Cronaca. Riccione, perse l’uso di una gamba contro la rotonda: maxi risarcimento dopo 13 anni

Una sentenza destinata a far discutere chiude un capitolo giudiziario durato oltre un decennio. La Corte d’Appello di Bologna ha ribaltato il verdetto di primo grado, riconoscendo un risarcimento di circa 200mila euro a un 54enne riminese rimasto gravemente invalido dopo un incidente stradale avvenuto a Riccione nel 2013.

Immagine di archivio

La dinamica e il primo “no”

I fatti risalgono alla notte dello schianto in piazzale Curiel. L’uomo, all’epoca in sella al proprio scooter, aveva impattato violentemente contro la rotonda, riportando ferite talmente gravi da rendere necessaria l’amputazione parziale della gamba destra. Inizialmente, il Tribunale di Rimini aveva respinto ogni richiesta risarcitoria, addebitando l’intera responsabilità al centauro. Dalle indagini era infatti emerso che il motociclista viaggiava a una velocità superiore ai 75 km/h in un tratto con limite ai 30, e con un tasso alcolemico di 1,43 g/l, quasi tre volte oltre il consentito.

Il ribaltamento in Appello

I giudici di secondo grado, pur confermando la condotta imprudente del 54enne a cui è stato attribuito il 70% della colpa, hanno ravvisato un concorso di responsabilità del Comune di Riccione per il restante 30%. A fare la differenza è stata una perizia tecnica sulla struttura della rotatoria. È emerso che il muretto in laterizio contro cui si è infranto lo scooter non era conforme al progetto originale, che prevedeva invece un semplice cordolo rialzato.

Il muretto “abusivo”

Secondo la Corte, la presenza di quel manufatto rigido e verticale è stata determinante nell’aggravare le conseguenze dell’impatto, trasformando un sinistro stradale in una tragedia con danni permanenti. Se ci fosse stato il cordolo previsto, le lesioni sarebbero state verosimilmente meno devastanti. Sulla base di questa valutazione tecnica, è stato quantificato l’indennizzo per il danno biologico, mentre è stata respinta la richiesta relativa alla perdita della capacità lavorativa, in quanto non sufficientemente provata dalla difesa.