Al fine di rendere più facile la comprensione del decreto n.51 – 14.03.2020 pubblichiamo le sue parti piu’ salienti in articoli di Giornalesm separati.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino sono adottate le seguenti misure:
in attesa di adottare ulteriori misure per contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria del Tribunale della Repubblica di San Marino, si dispone un periodo di ferie giudiziarie straordinario decorrente dal 9 marzo al 6 aprile 2020, applicabile ad ogni causa, ricorso e procedimento penale, amministrativo e civile, anche di volontaria giurisdizione, esecuzione pendente o da instaurare nonché alle procedure concorsuali, fatte salve le ragioni d’urgenza e qualora si tratti di decidere sulla libertà provvisoria, con gli effetti previsti dalla legge, in particolare, dagli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dall’articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102. Per il periodo di efficacia della sospensione di cui al precedente periodo, è in ogni caso sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza delle azioni, ricorsi ed impugnazioni che, ove vengano a scadenza in tale periodo, sono prorogati al giorno feriale o giuridico immediatamente successivo alla scadenza. La sospensione si applica anche ai termini di cui all’articolo 6 Legge 17 giugno 2008 n.93. L’attività di cancelleria, gli orari d’ufficio, la regolamentazione degli accessi alTribunale e agli sportelli saranno disciplinati, dal 9 marzo al 6 aprile 2020, in forza delle attribuzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 10 Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dell’articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e successive modifiche e integrazioni, mediante disposizioni del Dirigente del Tribunale in conformità alle disposizioni generali adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica. Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze ed ogni altro incombente, la cui data sia già stata fissata e ricada nel periodo tra il 9 marzo e il 6 aprile 2020, fatta salva la valutazione del giudice in relazione all’urgenza. I giudici amministrativi di ogni grado dovranno provvedere al rinvio delle udienze di discussione già fissate al fine di garantire il rispetto del termine previsto per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell’articolo 18, secondo comma, terzo periodo, della Legge 28 giugno 1989 n.68. Sono escluse dalla sospensione tutte le attività che, per disposizione del giudice, possono svolgersi con la modalità di videoconferenza o comunque mediante l’utilizzo di strumenti informatici.