Come salvaguardare la “libertà e [i] diritti dell’uomo” – …di don Gabriele Mangiarotti

Che cosa significa amare la propria terra, il proprio paese, la Chiesa di cui fai parte? Certamente non dare per scontato nulla, imparare la storia, cercare la verità, anche se scomoda.
Una volta lessi questa affermazione di don Giussani, che mi pare il criterio di una autentica umanità: «La formula dell’itinerario al significato ultimo della realtà qual è? Vivere il reale. […] L’unica condizione per essere sempre e veramente religiosi è vivere sempre intensamente il reale. La formula dell’itinerario al significato della realtà è quella di vivere il reale senza preclusioni, cioè senza rinnegare e dimenticare nulla.» [L. Giussani, Il senso religioso, p. 150]
Religiosità e ragionevolezza, ragionevolezza è religiosità. Allora si può imparare e anche confrontarsi, senza perdere nulla.
Ed è per questo che con insistenza cerco di dare le ragioni e un giudizio su quanto accade, ed è per questo che chiedo, senza sosta, al servizio pubblico in San Marino, che dovrebbe essere la televisione di Stato, di dare spazio a tutte le voci, senza la pretesa che siano espressione delle cosiddette istituzioni, perché «ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, che nella tua filosofia», direbbe Shakespeare.

Così provo a continuare la riflessione a proposito del tema dibattuto in questi giorni sul «fine vita», sperando che – oltre ai giornali della Repubblica e ai social, che ringrazio – anche la televisione dia voce a un dibattito che riguarda le fondamenta stesse della vita comune, quella vita la cui difesa è la ragione ultima dello stato stesso.

Leggevo quanto un valente costituzionalista scriveva a proposito della legge 219 del 2017 sulle DAT, quella legge che ha avuto tra coloro che l’hanno elaborata proprio il prof. Canestrari che ne ha parlato in questi giorni tra noi.

Dice il Prof. Giacomo Rocchi: «L’articolo 4 regola le “Disposizioni anticipate di trattamento”: il mutamento del nome (da “Dichiarazioni” a “Disposizioni”) vuole indicare il loro carattere vincolante nei confronti del medico: si tratta di una novità assoluta, mai in precedenza ipotizzata nel corso dei lavori parlamentari. La scelta del Parlamento si pone oggettivamente in netta rottura con la Convenzione di Oviedo del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 1997, secondo cui «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione» (art. 9), senza, quindi, essere vincolanti; così come con il parere del Comitato nazionale di Bioetica[italiano] del 18/12/2003 sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento, che riteneva dovesse permanere l’autonomia del medico rispetto alle volontà espresse dal paziente […]». (Giacomo Rocchi, Licenza di uccidere, p. 88).
In particolare «il CNB ritiene che le dichiarazioni anticipate siano legittime, abbiano, cioè, valore bioetico, solo quando rispettino i seguenti criteri generali: (…) non contengano disposizioni aventi finalità eutanasiche, che contraddicano il diritto positivo, le regole di pratica medica, la deontologia. Comunque il medico non può essere costretto a fare nulla che vada contro la sua scienza e la sua coscienza».

Mi ha colpito il fatto che la legge italiana non sia in continuità con quanto affermato dalle norme internazionali cui la Repubblica aderisce. E penso che quanto affermato nella legislazione sammarinese sia normativo e vincolante, così come esplicitamente scritto nei documenti ufficiali, in particolare nella Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese, Legge 8 luglio 1974, n. 59: “La Repubblica di San Marino riconosce, come parte integrante del proprio ordinamento, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e conforma ad esse i suoi atti e la condotta. Si uniforma alle norme contenute nelle dichiarazioni internazionali in tema di diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali … L’ordinamento sammarinese riconosce, garantisce ed attua i diritti e le libertà fondamentali enunciate nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell’uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne.”

Mi domando allora: se una legge approvata dalla Repubblica confligge con quanto affermato e riconosciuto dalle norme del diritto internazionale che cosa sarà necessario fare? Se «gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell’uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne» quale sarà il comportamento del legislatore sammarinese?

Non credo siano questioni oziose, problemi di lana caprina. Forse non solo chi ci governa, ma lo stesso popolo appassionato della sua identità dovrà avere cura di riflettere e pensare a una soluzione. Soluzione che, in particolare in questo caso, dovrà salvaguardare proprio la «libertà e [i] diritti dell’uomo». E si apre un compito ineludibile.

don Gabriele Mangiarotti