata solo “al di la? di ogni ragionevole dubbio”.
Come noto i legali sammarinesi si sono rivolti al professor Pecorella per la stesura del nuovo codice di procedura penale. E proprio nella veste di membro di altissimo livello del comitato scientifico lo abbiamo contattato per una intervista.
Professore, come mai i lavori del Comitato Scientifico della Camera Penale della Repubblica di San Marino che dovra? dotare il Paese del nuovo codice di procedura penale vanno cosi? a rilento?
“Per la verita? i lavori del Comitato Scientifico hanno gia? prodotto dei risultati importanti che saranno discussi e varati in una prossima riunione, esattamente il giorno 15 dicembre. La riforma completa di un codice, soprattutto del codice penale, o di procedura penale, richiede comunque molta prudenza ed una adeguata maturazione delle idee. Questo, comunque, e? l’obiettivo finale del Comitato. In Italia, ad esempio, siamo riusciti a scrivere un nuovo codice di procedura penale solo nel 1988, e cioe? a piu? di cinquant’anni dal codice del periodo fascista: tutt’ora, il nuovo codice e? soggetto a continue trasformazioni. Il codice penale italiano e? ancora quello del 1930. A San Marino si e? cercato di introdurre un nuovo codice piu? volte in passato, ed in particolare un modello tecnicamente molto avanzato, e di grande pregio, fu formulato dal prof. Nobili. Il Comitato Scientifico si e? proposto di scrivere un nuovo codice di procedura penale, ma ritiene di intervenire con urgenza sui punti maggiormente critici dell’attuale codice, ed in particolare sulle riforme in materia di garanzie dell’imputato”.
A questo punto quando pensa che si potra? discutere un progetto ed arrivare concretamente al nuovo codice?
“Il Comitato Scientifico potra? varare delle proposte di riforma entro il presente anno su alcuni aspetti piu? sensibili, soprattutto perche? riguardano la liberta? della persona. Sara? necessaria, pero?, una decisa volonta? politica perche? le proposte si trasformino in riforme e, in questo momento, da quanto si sa in Italia, la classe politica di San Marino e? all’attenzione della magistratura. Non poche riforme, nel nostro Paese, si sono arrestate nel timore che la magistratura reagisse negativamente alle stesse. Le proposte del Comitato saranno presentate in un convegno al quale chiederemo di partecipare avvocati, magistrati e politici”.
La scorsa estate la Reggenza con lungimiranza sottolineava “l’indubbia esigenza da parte del Paese, dei cittadini e degli operatori del diritto di potersi dotare quanto prima di un nuovo Codice di Procedura Penale”. Oggi puntuale arriva l’Onu a bacchettarci e richiederci al piu? presto il nuovo codice. Qual e? la sua alta opinione in merito?
“Se la Camera Penale di San Marino ha meritevolmente costituito il Comitato Scientifico, e da parte nostra abbiamo aderito allo stesso con entusiasmo, tutto cio? significa che la Reggenza ha fatto una affermazione del tutto condivisibile. Il Codice di procedura penale di San Marino non risponde alle esigenze di garanzie che sono oggi richieste da tutti i trattati internazionali. Il solo modello di processo in consonanza con la carta dell’Onu e con la Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, e? il processo accusatorio, dove la prova si forma nel contraddittorio delle parti, in udienza pubblica, e di fronte a un giudice terzo e imparziale. Il Codice di San Marino e? lontanissimo da questo modello”.
Professore, puo? riassumere i maggiori problemi rilevati nel sistema penale sammarinese?
“Gia? con la precedente risposta ho toccato il punto di maggiore criticita? del codice di procedura penale, e cioe?, la sua struttura di un codice profondamente inquisitorio”.
Puo? altresi? riassumerci quali sono i correttivi che inserirebbe al piu? presto e che dovrebbero far parte del futuro codice?
“Cio? su cui il Comitato Scientifico ritiene piu? urgente intervenire, e? la materia del controllo di costituzionalita? delle leggi, nonche? l’intero settore della custodia cautelare. Sul primo aspetto il prof. Gualtieri ha elaborato una pregevole ‘proposta di legge qualificata’ perche? le parti del processo possano chiedere in via incidentale al Collegio garante della costituzionalita? delle norme di procedere alla verifica di legittimita? costituzionale di un atto avente forza di legge. Sul secondo versante il prof. Pansini ha steso una proposta analitica per la regolamentazione dei termini di durata massima delle misure cautelari e, da parte mia, sto terminando la stesura di una proposta per la introduzione del contraddittorio anticipato, e cioe? di un tribunale davanti al quale l’indagato, eventualmente fermato, possa portare le sue prove prima dell’emissione di un provvedimento di carcerazione preventiva. L’istituto e? stato spe- rimentato in Francia e pare che abbia dato ottimi risultati”.
Il sistema vigente a San Marino a suo parere garantisce il cosiddetto “giusto processo”?
“Il giusto processo ha una caratteristica che ho gia? prima richiamato, e cioe? impone la parita? delle parti, un giudice terzo e imparziale, la formazione della prova al dibattimento nel contraddittorio tra accusa e difesa. Questo e? lo schema processuale, ma a monte vi e? un ordinamento giudiziario in cui il giudice e il pubblico ministero devono appartenere a due corpi separati o, ancor meglio il pubblico ministero deve appartenere all’amministrazione e il giudice alla giurisdizione. Un requisito che non puo? mancare nel giusto processo e? la presunzione di innocenza, da cui discende l’onere della prova a carico del pubblico ministero”.
Crede che il sistema sammarinese, cosi? com’e? strutturato oggi, possa rapportarsi con pari dignita? all’Italia e all’Europa?
“Il processo penale di San Marino e? lontanissimo dal modello di processo voluto dalla Convenzione Europea. Non e? una questione di dignita?, ma di scelta politico culturale, nel senso che gli Stati liberal-democratici mettono in primo piano le garanzie della persona, e dunque il giusto processo. Gli Stati autoritari preferiscono un processo in cui prevale il ruolo dell’accusa e nel quale l’imputato, piu? che essere un soggetto dello stesso, e? quasi uno spettatore”.
Qual e?, infine, il suo auspicio?
“Quale sia il mio auspicio, credo lo si capisca da quanto ho detto sinora. San Marino e? una antica terra di Liberta? che dovra? avere un codice di procedura penale in cui l’accusato trovi le garanzie previste dalla Carta dei Diritti e dalla Cedu”.
David Oddone