Il discusso rilevatore di velocità posizionato lungo la Statale Adriatica subisce una nuova battuta d’arresto in ambito legale. Nella giornata di oggi è stata resa nota la decisione del giudice di pace di Forlì, che ha dato pienamente ragione a un automobilista sanzionato nel territorio di Cesenatico, cancellando del tutto la contravvenzione stradale.
La battaglia legale sull’apparecchio
La vicenda ha vissuto il suo passaggio decisivo durante l’udienza celebrata lo scorso 25 marzo. In quell’occasione, il conducente sanzionato aveva impugnato il documento recapitatogli a casa, contestando un difetto tecnico fondamentale dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per rilevare l’infrazione. Dal canto suo, l’amministrazione comunale rivierasca aveva scelto di costituirsi in giudizio attraverso i rappresentanti della Polizia Locale, sollecitando il tribunale a respingere il ricorso e a confermare la validità della sanzione pecuniaria.
Il magistrato ha tuttavia ritenuto pienamente fondate le argomentazioni sollevate dalla difesa del cittadino. Il nodo centrale dell’intera controversia ruota attorno a un cavillo burocratico ormai ampiamente dibattuto nelle aule di giustizia italiane, ovvero la netta differenza tra la semplice approvazione e la formale omologazione ministeriale dei dispositivi per il controllo del traffico.
Il precedente della Cassazione
La sentenza emessa a Forlì si allinea in modo rigoroso a una pronuncia della Corte di Cassazione risalente al 2025. I giudici supremi avevano infatti chiarito che, sotto il profilo strettamente giuridico, l’approvazione preliminare di un macchinario non equivale affatto alla sua omologazione definitiva. Senza quest’ultimo passaggio, le misurazioni effettuate non possono essere considerate valide per certificare il superamento dei limiti di velocità previsti dal codice della strada.
Basandosi su questo solido principio giurisprudenziale, il giudice di pace ha stabilito che l’accertamento eseguito sull’arteria cesenaticense risulta viziato e pertanto illegittimo. Il procedimento si è quindi concluso con l’annullamento integrale del verbale, sollevando il ricorrente da qualsiasi obbligo di pagamento derivante dall’infrazione contestata.












