Il Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto del Tar e ha dato ragione a un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato in servizio a Rimini, annullando la sanzione disciplinare che gli era stata inflitta dalla Questura nel 2020. Al centro della controversia legale vi erano alcuni commenti di natura politica pubblicati dall’agente su Facebook, giudicati inizialmente lesivi del decoro dell’amministrazione ma ora riabilitati dai giudici di Palazzo Spada come legittimo esercizio del diritto di critica.
La contestazione sui social
La vicenda risale al novembre 2019, durante la campagna elettorale per le regionali. L’agente aveva condiviso all’interno del gruppo Facebook “Noi santarcangiolesi” un messaggio critico verso la classe politica (“basta con questi politici nemmeno laureati”), allegando il curriculum vitae di Stefano Bonaccini e un’emoticon sorridente. Successivamente, rispondendo a un altro utente, aveva posto una domanda retorica sull’effettiva esistenza della democrazia in Italia.
Per la Questura di Rimini, tali esternazioni violavano i doveri di riserbo e la dignità delle funzioni, motivo per cui era scattata una sanzione pecuniaria pari a 5/30 dello stipendio. Se il Tar dell’Emilia-Romagna aveva confermato la punizione, il Consiglio di Stato ha invece accolto totalmente il ricorso del poliziotto.
Le motivazioni della sentenza
I giudici della sesta sezione hanno smontato l’impianto accusatorio basandosi su diversi elementi chiave. In primo luogo, è stato rilevato che i messaggi erano stati pubblicati in un “gruppo chiuso”, non accessibile alla generalità degli utenti, e tramite un profilo privato che non conteneva riferimenti espliciti all’appartenenza dell’autore alla Polizia di Stato. L’amministrazione, secondo la sentenza, non ha dimostrato che l’agente fosse riconoscibile come tale dai partecipanti alla discussione.
Nel merito dei contenuti, il collegio ha escluso che le frasi fossero offensive o aggressive. I magistrati hanno scritto che le espressioni utilizzate assumevano una connotazione constatativa, a tratti ironica, ma certamente non volgare né incline al dileggio. Secondo il Consiglio di Stato, non è emerso alcun profilo di gravità tale da ritenere che la condotta abbia messo in pericolo la dignità delle funzioni proprie di un agente, né che abbia arrecato un pregiudizio all’immagine dell’istituzione.
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: sebbene gli appartenenti alle forze dell’ordine siano soggetti a doveri specifici di fedeltà e riservo, restano titolari della libertà di espressione garantita dalla Costituzione. I limiti a tale diritto devono essere proporzionati e ben motivati, cosa che in questo caso non è avvenuta. La decisione condanna inoltre il Ministero dell’Interno e la Questura di Rimini al pagamento di 7.000 euro per le spese legali.











