È stato archiviato il procedimento a carico di un 32enne di Rimini, accusato di guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope in seguito a un incidente stradale. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta del pubblico ministero, stabilendo che i soli esami ematochimici non fossero sufficienti a sostenere una condanna in assenza di prove di un’effettiva alterazione psicofisica al momento della guida.
La vicenda ha origine da un sinistro avvenuto alla fine di settembre del 2024 sulla Statale Adriatica, in cui l’uomo rimase coinvolto senza che vi fossero altre persone coinvolte. Trasportato all’ospedale Infermi di Rimini per accertamenti, le analisi del sangue rilevarono la presenza di benzodiazepine, farmaci antidepressivi comunemente usati per trattare ansia e insonnia.
Tuttavia, secondo quanto emerso, né il referto del pronto soccorso né il rapporto del personale di polizia intervenuto sul luogo dell’incidente riportavano sintomi o comportamenti riconducibili a uno stato di alterazione. Come spiegato dal legale dell’uomo, l’avvocato Paolo Ghiselli, è proprio questo l’elemento risultato decisivo. La normativa applicata al caso, precedente alla recente riforma del Codice della strada, richiedeva infatti la dimostrazione di uno stato di alterazione effettivo durante la guida, e non la semplice presenza di sostanze nel sangue.
L’avvocato Ghiselli ha espresso la soddisfazione del suo assistito, che ha così evitato gravi conseguenze, inclusa la revoca della patente. Il legale ha inoltre evidenziato come l’esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso se i fatti si fossero verificati sotto l’imperio della nuova legge, che pone maggiore enfasi sui risultati degli esami tossicologici. Proprio su questo punto, ha concluso, pende una questione di legittimità costituzionale.












