Esaminati gli atti allegati alla richiesta contenente una analitica motivazione, utile alla ricostruzione dello sviluppo delle indagini ed alla individuazione del contesto in cui i fatti si sono svolti, aderente alle risultanze investigative e perciò condivisibile, così che la stessa deve ritenersi recepita nelle parti condivise e che comunque si riportano integralmente per una più facile disamina;
OSSERVA
PREMESSA:
1.- Il presente procedimento trae origine da attività investigativa condotta da personale del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Rimini dettagliatamente riassunta nell’informativa finale del 12 aprile 2011. Lo spunto investigativo si apprendeva nel mese di marzo dell’anno 2010 quando VARGIU Salvatore, in qualità di legale rappresentante dell’agenzia investigativa sammarinese c.I.O. s.p.a. veniva escusso nell’ambito del procedimento penale nr. 9965/09 R,G.N.R. In quel contesto, VARGIU, forniva una serie di indicazioni, dettagliatamente riportate in apposita relazione, relative a delitti di corruzione commessi dal maresciallo della guardia di finanza Enrico NANNA, in servizio presso la compagnia della guardia di finanza di Rimini, dapprima esplicatesi in un”‘attività collaborativa consistente nell’effettuare, dietro compenso, interrogazioni alle banche dati in uso alla Guardia di Finanza su soggetti nei confronti dei quali veniva effettuata dalla CIO s.p.a. un ‘attività di investigazione privata”, e poi collegata ad attività ispettive e accertamenti fiscali presso la stessa KARNAK. Nel corso della sua assunzione, il dichiarante consegnava alla polizia giudiziaria una serie di documenti e rapporti informativi, contenenti ulteriori e interessanti spunti investigativi utili a indirizzare le indagini.
– In particolare erano acquisiti: – schema riepilogativo dei dipendenti e collaboratori della C.I.O. s.p.a. riportante il nominativo abbreviato “Enrico N”;
– tabulato anagrafico clienti dell’istituto bancario Asset Bank di San Marino;
– copia di denuncia querela dallo stesso presentata per ingiuria, violenza e minaccia nei confronti di persone fisiche ricoprenti ruoli di vertice della società Karnak. A detti documenti, aggiungeva poi, nella successiva audizione tenutasi in data 12 marzo 2010, quattro “rapporti confidenziali” che l’agenzia CIO aveva trasmesso alla società sammarinese KARNAK SA, a seguito di incarico che quest’ultima società gli aveva commissionàto; detti rapporti riassumevano l’iter dell’attività ispettiva che era stata svolta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Rimini nei confronti della stessa KARNAK, nell’anno 2006 alla quale aveva partecipato lo stesso NANNA, collaborando poi con l’Agenzia delle Entrate di Rimini e la Direzione Regionale di Bologna per la preparazione del ricorso amministrativo alla Commissione Tributaria di Secondo Grado.
Lo spunto investigativo era approfondito mediante rogatoria bancaria volta a individuare i rapporti economici intestati ovvero riconducibili alla società C.I.O., nonché attraverso acquisizione dei tabulati telefonici e delle interrogazioni alle banche dati del MINISTERO DEGLI INTERNI effettuate da NANNA Enrico.
Innanzitutto dai tabulati telefonici emergevano, nei soli due mesi dal l luglio 2008 al 31 agosto 2008, ben 107 contatti fra I’utenza in uso a VARGIU e quella in uso a NANNA, non giustificati da altro motivo.
Dai documenti bancari poi, risultavano i primi indizi relativi alla sussistenza di un rapporto sinallagmatico fra le condotte del pubblico ufficiale e la dazione di denaro per commettere atti contrari al proprio ufficio. Più precisamente si rintracciavano tracce di plurimi passaggi di denaro:
> una dazione pari a 2000,00 euro era stata fatta a NANNA Enrico da VARGIU Salvatore, quale legale rappresentante della C.I.O. s.p.a di San Marino, mediante bonifico bancario effettuato in data 8/01/2009 sul c.c. sanmarinese n. 10/5516454 intestato a NANNA Enrico
> altre somme di denaro per un ammontare ancora non definito erano poi state corrisposte a NANNA Enrico e confluite su altro c.c. cointestato a NANNA e alla coniuge VALGIMIGLI Graziella, con saldo al 03.03.2007 di euro 12.933,09, reddito mai indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi 2008 presentata da NANNA ENRICO.
Le somme erano state corrisposte al pubblico ufficiale perché da un lato lo stesso divulgasse a VARGIU Salvatore
contenute nei rapporti informativi n. 53834/RCI/3/FISCA del 7/7/2005, n. 12489/22856 del 17/08/06. n. 2836/22856 del 26/02/08 aventi ad oggetto gli accertamenti fiscali nei confronti della società KARNAK.Dette notizie, non erano destinate ad essere trasfuse né nel procedimento penale né in quello tributario, pendenti a carico della suddetta società, notizie che invece erano riportate all’interno dei tre dossiers, rispettivamente datati 12/08/2008, 16/08/2008 e 21/01/2009, trasmessi da VARGIU Salvatore a BIANCHINI Marco e PIERANI Giovanni, rispettivamente Presidente e Direttore Commerciale della KARNAK.
Dall’altro lato il denaro trovava causale nella rivelazione di dati, non accessibili a terzi, contenuti nelle banche del Ministero alle quali il pubblico ufficiale aveva libero accesso solo in virtù del suo ufficio, e che aveva consultato attingendo notizie su alcuni soggetti, fra cui SERGIOVICH Claudio, NARDI Alessandro, NARDI Liliana, NARDI Vittorio, NARDI Adriano, RESE Ferdinando, MANCO Catello, OCCHIALI Ottimo, SZYSZKOWSKI Marek, passando le poi a VARGIU Salvatore il quale aveva redatto rapporti informativi su mandato della KARNAK s.a. (quanto alle posizioni di Sergiovich Claudio, Nardi Alessandro, Nardi Liliana, Nardi Vittorio, Nardi Adriano, Ferdinando Rese, Occhiali Ottimo), su mandato di CONTI Romina (per Manco Catello) e su mandato di YUDELK.I Valenzuela Rivera (quanto alla posizione di Szyszkowski Marek),
Lo sviluppo dell’attività di indagine rivelava come a novembre 2008 il mar. NANNA Enrico e VARGIU Salvatore avessero ricevuto mandato da CONTI Romina per compiere specifica attività investigativa nei confronti del suo ex marito MANCO Catello, in quanto la CONTI aveva interesse ad avere elementi sulla vita privata dell’ex coniuge essendo in atto l’affidamento congiunto del loro figlio minore. Nanna Enrico e Vargiu Salvatore con l’intento di creare una “immagine negativa” della persona controllata, ponevano in atto una simulazione reale del delitto di detenzione di stupefacenti, a carico di Manco Catello facendo apparire essere nella sua disponibilità eroina nella quantità di gr. 2,4, e procedendo lo stesso Nanna Enrico ad eseguire in data 14/11/2008, apposita operazione di PG, che culminava nell’arresto di MANCO Catello poi risultato illegalmente effettuato.
Lo stesso mar. NANNA Enrico, al fine di dare una parvenza di legittimità all’operazione di PG, redigeva verbale di perquisizione personale e locale nonché verbale di sequestro, ideologicamente falso, dando atto che l’intervento di p.g. era scaturito ‘a seguito di notizia acquisita in via confidenziale afferente presunto traffico di sostanza stupefacente ” mentre In realtà si trattava di un’operazione deliberatamente architettata al danni di MANCO Catello.
L’attivazione di intercettazioni telefoniche autorizzate con un primo decreto n. 72/2010 sulle utenze in uso a PIERANI Giovanni e a NANNA Enrico, e poi proseguite con attivazione di intercettazioni sulle utenze di RICCIARDI Riccardo, PLATONE Bruno e BIANCHINI Marco, rivelavano l’esistenza di una serie di nuovi e diversi reati attribuibili ai soggetti intercettati. Innanzitutto veniva in luce una prima condotta estorsiva posta in atto da VITALUCCI Claudio, FONTI Roberto, AMICI Matteo, IACCHERONI Nicola e KALAZI Ardian, i quali tentavano di costringere la vittima BIANCHINI Marco a consegnare la somma di tre milioni di euro a VITALUCCI Claudio.
Il fatto estorsivo, esplicitamente emerso dall’ attività di intercettazione (estesa alle utenze in uso alla vittima, a VITALUCCI e a seguire a KALAZI era formalmente denunciato dallo stesso BIANCHINI con esposto presentato nello stesso periodo ai carabinieri di Rimini.
Contemporaneamente veniva in luce una seconda estorsione la cui vittima era, questa volta, lo stesso VITALUCCI Claudio. Costui, risultava essere stato minacciato da PLATONE Bruno e RICCIARDI Riccardo, i quali lo avevano costretto a consegnare loro la somma di 320.000 euro.
Anche in questo caso, il fatto estorsivo, così come emerso dalle intercettazioni, era contemporaneamente denunciato dalla vittima VITALUCCI presso il nucleo di Polizia tributaria della guardia di finanza di Rimini.
I Cfr. decreto di intercettazione n. 72/2010 emesso dal Gip Tribunale Rimini il 18/03110 sulle utenze nr. 366/6818xxx e nr. 339/6390xxx in uso all’indagato NANNA Enrico; e sulle utenze nr. 335/8488xxx nr. 348/3626xxx nr. 339/3849xxx nr. 335/8490xxx in uso ali” indagato PIERANI Giovanni. , Cfr. decreto di intercettazione n. 9312xxx emesso dal Gip Tribunale Rimini il 1/04110 sull’utenza n. 347/7858xxx in uso a RICCIARDl Riccardo. Con il decreto n. 108/2010 emesso sempre il 1/04110 erano autorizzate intercettazioni anche sulle utenze nr. 345/4335xxx in uso a RICCIARDI Riccardo; nr, 335/8490xxx in uso a PLATONE Bruno e n. 335199xxx. ,
Cfr. decreto di intercettazione n. 130/2010 emesso il 13/05/2010 su utenza 0037866115xxx, in uso all’indagato VITALUCCI Claudio e su utenza 335/7338xxx, in uso a TOSI Daniele. Cfr. poi decreto n. 132 del 14/05/10 su utenze n. 328/7553xxx, in uso a FONTI Roberto e n.346/2865xxx in uso a FONTI Roberto.
Cfr. decreto n. 144 emesso il 26/05/2010 su ulenze n.333/8335xxx in uso a LUCIANO Luigi e n. 389/4755xxx in uso a tale ADRIAN poi compiutamente identificato all’indagato KAZAZI Ardian.
Cfr. decreto n. 146 del 26/05/2010 su utenza n. 335/8494xxx in uso all”indagato PLATONE Bruno ,
Cfr. decreto di intercettazione n. 154 del 10/06/2010 sulle utenze n. 3358493xxx in uso a RICCIARDI Riccardo: n.3488302xxx in uso a VITALUCCI Claudio, Il.3467305xxx in uso ad AVITABILE Domenico. Il.3356811xxx in uso a BIANCHINI Marco, Il.335304xxx in uso a TAVANO Vincenzo, detto Enzo Il.3342267xxx in uso a VITUCCI Camillo.
Fatti estorsivi, fra loro strettamente correlati non solo per la parziale comunanza di soggetti coinvolti, ma soprattutto per il complicato intreccio di interessi economici facenti capo ai predetti soggetti e alle società dai medesimi gestite (fra cui la società finanziaria FINGESTUS s.a di San Marino, facente capo a BIANCHINI Marco e TOSI Daniele), si rivelavano essere espressione di un più generalizzato modo di gestione degli affari, improntato a schemi posti al di fuori delle regole ordinamentali, con sistematico ricorso a metodologie illecite, non disdegnando di ricevere e rimettere nel circuito economico utilità provento di delitti, e di risolvere contrasti e controversie derivanti dagli affari, attraverso sistemi evocativi di una mentalità, uniformata, seppure ancora in modo del tutto generico, “a metodi di tipo mafioso o camorristico” (così che, allo stato e condivisibilmente, l’organo di accusa non ha ritenuto di contestare l’aggravante di cui all’art. 7 L.203/91) ma che una cultura attenta anche. alle strategie di prevenzione, non può ignorare e non può doverosamente far riflettere gli organi istituzionali preposti alla preventiva tutela dal rischio di infiltrazioni camorristiche e della ricerca delle collusioni con il tessuto economico locale.
Episodi di ricettazione di denaro proveniente da delitti, erano del resto esplicito oggetto di talune conversazioni intercettate, consentendo così di ricostruire l’iter distrattivo della somma di euro 1.864.000,00 che VITALUCCI Claudio -quale amministratore di fatto aveva sottratto al fallimento della società “ADRIATICA MANIFATTURE srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona con sentenza del 1/06/2006, trasferendola alla società FINGESTUS S.a. il cui presidente BIANCHINI Marco e il cui direttore generale TOSI Daniele acquisivano, conseguendo ingiusto profitto.
Autonome condotte illecite, in materia di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nonché in materia di illecito commercio di sostanze stupefacenti, si palesavano attraverso l’attività di intercettazione estesa dapprima all’utenza di KAZAZI Ardian e a seguire alle utenze di CAVALLI Livio, ZACAJ Aleksander e AVDULAJ , Gramos’.
Cfr. decreto intercettazione n. t80 del 22/07/2010 su utenze n.3393368xxx intestata a BATTISTI Marco. ma in uso a tale AUSHA, donna straniera non meglio identificata; 3291743xxx in uso ad un soggetto albanese non meglio identificato; 389088xxx in uso a GALLINA Aldo.
Cfr. decreto intercettazione n. 187 del 02/08/2010 su IMEI n. 357658033221xxx di utenza in uso all’indagato ZACAJ Aleksander; IMEI n. 351982049285xxx di utenza in uso all’indagato ZACAJ Aleksander; IMEI n. 351980048790xxx di utenza in uso all’indagato ZACAJ Aleksander, IMEI n. 354903037366xxx di utenza in uso all’indagato ZACAJ.
Veniva innanzitutto in luce come KAZAZI Ardian, già sottoposto con ordinanza del Tribunale di Rimini, emessa il 8/04/2002 e irrevocabile il 23/09/2003, alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Misano Adriatico e a quella reale della confisca dei beni allo stesso riferibili, gestisse, di fatto, unitamente a CAVALLI Livio e a GUERRA Guglielmo (avvocato nel foro di Rimini) la società “JSD”, con sede in Misano Adriatico, di cui erano soci occulti, società che aveva ad oggetto sociale la gestione del locale “Disco Club Balcanica”, attribuendo fittiziamente la carica formale di rappresentante legale a PORRETTA Mara, al fine di Aleksander, utenza n, 388/0767xxx in uso all’indagato ZACAJ Aleksander, n, 327/7938xxx in uso a BOCCALINI David, n, 335/6533xxx in uso a MORENO Marcella, n. 380/1061xxx in uso a FARCAS lulia, n. 327/9013xxx in uso a FARCAS Iulia, n. 320/3155xxx in uso a tale SIMONA.
Cfr decreto intercettazione n. 213 del 4/10/10 su utenze; n. 3348528xxx intestata a PABON RAMIREZ Paola Andrea, n. 3899564218 intestata a SIMAKU Juliann, n. 3899556xxx intestata a AFTAB Waqas, m. 3895346xxx intestato a EROMDHANI Saloua in uso a JEGENI Ervis, n. 069596xxxx in uso a LAMAJ Megi, m. 3276794xxx in uso a LAMAJ Megi, m. 0695995xxx in uso a LAMAJ Megi,m. 3492411xxx intestato ed in uso a GOLECI Eduart,IMEI m. 359373037283xxx in uso a persona da identificare,m. 0695213904 intestata a MATARAZZO Cosimo, nr. 3890432xxx memorizzata in rubrica con il nominativo “Moz.LAB” in uso a persona da identificare, nr. 3880531xxx, memorizzata sotto il nome di “Pitbull” in uso a persona da identificare,nr. 3356828xxx in uso a CAVALLI Livio,m. 3804639xxx in uso a CAVALLI Livio,m. 3477204xxx in uso a NENAJ Edmod;
cfr. decreto del 12/10/10 su utenze n. 00355694465xxx in uso a ZACAJ Aleksander, n. 0035569556xxx in uso a ZACAJ Aleksander; cfr. decreto di intercettazione n. 225 del 19/10/10 su utenze n.00393206xxx in uso a uomo straniero non identificato; n.0035567232xxx in uso a ZACAJ Aleksander,n.0035567216xxxx in uso a ZACAJ Aleksander,IMEI n.3582770369xxxx in uso a MOZ LAB persona da identificare;IMEI n.3522120345xxx in uso a PITBULL persona da identificare;
cfr. decreto di intercettazione n. 233 del 30/10/10 su utenza n. 347/9396xxx intestata a SKRELI Danjela;
cfr. decreto n. 249 del 16/11/10 su utenze n. m. 347720xxx utenza mobile intestata a NENAJ Edmond; nr. 003161981xxx utenza mobile olandese in uso a cittadino albanese allo stato non meglio identificato mediante instradamento internazionale.m. 389937xxx utenza mobile intestata a tale CANDUCCI Magdalena ed in uso a tale ZAIMI Edmont, nato in Albania in data 31/10/1980 e residente in Bellaria Igea Marina alla via xxxxx; n. 3207481xxx utenza mobile intestata a tale LA GRASSA Giuseppina ed in uso a tale “Landi” cittadino albanese allo stato non meglio identificato;m. 393692xxxx utenza mobile intestata ed in uso a DULI Renato cittadino albanese; cfr. decreto n. 250 del 18/1 1/10 su utenza m. 389/1081xxxx in uso a ROMI identificato in BOCICA Romulus nato in Romania il 17/12/69;
cfr. decreto n. 270 del 1/12/10 su utenze nr. 3296438xxx, utilizzato dal soggetto albanese;nr. 3899379xxx. utenza attivata in data 07.07.2010 in Bellaria Igea Marina in uso a tale “LEDI”;n. 328707xxx in uso a tale “PASHK” o “ZELO“;nr. 3479844xxx utenza attivata in data 29.01.2010 a Cattolica (RN) in uso a soggetto albanese non identificato; n.3926905xxx in uso a soggetto albanese tale “VISI” non identificato: nr. 327824xxx in uso a soggetto albanese non identificato;m. 329795xxx in uso a tale Esmeralda;m.3899464xxx in LISO al cittadino albanese ZAIMI Edmont, detto “MONDJ“nr.3899464xxx in uso al cittadino albanese ZAIMI Edmont, detto “MONDI”;
cfr. decreto n. 279 del 15/12/10 n. 389/9435xxx in LISO al cittadino albanese ZAMI Edmont detto MONDI: n. 329/9659xxx in uso al cittadino albanese ZAMI Edmont detto MONDI, n.328/6824xxx in LISO a persona da identificare nominata PASHK ovvero ZELO;n.328/2684xxx in uso a persona da identificare nominata PASHK ovvero ZELO;
cfr. decreto n. 24 del 29/1/11 su IMEI nr. 35802303565xxx in uso a ZAIMI Edmont;IMEl nr. 35R062016087xxx in uso a ZAIMI Edmont;Utenza n. 3883404xxx in uso a tale Edi. persona da idenriticare:Utenza nr. 3801917xxx in uso a tale Klodi, persona da identitìcare;Utcnza nr. 3286568xxx in LISO a persona da identificare:Utenza m. 3277552xxx in uso a MAKAJ Annando:Utenza nr. 328267xxxx in uso a Gjinaj Erjon;Utenza nr. 3479396xxx in LISO a Ujka Dorian;Utenza nr. 389136xxxx in uso a LULl Mariglen;utenza albanese nr. 35568548xxx in uso a KOLPEPAJ Sokol.
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Si voleva attribuire fittiziamente la carica formale di rappresentante legale a PORRETTA Mara, al fine di eludere i divieti posti dagli art. 2 bis, 2 ter e 10 della legge n. 575/1965 in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
Le intercettazioni poi sulle utenze in uso a CAVALLI Livio con obiettivi riscontri in specifici servizi di P.G. svolti dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini, accertavano che CAVALLI Livio e GALLINA Aldo favorivano e sfruttavano la prostituzione di SIMINIC Voichita, SIMINIC Delia, KAMBUROVA Mariya, ROTARU Mihaela Cosmina, IANNUCCELLI Paola, mettendo a loro disposizione le camere dell’hotel “Locanda San Biagio” ove le stesse effettuavano prestazioni sessuali a pagamento, ricevendo dalle stesse prostitute una parte del prezzo corrisposto dai clienti, mediamente nell’ordine di euro 100 per ogni prestazione.
Sempre attraverso le intercettazioni delle utenze in uso a CAVALLI Livio, sI documentavano gli acquisti di ingenti quantitativi di cocaina che lo stesso aveva effettuato nel luglio 2010, da ZACAJ Aleksander, HUTA Genci e KALlQI Perparim, sostanza che poi lo stesso CAVALLI Livio, insieme ad un correo non identificato, avrebbe in parte ceduto, secondo la ricostruzione dell’accusa, in data 31/07/2010 a BORGIA Alessandro; deceduto per overdose.
Il commercio di sostanze stupefacenti da parte dei fornitori HUTA Genci e KALlQI Perparim era comprovato dal sequestro, eseguito in data 04/09/2010, di kg, 1.028,53 di cocaina suddivisa in dieci involucri con principio attivo pari a gr. 813,96, di altri 150 grammi di cocaina suddivisa in due involucri, con principio attivo pari a gr. 129,3, e infine di 21,3 grammi di hashish con principio attivo pari a gr. 0,17.
Il traffico era gestito con la collaborazione di ZACAJ Aleksander, JEGENI Ervis e JEGENI Alexs (come meglio si illustrerà nella trattazione del quadro indiziario riguardante dette ipotesi delittuose). Ulteriori sviluppi delle indagini, rese possibili dalle intercettazioni sulle utenze in suo a ZACAJ ALEKSANDER, rivelavano la matrice soggettiva preposta ad un altro settore di mercato degli stupefacenti e individuata in BAL Alexandru Daniel.
Attraverso le ” etr. decreto intercettazione n. 166 del 25/06/2010 su utenze n. 329291xxx in uso a KAZAZI Cesar: 0036203xxx in uso al Quadrelli Roberto:3356R2xxx in uso a CAVALLI Livio; n. 3804639xxx in uso a CAVALLI Livio;n. 3804634xxxx. utcnza presente in internet nella presentazione -del disco club BALKANIKA. intestato a DAMIAN Emilia Mirabela. nata in Romania il 22/05/1974; 3358491xxx. in uso a Fatima. coniuge di Platone Bruno. 17 intercettazioni anche sulle utenze di costui, si individuava l’esistenza di un parallelo traffico gestito dallo stesso BAL insieme a BOCICA Romulus di farmaci e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive, ricomprese nelle classi di cui al comma I dell’art. 2 L. 376/2000, illecitamente detenute e custodite presso l’abitazione di BOCICA Romulus, con rinvenimento di 47 fiale di nandrolone (medicinale contenente sostanza ricompresa nella tabella II, sezione A per un dato ponderale eccedente il quantitativo prescritto dalla norma).
Sempre attraverso le intercettazioni si ricostruiva il commercio di stupefacenti, gestito nel territorio del comune di Bellaria Igea Marina da AVDULAJ Gramos, ZAIMI Edmont, PEPA Arjan, KOLPEPAJ Sokol, UJKA Dorian, ZAIMI BIedar, ERION Gjinaj.
In data 22/01/2011 il sequestro di grammi 524 di sostanza stupefacente tipo cocaina comprovava il contenuto delle intercettazioni.
1.- GLI ELEMENTI INDIZIARI: l’attività di captazione, i servizi di O.P.c., le spontanee dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 350 comma 7 c.p.p: i presupposti legittimanti la loro utilizzabilità. Il materiale probatorio raccolto attraverso attività di captazione, è da un punto di vista formale e processuale, sostenuto da legittimi decreti autorizzativi, puntualmente e correttamente allegati dal Pubblico Ministero alla propria richiesta di misura cautelare, al fine di consentire a questo Giudice di espletare le doverose funzioni di controllo nonnati vamente demandategli.
L’allegazione delle trascrizioni delle conversazioni intercettate, effettuate a norma dell’art.268 comma 2 c.pp. da personale della polizia giudiziaria, è del resto, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, validamente utilizzabile quale fonte da cui desumere la gravità di compendio indiziario da porre a fondamento della misura, risultando da un lato irrlevante la circostanza che il contenuto delle trascrizioni non rappresenti una riproduzione fedele, ma il semplice riassunto dell’operatore preposto all’ascolto;
dall’altro, tenendo presente che il contenuto dell’intercettazione, anche qualora sono in tale senso esaustive e illuminanti le pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 3/96 e ll. 21 del 20/11/96 di comune patrimonio conoscitivo e che non si ritiene di dover ulteriomlcntc commentare.
Cfr. in senso conforme. ex plurimis: Cass. Sez. VI, 26/11/97, Il. 4125 c. più di recente, in modo del tutto analogo. Cass. Sez. 125/02/02 n. 7406. Risolta in un’accusa precisa a danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di avervi partecipato, non è equiparabile alla chiamata di correo e dunque è estraneo sul piano logico-probatorio, ai canoni di maggior rigore valutativo imposti dall’art. 192 comma 3 C.p.p.
E’ poi sottratto ai più rigorosi requisiti di ammissibilità, il compendio intercettivo avvenuto “a cd. cornetta sollevata”, non essendo in alcun modo equiparabile alle intercettazioni ambientali operate nei luoghi, la cui riservatezza esige, maggiore tutela, come nel caso del domicilio domestico .
Perlatro, non è di poco conto, rilevare come nel caso in esame, la concreta modalità di captazione a “cd. cornetta sollevata” sia esclusivamente ed unicamente riconducibile a condotta tenuta dagli stessi soggetti sottoposti a legittima intercettazione telefonica, avendo gli stessi lasciato il ricevitore alzato, cosi da consentire che la loro conversazione viaggiasse liberamente lungo la rete telefonica, senza cautele di segretezza, con conseguente piena utlilizzabilità di quanto captato casualmente ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli artt. 15 Cost. e 266- 271 c.p.p., non applicabili in tale sede.
Va altresi rilevato come nel caso di specie, cosi come nella maggior parte dei casi relativi al commercio di stupefacenti, le intercettazioni abbiano un contenuto delle conversazioni non sempre esplicito nel riferimento alla sostanza stupefacente, che viene indicata facendo riferimento ad un lunguaggio convenzionale e criptico.
Pur tuttavia la connaturale anomalia di un tale tipo di frasi nell’ambito sia della specifica conversazione, sia più in generale dei tipo di relazioni intercorrenti fra gli intelocutori e degli orari di chiamata -non essendo ad es. in alcun modo riconducibili a comuni attività lavorative o a legami di amicizia – rivela il reale contenuto del dialogo inequivocabilmente inserito nel contesto del traffico di stupefacenti.
Cosi termini quali “neve,12, ovvero “cacciavite, 13, non trovano coerente spiegazione alla luce dell’intero contenuto della conversazione, del contesto della stessa, dei discorsi precedenti e successivi degli interlocutori e, in generale di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle “Cfr. in ,al senso Cass.Sel. V, 14/10/03 n. 603. l<> Clr. Casso Sel. V. 10/11/95, n. 12591. Il Clr, Casso Sel. IV. 13/0212007, n. 15840. I” Cfr, SMS del 1/9/10 su utenza n, 339/043297xxx Cfr. teL n. 3069 del 20/01/11. 19 indagini.
Gli esiti positivi di servizi di pedinamento e osservazione, svolti in contemporanea con l’ascolto delle intercettazioni e culminati nell’arresto in flagranza di taluni degli odierni indagati, e di taluni loro “clienti” per violazione dell’art. 73 DPR 309/90 costituiscono riscontro forte e importante che le conversazioni intercettate avessero proprio ad oggetto l’illecito commercio di stupefacenti.
In merito infine alle dichiarazioni rese da VARGIU Salvatore, sulla cui attendibilità si dirà in seguito, va in questa sede semplicemente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale -che si condivide- secondo il quale le stesse sono pienamente utilizzabili in sede di indagini preliminari, in quanto il divieto di utilizzabilità previsto dal comma 7 dell ‘art. 350 c.p.p. è espressamente limitato all’ambito dibattimentale (salvo quanto previsto dall’art. 503 cO.3 c.p.p.).
Ciò a significare che le dichiarazioni rese spontaneamente da VARGIU, anche nella veste formale di indagato, trovandosi ancora in stato di libertà, possono essere ritualmente poste a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’applicazione di una misura cautelare.
GLI INDIZI
posti a fondamento delle singole fattispecie criminose. Passando all’esame e alla trattazione della gravità del quadro indiziario ravvisato in relazione alle singole imputazioni ascritte dall’organo d’accusa a cIascun imputato, si procederà seguendo l’ordine sistematico dell’ assunto accusatorio, così come riportato in rubrica.
Vale tuttavia premettere una tabella sinottica relativa a ciascuna posizione e ai singoli reati attribuiti, così riassumibile:
– VARGIU Salvatore risponde dei capi A), B), C), C bis)
– BIANCHINI Marco risponde dei capi A), B), H),
– PIERANI Giovanni risponde dei capi A), B),
– NANNA Enrico risponde dei capi A), B), C), C bis), D), E),
– VITALUCCI Claudio risponde dei capi F),
– FONTI Roberto risponde dei capi F),
– AMICI Matteo risponde dei capi F), ” ClÌ’. ex plurimis, Caso Sez. VI, 19/01/96 n. 649 20 I .
– AZAZI Ardian risponde dei capi F), I),
– PLATONE Bruno risponde dei capi G),
– RICClARDI Riccardo risponde dei capi G),
– TOSI Daniele risponde dei capi H),
– CAVALLI Livio risponde dei capi l), L), N), Q), R)
– GUERRA Gugliemo risponde dei capi I),
– PORRETTA Mara risponde dei capi I),
– GALLINA Aldo risponde dei capi L),
– ZACAJ Aleksander risponde dei capi M), P),
– KALlQI Perparim risponde dei capi M), –
– HUTA Genci risponde dei capi M),
– BOCCALINI David risponde dei capi O),
– JEGENI Ervis risponde dei capi P),
– JEGENI Aleks risponde dei capi P),
– ZAIMI Edmont risponde dei capi S),
– PEPA Arjan risponde dei capi S),
– KOLPEPAJ Sokol risponde dei capi S),
– UJKA Dorian risponde dei capi S),
– ZAIMI Bledar risponde dei capi S),
– GJINAI Erion risponde dei capi S)
– BAL Alexandru Daniel risponde dei capi T), U),
– BOCICA Romulus risponde dei capi T), U).
Per detti ultimi due indagati, va fin d’ora rilevato che il PM non ha avanzato richiesta di misura cautelare personale ma esclusivamente di sequestro finalizzato alla misura di sicurezza patrimoni aIe della contìsca obbligatoria ai sensi dell’art. 12 sexies L. 356/92.
To be continued
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