Compro Oro, archiviato l’esposto dei movimenti. Giudice Di Bona archivia la denuncia di C10 e Rete contro ignoti

compro-oro_erLa giurisprudenza sammarinese difende la libertà di pensiero, se espressa entro i limiti, contro l’operato di istituzioni e non lede le persone che rivestono tali ruoli.

Tempi duri per i politici e per la diffamazione nei loro confronti.

L’ennesima conferma giunge ora con una nuova archiviazione disposta dal giudice inquirente Laura Di Bona per l’esposto depositato il 19 agosto scorso, dai consiglieri di Rete e Civico 10 contro ignoti, per un comunicato stampa del 2 agosto e firmato Titan Gold.
La vicenda estiva
Il dibattito aveva infiammato le pagine dei quotidiani nella stagione estiva, dopo l’apertura del Compro Oro di Dogana.
Gli esponenti dei movimenti di Rete e Civico 10 attraverso interpellanze avevano posto domande sull’esercizio chiedendo da chi erano stati fatti i controlli in merito alle persone titolari delle licenze passate e in essere, se nel negozio di via Tre Settembre esisteva il dispositivo chiamato “Bancoromat”, se i nominativi dei clienti erano messi a disposizione dal titolare agli organismi di controllo, infine quante licenze definite “Compro Oro” erano state rilasciate a San Marino, quante attive e quanti dipendenti erano impiegati in queste strutture.
Il dibattito era poi entrato nel vivo, alimentato da uno scritto siglato dalla Titan Gold in cui la società rispondeva piccata, ribadendo da parte del Compro Oro l’assunzione di 7 disoccupati, 3 presi dalle liste di mobilità e 4 dal collocamento con portieri assunti senza giubbotti antiproiettile né armi e accusando Roberto Ciavatta, Gloria Arcangeloni, Elena Tonnini e Gian Matteo Zeppa del Movimento Rete e Franco Santi, Luca Santolini, Andrea Zafferani e Mimma Zavoli di C10 per aver messo insieme nell’interpellanza “cose vere e varie falsità, con livore e invidia. “Vediamo – aggiunge- va la nota divenuta oggetto dell’esposto– se useranno lo stesso sistema coi soci e le persone del casinò di San Marino, questi campioni della democrazia. Poi ve-diamo chi sono queste persone – concludendo – cosa fanno, come si comportano, loro e i loro familiari, diretti e indiretti”.

La sentenza d’archiviazione
Come sempre capita nei casi di diffamazione (art.183 c.p), diffamazione a mezzo stampa (libello famoso, art. 185c.p.) e ingiuria(art. 184 c.p.), unitamente, in questo caso, all’offesa all’onore di persone investite di pubblici poteri (art. 344 c.p.), il giudice si trova a dover operare una scelta non facile, davanti a due articoli in conflitto fra loro: il diritto del singolo contro il principio fondamentale di libertà nella manifestazione del proprio pensiero. Concetti entrambi costituzionalmente garantiti e di pari importanza che vedono l’interesse della reputazione dell’uno contro il diritto ad esprimere un giudizio dell’altro, secondo gli articoli 5 e 6 della Dichiarazione dei diritti. Pagine e pagine di giurisprudenza sammarinese e sentenze arrivano a supportare l’orientamento della scelta fatta dal Commissario della Legge, che in questo caso ha scelto l’archiviazione, per un tipo di reato che spesso ha interessato la stampa e l’informazio-ne e su cui i più importanti giudici si sono espressi.

Da Nobili a Brunelli, che per ultimo ha emesso il 16 dicembre scorso, una sentenza sul caso relativo ad un’ ingiuria contro un Segretario di Stato, l’interpretazione sembra orientarsi verso una tutela maggiore nei confronti della libera manifestazione di pensiero, poiché più bisognosa di protezione, soprattutto nel momento in cui crea uno scomodo scontro, a prescindere dal tipo di linguaggio utilizzato. Ammesso che non oltrepassi limiti riconoscibili e non calpesti la dignità di alcuno. Attacco lecito dunque, se rivolto all’operato delle istituzioni, utile all’arricchimento del dialogo democratico che fisiologicamente investe i politici esposti al giudizio del popolo, e non la persona coinvolta a coprire tale ruolo, con gratuite volgarità. (…) La Tribuna