Integralmente vi facciamo leggere qui di seguito il presunto accordo pubblicato oggi sulla voce ”
La REPUBBLICA ITALIANA e la REPUBBLICA DI SAN MARINO
qui di seguito denominate le Parti,
– preso atto della collaborazione instaurata tra le Autorità del settore finanziario dei due Paese;
– tenuto conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata tra le Parti il 31 marzo 1939;
– vista la Decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998 (1999/97/CE) sulla posizione della Comunità europea in relazione ad un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino;
– vista la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana per conto della Comunità Europea e la Repubblica di San Marino firmata il 29 novembre del 2000;
– visto l’Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sottoforma di pagamenti di interessi ed il relativo Memorandum d’intesa, firmati in data 7 dicembre 2004;
– viste le direttive comunitarie in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e, in particolare, la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione), la Direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22CEE del Consiglio;
– viste le norme comunitarie in materia di individuazione e repressione degli abusi di mercato e, in particolare, la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato nonché le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/72/CE, ed il Regolamento 2273/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003 recante misure di attuazione della predetta Direttiva 2003/6/CE;
– viste le norme comunitarie in materia di servizi di pagamento e in particolare il Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, il Regolamento (CE) n. 2560/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro;
– visto il Regolamento 1889/05 del 26 ottobre 2005 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa;
– vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo;
– visto l’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di cooperazione economia, firmato a San Marino il 31 marzo 2009;
visto il Protocollo di modifica della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali del 12 marzo 2002, firmato in data odierna,
hanno convenuto quanto segue;
ARTICOLO 1
Il presente Accordo stabilisce i principi e le forme di collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo (di seguito settore finanziario) tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino al fine di realizzare gli obiettivi enunciati nell’art.1 dell’Accordo in materia di cooperazione economica firmato tra le due Parti il 31 marzo 2009.
Le due Parti si impegnano a favorire lo sviluppo e l’integrazione dei rispettivi sistemi finanziari e a tutelare la stabilità, l’integrità e la trasparenza degli stessi.
Le due Parti si impegnano a prestarsi reciproca ed effettiva collaborazione in particolare per quanto riguarda la vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, l’analisi finanziaria e l’attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, il controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati e contro gli abusi di mercato. La collaborazione sarà prestata (senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti nelle predette materie, nonché, ai fini della vigilanza consolidata, tra capogruppo di una parte e istituzioni finanziarie controllate dall’altra parte.
La Parte sammarinese si impegna a proseguire e rafforzare il processo di recepimento, nella propria normativa finanziaria, degli standard internazionali, dei principi e degli istituti rilevanti della normativa comunitaria, ivi compresa quella contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo e quella contro gli abusi di mercato.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti negli ordinamenti delle due Parti per quanto attiene all’accesso ed all’operatività nei rispettivi mercati finanziari.
Agli enti finanziari aventi sede nella Repubblica di San Marino può essere concesso l’accesso ai sistemi di pagamento dell’area dell’euro sulla base di termini e condizioni appositamente determinati dalla Banca d’Italia con il consenso della Banca Centrale Europea.
ARTICOLO 2
La parte sammarinese si impegna affinché siano vigenti nel proprio ordinamento:
– una normativa in tema di anagrafe centralizzata presso la Banca Centrale dei rapporti finanziari;
– una normativa che imponga le regole stabilite nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n.1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi;
– una normativa, in linea con quanto previsto dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, n.1889/2005 e con il D.lgs. 19-11-2008 n.195, relativa ai controlli sul denaro contante e sui valori assimilati, basata su un sistema di dichiarazione obbligatoria scritta;
– una normativa in linea con quanto previsto dalla direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette;
– i principi fondamentali, le disposizioni e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali o comunitarie ai fini del contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
ARTICOLO 3
Le parti dichiarano inoltre di essere impegnate a:
– garantire le condizioni che rendano possibile alle competenti Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi di svolgere un’efficace vigilanza su base transfrontaliera al fine di tutelare la stabilità l’integrità e la trasparenza dei mercati finanziari, cooperando tra loro anche mediante lo scambio di informazioni riservate e lo svolgimento diretto di accertamenti ispettivi per le esigenze della vigilanza consolidata o dell’accertamento di violazioni delle norme che disciplinano l’esercizio delle attività finanziarie. Le modalità della collaborazione della vigilanza transfrontaliera possono essere definite dalle competenti Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione.
– assicurare, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, dai soggetti obbligati alle controparti dell’altro Paese delle informazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche in presenza di soggetti parti di un rapporto fiduciario;
– assicurare, in materia di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all’identificazione dei beneficiari finali delle transazioni sui mercati finanziari, assicurando adeguata collaborazione tra la Consob e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
– assicurare la collaborazione tra l’Agenzia per l’Informazione Finanziaria (AIF) sammarinese e l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) italiana, in particolare attraverso lo scambio di informazioni, nel rispetto degli standard comunitari ed internazionali, secondo i quali lo scambio di informazioni non può essere condizionato da attività di assistenza giudiziaria o da rogatorie internazionali. Le modalità della collaborazione potranno essere definite attraverso accordi scritti di cooperazione stipulati tra la AIF e la UIF;
– assicurare, nell’attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi ( per la Repubblica di San Marino , per l’Italia la Direzione Investigativa Antimafia, limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e la Guardia di Finanza) nelle attività investigative e di indagine, le cui modalità potranno essere definite mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione.
ARTICOLO 4
Le Parti concordano di costituire una Commissione Mista per la verifica della costante osservanza delle condizioni indicate nel presente Accordo e per la valutazione di eventuali aggiornamenti del medesimo. Alla Commissione partecipano le amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate.
ARTICOLO 5
il presente Accordo sostituisce la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 2 maggio 1991 e l’atto aggiuntivo corredato da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994 che cesseranno di avere efficacia tra i due Paesi all’entrata in vigore del presente Accordo.
Questo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l’entrata in vigore:
– del presente Accordo;
– della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 12 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica che inserisce in tale Convenzione il nuovo articolo 26 formulato secondo il Modello di Convenzione OCSE 2005, firmato a Roma in data odierna.
Esso avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avrà effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.
Fatto a Roma, il 2009 in due originali, entrambi in lingua italiana.”