Coronavirus Rsm. Decreto 51-14.03.20: ”Le disposizioni relative al mondo dell’istruzione”

Al fine di rendere più facile la comprensione del decreto n.51 – 14.03.2020 pubblichiamo le parti piu’ salienti in articoli di Giornalesm separati.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino sono adottate le seguenti misure

con riferimento al settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dell’istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale, si adottano le seguenti misure:

  1. 1)  sono sospesi i servizi socio educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, e ogni attività didattica della Scuola dell’Infanzia. Con riferimento alla Scuola dell’Infanzia, il termine dell’anno scolastico verrà posticipato con provvedimento del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, tenendo conto dell’effettivo periodo di sospensione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020;
  2. 2)  fatto salvo quanto indicato nel punto 1), sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e nel CFP-UPAL. E’, altresì, sospesa la frequenza a corsi professionali, master, corsi di istruzione universitaria, corsi dell’Istituto Musicale Sammarinese (IMS), corsi dell’Università degli Studi (compresiquelli per anziani), ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività didattiche, curriculari, formative a distanza, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  3. al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
  4. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;
  • le scuole di ogni ordine e grado, il CFP-UPAL, l’Università degli Studi, l’IMS, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico o formativo;
    le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;;

    m)i competenti organi dell’Amministrazione, fatto salvo quanto indicato nel presente decreto- legge, concordano con le Organizzazioni Sindacali ulteriori modalità e termini di gestione dei periodi di assenza dal lavoro del personale docente e non docente, tenendo conto della riduzione dei servizi resi e, conseguentemente, delle esigenze di personale in servizio;

  • n)  i dirigenti scolastici delle Scuole Elementari, Medie Inferiori e Secondaria Superiore ed il Dirigente del CFP-UPAL attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Tali modalità dovranno essere definite e verificate nell’ambito del competente Consiglio del Dipartimento Istruzione, da convocarsi con la partecipazione del Dirigente del CFP-UPAL;
  • o)  in deroga alla vigente normativa in materia, le modifiche al calendario scolastico di cui alla lettera h) punto 1) nonché le ulteriori eventuali modifiche al calendario scolastico 2019/2020 ed il calendario scolastico 2020/2021 sono proposti dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, senza necessità del parere della Consulta per l’Istruzione;
  • p)  sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Sono altresì sospese tutte le trasferte fuori confine di personale dipendente della Pubblica Amministrazione allargata, qualora non sia indispensabile per motivi sanitari, diplomatici o inderogabili esigenze di servizio;
  • q)  fermo restando quanto previsto dalle superiori lettere h) e i), la riammissione nei servizi socio educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado dovrà avvenire dietro presentazione di certificato medico nel solo caso in cui durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il minore abbia sofferto di malattie infettive sottoposte a notifica obbligatoria. Per evitare assembramenti presso i locali della pediatria, ove possibile tale certificazione dovrà venire richiesta dai genitori tramite e-mail o lettera al reparto di pediatria;