Si chiude con una sconfitta definitiva per l’amministrazione comunale di Coriano la lunga querelle giudiziaria ingaggiata contro la Petroltecnica S.p.A. e la Rovereta S.r.l.. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’ente locale, confermando in toto quanto già stabilito dal Tar dell’Emilia-Romagna: l’impianto di trattamento rifiuti non si tocca e i provvedimenti che ne ordinavano la chiusura e la demolizione sono illegittimi.
L’origine del contenzioso
La disputa affonda le radici nel 2019, quando il Comune, a seguito di alcuni controlli, aveva deciso di usare il pugno di ferro contro il sito industriale di via Rovereta, attivo fin dagli anni Novanta nel recupero di rifiuti speciali e bonifiche. L’amministrazione aveva emesso ordinanze per sospendere l’attività, demolire opere considerate abusive e inibire definitivamente l’esercizio dell’impianto, facendo leva su presunte incompatibilità urbanistiche e violazioni edilizie. Una mossa che il Tribunale Amministrativo Regionale aveva già bocciato, accusando il Municipio di aver utilizzato in modo distorto i propri poteri edilizi per bloccare un’attività che, sul piano ambientale, era perfettamente in regola.
Le motivazioni della sentenza
I giudici di Palazzo Spada, nella decisione resa nota oggi, hanno smontato punto per punto le tesi comunali. Il cuore della sentenza risiede nella validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): tale titolo, rilasciato dall’Arpae al termine di una conferenza dei servizi alla quale aveva partecipato lo stesso Comune, ha una valenza onnicomprensiva e sostituisce ogni altro permesso. Di conseguenza, l’ente locale non aveva il potere di sospendere unilateralmente l’attività; avrebbe dovuto, al massimo, richiedere la riconvocazione del tavolo tecnico, non potendo sovvertire le decisioni ambientali con atti amministrativi propri.
Condoni pendenti e destinazione d’uso
La bocciatura dell’azione amministrativa è stata totale anche sul fronte edilizio e urbanistico. Il Consiglio di Stato ha rilevato l’illegittimità dell’ordine di demolizione, emesso nonostante pendesse ancora una domanda di condono presentata addirittura nel 2004 e mai evasa. Inoltre, è stata respinta l’ipotesi che l’attività fosse incompatibile con la zona: l’area è classificata come produttiva (D1), destinazione che ammette insediamenti industriali e manifatturieri, categoria nella quale rientra a pieno titolo il recupero dei rifiuti.
La condanna alle spese
L’epilogo della vicenda sancisce la piena legittimità operativa dell’impianto di Rovereta e comporta un costo per le casse pubbliche: il Comune di Coriano è stato infatti condannato a rifondere le spese di giudizio, quantificate in 4.000 euro. La sentenza ribadisce un principio fermo: le autorizzazioni ambientali sovracomunali non possono essere aggirate o neutralizzate dagli enti locali attraverso l’uso improprio di strumenti urbanistici.











