Ecco il progetto di Legge sulle LICENZE

Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio

Progetto di legge

“DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DI

SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI”

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art.1

(Oggetto e finalità)

La presente legge disciplina le licenze per l’esercizio di attività industriali, di servizio,

artigianali e commerciali e intende promuovere un sistema economico fatto di imprese che si

sostanziano di mezzi e persone creando sviluppo e occupazione.

Art. 2

(Licenza)

Le persone fisiche e giuridiche che intendono esercitare un’attività industriale, di servizio,

artigianale e commerciale in territorio sammarinese, devono essere munite di apposita

licenza.

Colui che è munito di licenza viene identificato con la dicitura “Operatore Economico”.

Art. 3

(Licenze industriali, di servizio, artigianali e commerciali)

Sono da considerarsi licenze per l’esercizio dell’attività industriale quelle che autorizzano i

titolari di esse ad esercitare professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della

produzione e/o trasformazione di beni e dei relativi servizi complementari.

Sono da considerarsi licenze per l’esercizio dell’attività di servizio quelle che autorizzano i

titolari di esse ad esercitare professionalmente una attività economica organizzata al fine di

erogare servizi rientranti nel cosiddetto settore terziario ad eccezione delle attività di cui al 4°

comma del presente articolo.

Sono da considerarsi licenze per l’esercizio dell’attività artigianale, quelle regolate dalla

Legge 25 gennaio 1990 n. 10 e dal Decreto 1 febbraio 2002 n. 9.

Sono da considerarsi licenze per l’esercizio dell’attività commerciale quelle che permettono

l’esercizio delle attività regolate dalle Leggi 25 luglio 2000 n. 65 e 22 novembre 2005 n. 168.

Art. 4

(Categorie esenti dall’obbligo di munirsi di licenza)

Dalla disposizione di cui all’art. 1 sono esenti

a) tutti i produttori agricoli che vendono stagionalmente nel proprio fondo i loro prodotti,

sempre che non abbiano costituito una industria o non facciano vendita degli altrui prodotti;

b) i venditori ambulanti forensi che si recano su questo territorio purché titolari di apposita

licenza nel paese di provenienza;

c) le istituzioni dipendenti dallo Stato, le associazioni autorizzate dal Governo e gli Enti a

partecipazione statale;

d) coloro che svolgono attività artistica con lavoro esclusivamente proprio;

e) chi apre una stabile organizzazione;

f) le attività disciplinate da specifiche normative che non prevedono il possesso di una

licenza per il loro esercizio ma solo un’autorizzazione.

TITOLO II

RILASCIO E RITIRO DELLA LICENZA

Art. 5

(Rilascio della licenza)

Il rilascio della licenza, su domanda dell’interessato, è effettuato dall’Ufficio Industria,

Artigianato e Commercio.

Art. 6

(Requisiti per la concessione della licenza individuale)

Può ottenere la concessione di una licenza chi:

1) ha la capacità civile;

2) non abbia riportato condanne per qualsiasi misfatto, ad esclusione di quelli di natura

politica, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore ai due anni; chi non Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercùri – Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino

Tel. 0549.882924; 0549.882576   Fax 0549.882529   e-mail info.industria@gov.sm

abbia riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità o abbia in corso

procedimenti penali per associazione per delinquere di stampo mafioso, riciclaggio,

finanziamento del terrorismo, corruzione, truffa ai danni dello Stato, utilizzazione di fatture

per operazioni inesistenti, frode fiscale, contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di

opere dell’ingegno o di prodotti industriali, usura, bancarotta fraudolenta e traffico di

sostanza stupefacenti; chi abbia riportato, entro cinque anni dalla condanna precedente,

condanne anche non definitive, per omicidio e lesioni personali colpose gravi o gravissime

commesse con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute

sul lavoro.

3) non sia stato dichiarato fallito;

4) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali.

Con Decreto Delegato possono essere disciplinati ulteriori criteri di incompatibilità tra la

titolarità di una licenza e determinate condizioni di diritto o di fatto in capo al soggetto.

Art. 7

(Domanda per ottenere la licenza)

La domanda diretta ad ottenere la licenza deve essere presentata all’Ufficio Industria,

Artigianato e Commercio, sia in formato cartaceo che in formato digitale con estensione pdf.

La domanda deve indicare:

1) il titolare della licenza, persona fisica o giuridica;

2) l’amministratore e i soci, in caso si tratti di persona giuridica. Nel caso di società, se vi

sono soci delle società fiduciarie, i nominativi dei mandatari e dell’effettivo beneficiario.

3) l’oggetto della licenza, che deve essere lecito, possibile, determinato, coerente e limitato

all’effettiva attività che si andrà a porre in essere. Nel caso quindi il richiedente la licenza sia

una persona giuridica, l’oggetto societario non corrisponderà automaticamente all’oggetto

della licenza;

4) il progetto d’impresa in cui si deve sintetizzare efficacemente le caratteristiche produttive,

commerciali ed operative dell’attività economica da avviare e quindi anche il relativo piano

del personale da impiegare;

5) la sede in cui verrà svolta l’attività e i locali adibiti ad essa, nonché l’attestazione se detti

locali sono di proprietà del richiedente o di altri o se esso ne abbia l’usufrutto;

6) se i locali in cui andrà a svolgere l’attività non sono di proprietà del richiedente la licenza o

non ne abbia l’usufrutto, egli dovrà produrre una dichiarazione del proprietario dell’immobile

indicato come futura sede, in cui il proprietario stesso attesti la disponibilità dei locali.

Art. 8

(Certificati)

I certificati da allegare all’istanza tesa ad ottenere il rilascio della licenza per l’esercizio in

forma individuale di attività di impresa nel settore dell’industria, dei servizi o dell’artigianato

sono i seguenti:

Certificato di cittadinanza

Certificato di residenza

Certificato di capacità civile

Certificato di mai avvenuto fallimento

Certificato Penale Generale ad uso amministrativo

Certificato di nascita.

I certificati da allegare all’istanza tesa ad ottenere il rilascio della licenza per l’esercizio in

forma societaria di attività di impresa nel settore dell’industria, dei servizi o dell’artigianato è

il certificato di vigenza.:

Per la documentazione nel caso di istanza tesa ad ottenere licenza commerciale, si rimanda

a quanto previsto dalla Legge 22 novembre 2005 n. 168.

Art. 9

(Esame della domanda e procedura per il rilascio delle licenze)

Il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ricevuta la domanda per il rilascio

della licenza corredata di tutti i documenti e certificati descritti nei precedenti art. 7 e 8,

procede all’esame della domanda ed entro 10 giorni lavorativi dal deposito della stessa, con

provvedimento motivato, comunica all’interessato l’accoglimento o il rigetto della domanda

quando questo può avvenire d’ufficio.

Il rigetto della domanda per il rilascio della licenza richiesta è ammesso per uno o più dei

seguenti motivi:

a) vizi formali della domanda;

b) mancanza dei documenti e dei certificati di cui ai precedenti artt. 7 e 8;

c) mancanza dei requisiti al rilascio di cui al precedente art. 6;

d) mancanza di uno dei requisiti dell’oggetto della licenza così come indicati all’art. 7

comma 2°, punto 3 della presente legge;

e)mancanza o non completezza del progetto d’impresa così come indicato all’art. 7

comma 2° punto 4) della presente legge.

Il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può concedere un termine non

superiore a 15 giorni lavorativi per regolarizzare la domanda incompleta, decorso il quale

infruttuosamente, la domanda è respinta.

Art. 10

Rilascio della licenza

Con la comunicazione di accoglimento della domanda volta al rilascio della licenza, il

Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede altresì a richiedere

all’interessato il deposito degli ulteriori documenti per il rilascio della licenza e precisamente:

a) certificato di non occupazione rilasciato dall’Ufficio del Lavoro e dichiarazione di non

essere un libero professionista;

b) contratto di locazione o di leasing immobiliare, registrato presso l’Ufficio del Registro e

dichiarazione di avvenuto deposito presso l’Ufficio Tributario, attestante la disponibilità di

locali con destinazione d’uso conforme alla tipologia dell’intera attività indicata nell’oggetto

della licenza richiesta, ovvero il certificato catastale attestante la proprietà o l’usufrutto per

l’intera quota in capo al richiedente di locali idonei. La possibilità di produrre un contratto di

comodato ad uso gratuito anziché un contratto di locazione o di leasing immobiliare, è

consentito solo qualora i locali destinati a sede dell’impresa, siano di proprietà di uno dei

soci e risultino dichiarati contestualmente alla stipulazione dell’atto costitutivo o alla delibera

di aumento di capitale se trattasi di persona giuridica e, o del coniuge, parente o affine entro

il secondo grado del titolare della licenza, se trattasi di persona fisica;

c) copia conforme dell’ultimo progetto dei locali e certificato di abitabilità con indicazione del

subalterno adeguato alla tipologia dell’intera attività indicata nell’oggetto della licenza

richiesta, rilasciati dall’Ufficio Urbanistica;

d) dichiarazione del proprietario dei locali, che i locali riferiti al certificato di conformità edilizia

non sono sede di altre attività;

e) indicazione esatta, rilasciata dall’Ufficio Urbanistica, del numero civico;

f) bolletta comprovante il pagamento della tassa per il rilascio licenza così come previsto

dall’Allegato “B” alla presente legge; (normativa tasse licenza)

g) indicazione dei mq. utili relativi al locale.

h) eventuale denominazione assunta dell’attività di cui al successivo art. 12;

i) eventuale autorizzazione di cui al Capo III della Legge 19 luglio 1995 n. 87 “Testo unico

delle leggi urbanistiche ed edilizie” e le verifiche di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31

“Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” per le attività di

produzione;

l) eventuali certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di

particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza

professionale, così come specificatamente richieste da leggi speciali;

m) dimostrare che il capitale sociale interamente versato secondo la tempistica prevista dalla

in materia, sia effettivamente nella piena disponibilità della società;

n) dichiarazione che il titolare della licenza non è pubblico dipendente oppure, se è un

pubblico dipendente, che è in aspettativa e il relativo periodo di aspettativa; se trattasi di

persona giuridica occorre indicare i soci e dichiarare che essi non sono pubblici dipendenti

oppure che sono pubblici dipendenti in aspettativa indicando per ognuno il relativo periodo di

aspettativa;

Il mancato deposito dei documenti di cui al comma che precede da parte del richiedente la

licenza entro 3 mesi dalla comunicazione di accoglimento della domanda da parte del

Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta l’automatica decadenza

della domanda in corso con obbligo per il richiedente di avanzare eventuale nuova

domanda. La proroga del termine dei 3 mesi è consentita, fino ad un massimo di ulteriori 9

mesi, solo relativamente alla documentazione prevista ai punti c) e i) del precedente comma.

La licenza è rilasciata entro 2 giorni lavorativi dalla consegna dell’ultimo documento di cui al

1° comma.

Sulla licenza viene annotato anche il codice statistico assegnato direttamente dall’Ufficio

Industria, Artigianato e Commercio.

La licenza è consegnata a mezzo posta ovvero tramite la Polizia Civile e diventa operativa,

solo nel momento in cui viene ricevuta nella sede dell’attività e tale sede sarà identificata

solo con un contratto di affitto o di comodato d’uso sottoscritto e registrato. Se entro 30

giorni lavorativi dall’invio del certificato di licenza questo non verrà ritirato la domanda di

licenza si riterrà rinunciata.

Entro 1 mese dalla data di rilascio della licenza, il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato

e Commercio chiederà alla Polizia Civile di effettuare un sopraluogo nella sede

dell’operatore economico.

Art. 11

(Accesso alle banche dati)

L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha accesso, in modalità di sola consultazione, a

tutti i dati presenti nei diversi Uffici della Pubblica Amministrazione che possano essere utili

al fine dell’espletamento dei propri compiti e in particolare dell’Ufficio Stato Civile, dell’Ufficio

del Registro, dell’Ufficio del Lavoro, della Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico,

dell’Ufficio Urbanistica e dell’ufficio Tributario.

Art. 12

(Imprese selezionate dall’Agenzia per l’attrazione degli investimenti esteri)

Ai soggetti provenienti da paesi diversi dall’Italia, che abbiano ottenuto il nulla osta

dell’”Agenzia per l’attrazione degli investimenti esteri” di cui all’art. 48 della Legge n.

168./2009, la licenza è rilasciata entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda

volta ad ottenerla.

Art. 13

(Apertura di una stabile organizzazione e autorizzazione allo svolgimento di attività di

carattere economico)

La società estera che intende aprire una stabile organizzazione o sede secondaria nella

Repubblica di San Marino deve procedere alla costituzione della stessa presso Notaio

sammarinese e nominare un rappresentante a San Marino.

La Società estera per ottenere da parte dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio,

l’autorizzazione allo svolgimento di una determinata attività economica, dovrà presentare

presso lo stesso Ufficio, la relativa domanda indicante:

1) denominazione, sede, legale rappresentante, oggetto, capitale della società della Società

che intende aprire la stabile organizzazione;

2) l’oggetto della licenza posseduta all’estero;

3) l’oggetto dell’attività che si intende svolgere nella Repubblica di San Marino. L’oggetto

deve essere lecito, possibile, determinato e coerente.

4) il progetto d’impresa in cui si deve sintetizzare efficacemente le caratteristiche produttive,

commerciali ed operative dell’attività economica da svolgersi in territorio sammarinese e

quindi anche il relativo piano del personale da impiegare;

5) la sede nella quale sarà svolta la propria attività.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di vigenza della società;

b) copia autentica dell’atto istitutivo di sede secondaria. Se i dati relativi alla nomina del

rappresentante a San Marino non sono contenuti nell’atto istitutivo di sede secondaria, andrà

depositato anche il relativo atto di nomina, in copia autentica;

c) copia autentica dello statuto sociale;

d) i documenti previsti ai punti b), c), d), e), g), h), i) del comma 4° dell’art. 10 della presente

legge;

e) bolletta comprovante il pagamento della tassa per il rilascio dell’autorizzazione così come

previsto nell’Allegato “B” alla presente legge.

Agli atti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana con

asseverazione.

Non è possibile aprire una stabile organizzazione per l’esercizio di attività d’impresa

commerciale o artigianale.

L’autorizzazione ha durata fino al 31 dicembre di ogni anno e deve essere quindi rinnovata

ogni anno.

La tassa è dovuta per intero qualunque sia la data del rilascio.

Art. 14

(Licenze a termine)

Le licenze a termine rilasciate a soggetti non residenti, possono essere concesse per un

periodo non superiore a 90 giorni complessivi nell’arco temporale di un anno dalla prima

concessione.

L’autorità competente a rilasciarle è il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il

Commercio

Le attività economiche esercitabili con licenza a termine e le relative modalità di concessione

della stessa, sono fissate nell’Allegato “C” alla presente Legge.

Art. 15

(Obblighi inerenti le sedi delle attività economiche)

È fatto obbligo ai proprietari dei locali indicati come sedi di operatori economici, di

comunicare all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio l’eventuale recesso, anche di fatto,

dal contratto di locazione ancora in vigore, da parte dell’Operatore Economico.

La non avvenuta comunicazione da parte del proprietario dei locali comporta l’impossibilità di

assegnare gli stessi a sede di un’altra attività economica.

Gli Operatori Economici hanno l’obbligo di aggiornamento dei totem, delle indicazioni sulle

porte e sui citofoni così che possa essere chiaramente individuata la propria sede.

Art. 16

(Sedi secondarie)

Può aprire una seconda sede l’Operatore Economico che abbia almeno 1 dipendente.

L’apertura di ulteriori sedi secondarie è vincolata ad un numero di dipendenti corrispondente

al numero di ulteriori sedi aperte, che comunque non possono eccedere il numero di 5

compresa la sede legale.

L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio autorizza l’apertura delle sedi secondarie se

sussistono i requisiti di fatto di cui ai commi precedenti e se i locali indicati come sede

secondaria sono idonei allo svolgimento dell’attività indicata dal richiedente nella domanda

stessa.

Il diniego di apertura di una sede secondaria non ha alcuna conseguenza sulla licenza

dell’Operatore Economico.

L’Operatore Economico, nel caso si trovi a non avere più il numero di dipendenti richiesto

per l’apertura di una o più sedi secondarie, deve sostituire le unità lavorative perse entro 60

giorni lavorativi dall’interruzione del rapporto di lavoro. L’inadempimento di tale obbligo

comporta la revoca dell’autorizzazione all’apertura della sede o delle sedi secondarie.

Art. 17

(Uso della denominazione dell’attività)

L’Operatore Economico che intende svolgere la propria attività con una denominazione

assunta diversa da quella dell’intestazione della licenza, dovrà depositare e registrare tale

denominazione presso l’Ufficio del Registro.

L’avvenuta registrazione dell’assunta denominazione verrà comunicata dall’Ufficio del

Registro entro 5 giorni lavorativi dall’effettuazione della stessa, all’Ufficio Industria,

Artigianato e Commercio che annoterà la denominazione assunta in calce alla licenza.

Al fine di rendere chiaramente identificabile il soggetto che svolge l’attività, dovranno

comunque sempre comparire nella corrispondenza, negli atti, negli annunci, nei titoli emessi

o redatti da ciascun operatore economico:

a) se persona giuridica quanto previsto dall’art. 7 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47;

b) se persona fisica anche la denominazione e la sede così come indicate nella

licenza.

Art. 18

(Cumulo delle licenze)

Ogni operatore economico può essere titolare di una sola licenza salvo le esplicite

compatibilità previste da leggi speciali.

Art. 19

(Assegnazione del Codice Operatore Economico)

Il Codice Operatore Economico definitivo viene assegnato solo al momento del rilascio della

licenza.

Le Società con il solo certificato di vigenza possono: stipulare e registrare un contratto di

locazione, di leasing immobiliare o di comodato d’uso, nei casi previsti all’art. 10 della

presente legge; attivare utenze del gas, della luce, dell’acqua e telefoniche.

Per l’acquisto di beni strumentali è assegnato alla Società un Codice Operatore Economico

Temporaneo. La caratteristica della sua temporaneità è resa manifesta dalla sigla “TP”

apposta al termine dei numeri componenti il Codice Operatore Economico.

All’effettivo rilascio della licenza, il Codice Operatore Economico definitivo sarà il medesimo

di quello temporaneo con la sua esclusione della sigla “TP”.

Per le persone fisiche, il rilascio del Codice Operatore Economico, avverrà esclusivamente

al momento del rilascio della licenza.

Art. 20

(Obbligo di consegna dell’estratto del libro soci)

Il legale rappresentante deve depositare presso l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio

l’elenco dei soci, mediante attestato notarile relativo al libro soci, ogni qualvolta si verifichino

variazione dei soci e/o degli organi sociali e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno,

pena la sospensione immediata della licenza da parte dell’Ufficio Industria, Artigianato e

Commercio.

Il legale rappresentante di Società fiduciarie ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio Industria,

Artigianato e Commercio, ogni variazione dei fiducianti e dell’effettivo beneficiario ogni

qualvolta si verifichino variazione dei fiducianti e degli effettivi beneficiari e comunque entro il

31 dicembre di ogni anno, pena la sospensione immediata della licenza da parte dell’Ufficio

Industria, Artigianato e Commercio.

La licenza è riattivata solo 30 giorni lavorativi dopo l’avvenuto deposito dell’elenco dei soci.

Comunque se la Società non adempie alla consegna dell’elenco entro il 28 febbraio, la

licenza è revocata.

Art. 21

(Vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi

riguardanti l’Industria, i Servizi, l’Artigianato e il Commercio)

All’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio compete la vigilanza sulla corretta applicazione

della presente legge e delle altre leggi riguardanti l’Industria, i Servizi, l’Artigianato e il

Commercio.

Esso procede di propria iniziativa o su segnalazione dell’Ufficio di controllo e vigilanza sulle

attività economiche o su segnalazione di privato cittadino o su richiesta di ogni altro

organismo di categoria ed avvalendosi della Polizia Civile e della Gendarmeria.

L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha facoltà di:

a) promuovere indagini;

b) svolgere accertamenti;

c) formulare pareri;

d) impartire prescrizioni;

f) emanare disposizioni immediatamente esecutive.

Può richiedere all’autorità giudiziaria ordinaria di adottare provvedimenti cautelari per

interrompere o assicurare la prova di fatti o comportamenti illeciti, compreso il sequestro di

merci e documenti.

Ai fini previsti dai commi precedenti:

1. gli organi di polizia hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’ Ufficio Industria,

Artigianato e Commercio i fatti che costituiscono illeciti penali o amministrativi in materia di

industria, servizi, artigianato e commercio, e di trasmettere allo stesso tutti gli elementi di

prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dall’ Ufficio

Industria, Artigianato e Commercio, a prestare collaborazione alle indagini svolte

direttamente dall’Ufficio;

2. l’ Ufficio Industria, Artigianato e Commercio fornisce tempestivamente all’autorità

giudiziaria ordinaria notizia degli illeciti penali e degli illeciti amministrativi connessi ad illeciti

penali, previsti dalla normativa sull’industria, i Servizi, l’artigianato e il commercio;

3. l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio applica le sanzioni pecuniarie amministrative e

le sanzioni accessorie di sua competenza;

4. l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha potere di ordinanza per assicurare che le

attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali, si svolgano in modo conforme alle

leggi dello Stato, alle convenzioni ed accordi internazionali, nel rispetto degli ordini legittimi

dell’autorità: a questo scopo l’Ufficio emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e

disposizioni immediatamente esecutive; contro tali ordinanze é ammesso ricorso al Giudice

Amministrativo d’Appello, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione e secondo la

procedura prevista dall’articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68; il ricorso non sospende

l’esecutività dell’atto salvo contrario provvedimento del giudice adito;

5. l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio segnala agli altri Uffici della Pubblica

Amministrazione quanto di loro competenza, fornendo gli elementi di prova.

6. Gli Uffici della Pubblica Amministrazione che nello svolgimento delle proprie funzioni

riscontrino irregolarità nell’operato dei soggetti titolari di licenza, hanno l’obbligo di segnalarle

all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigiano e Commercio

predispone, di concerto con il Dirigente dell’Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività

Economiche, un dettagliato prospetto dei controlli che andrà ad effettuare nel nuovo anno,

indicando gli obiettivi che intende perseguire, i criteri secondo cui eseguirà controlli e la loro

cadenza. Tale prospetto è consegnato al Segretario di Stato per l’Industria,l’Artigianato e il

Commercio che lo illustra ai membri del Congresso di Stato entro il 15 dicembre.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio

consegnerà al Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, una relazione

dettagliata, di concerto con il Dirigente dell’Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività

Economiche, sul raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, e gli esiti dei controlli

effettuati.

Tale relazione è illustrata al Congresso di Stato.

Art. 22

(Sanzioni in caso di esercizio abusivo di attività economiche)

Chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio senza licenza é

punito con l’arresto di primo grado o con la multa a euro o con la multa a giorni dal secondo

al terzo grado.

La stessa pena si applica a chi non ottempera alle prescrizioni impartite dall’Ufficio Industria,

Artigianato e Commercio.

Chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio al di fuori del proprio

oggetto di licenza è punito con una sanzione amministrativa, commisurata alla gravità

dell’atto, di minimo di 1.000 € e massimo 10.000 €.

Chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio mentre ha la licenza

sospesa è punito con una sanzione amministrativa di € 10.000. In caso di recidiva si

procederà d’ufficio alla revoca della licenza.

In tutti i casi di esercizio abusivo di attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale,

il Commissario della Legge ordina la cessazione dell’attività adottando i provvedimenti

cautelari del caso compreso il sequestro anche a scopo probatorio di merci e documenti;

l’ordinanza é immediatamente esecutiva nonostante gravame.

Quando l’attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale sia svolta senza licenza,

alla condanna consegue la confisca della merce di proprietà del colpevole. Se la merce non

é di proprietà dell’agente ovvero l’infrazione riguarda servizi, come pure quando l’attività

industriale, artigianale o commerciale, è svolta in relazione a beni diversi da quelli

contemplati dalla licenza, in luogo della confisca si applica una sanzione pecuniaria

straordinaria pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto di attività illecita. Si

considerano di proprietà del colpevole i beni appartenenti alla persona giuridica quando si

procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per fatti commessi

nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Art. 23

(Sanzioni amministrative, sospensioni e revoche)

Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa

svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della

Repubblica.

La licenza viene sospesa su richiesta del titolare della licenza o d’ufficio.

La sospensione d’ufficio avviene nei seguenti casi:

a) mancato pagamento della tassa di licenza entro il termine previsto nell’Allegato “B” alla

presente legge; in tale caso la licenza verrà sospesa sino al pagamento dell’importo dovuto

e al momento della riattivazione della licenza dovrà essere versata una sovrattassa pari al

25% dell’importo dovuto se il versamento avverrà entro 3 mesi dal termine originariamente

previsto; pari al 50% dell’importo dovuto se il versamento avverrà entro 6 mesi dal termine

originariamente previsto, pari al 75% dell’importo dovuto se il versamento avverrà entro 9

mesi dal termine originariamente previsto. Comunque trascorsi 12 mesi dal termine previsto

per il regolare pagamento della licenza, la licenza verrà revocata;

b) non essere nell’effettiva disponibilità della persona giuridica titolare di licenza, il capitale

sociale interamente versato. La licenza rimarrà sospesa fino ad avvenuto reintegro del

capitale. Se il reintegro non avverrà entro 60 giorni lavorativi dalla relativa richiesta, la

licenza verrà revocata;

c) scadenza del contratto di locazione o di comodato ad uso gratuito relativo alla sede

principale dell’Operatore Economico, salvo che entro 5 giorni lavorativi precedenti alla

scadenza dello stesso, il titolare della licenza non abbia comunicato all’Ufficio Industria,

Artigianato e Commercio, l’avvenuta stipula di un altro contratto o il rinnovo dello stesso. La

licenza verrà riattivata al momento della stipula del nuovo contratto che comunque dovrà

avvenire entro e no oltre 12 mesi dalla scadenza del precedente contratto, pena la revoca

della licenza.

d) assenza superiore ai 15 giorni lavorativi e immotivata dell’operatore economico nella

propria sede. Dopo 60 giorni lavorativi di assenza immotivata dalla propria sede e non

reperibilità in territorio dell’Operatore Economico, la licenza viene revocata d’ufficio. Nel caso

si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento

dell’attività economica, la licenza verrà immediatamente sospesa e si procederà a reperire il

titolare della licenza per verificare la sussistenza o meno di validi motivi per la situazione di

fatto riscontrata. Se non si verificherà la sussistenza di validi motivi e comunque se la sede

non verrà dotata nuovamente dei beni strumentali necessari per lo svolgimento dell’attività

d’impresa entro 60 giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione della sospensione della

licenza quest’ultima verrà revocata d’ufficio;

e) termine del periodo di aspettativa del titolare della licenza se è pubblico dipendente. Si

procede alla revoca della licenza nel caso entro 15 giorni lavorativi dalla fine del periodo di

aspettativa, il soggetto interessato non lasci il proprio pubblico impiego.

f) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali;

La sanzione accessoria della sospensione dell’attività d’impresa è posta direttamente a

carico della persona giuridica.

Con la licenza sospesa la sede a cui fare eventuali comunicazioni, per le persone giuridiche

rimane, a tutti gli effetti, la sede legale della Società, per le persone fisiche invece la sede

indicata nel rilascio della licenza o, su richiesta formale dello stesso operatore, presso un

Dottore Commercialista o un Avvocato e Notaio o un Ragioniere commercialista, iscritto

all’Albo professionale.

La licenza viene revocata dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio in caso di violazione

del “Regolamento per lo svolgimento di alcuni scambi commerciali con l’Italia” di cui alla

delibera n. 8 del 29 luglio 1997 e negli altri casi previspeciali.

Ogni altra inosservanza alla presente legge ed alle normative in materia di industria, servizi,

artigianato e commercio comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da € 1000 a €

5.000.

In caso di recidiva, oltre alle sanzioni pecuniarie amministrative, possono essere applicati i

seguenti provvedimenti:

a) chiusura dell’esercizio per 10 giorni lavorativi alla seconda infrazione;

b) sospensione della licenza per 30 giorni lavorativi alla terza infrazione;

c) revoca della licenza alla quarta infrazione.

I provvedimenti della chiusura temporanea dell’esercizio, della sospensione e della revoca

della licenza saranno emanati, dopo la constatazione dell’infrazione da parte dell’Ufficio

Industria, Artigianato e Commercio.

Agli effetti della presente legge é recidivo chi, nei cinque anni precedenti l’ultima violazione,

risulta aver commesso almeno una volta il medesimo reato o violazione amministrativa

previsti dalla normativa sull’industria, servizi, artigianato e commercio. Agli effetti della

recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell’ambito dell’attività d’impresa a carico di

quanti nel tempo hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti.

A garanzia dell’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie e della confisca per inosservanza

della presente legge, il Commissario della Legge può ordinare il sequestro dei beni mobili

presenti a qualsiasi titolo in azienda.

L’incolpato o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in luogo del

sequestro.

La persona giuridica titolare di licenza assume veste di responsabile civile per l’esecuzione

delle sanzioni pecuniarie e l’adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi

rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della normativa

sull’industria,servizi, artigianato e commercio. La responsabilità é solidale e senza beneficio

di preventiva escussione.

Art. 24

(Impegni occupazionali)

L’Operatore Economico che abbia formalmente accettato il vincolo degli impegni

occupazionali, se non rispetta tale vincolo, è soggetto a una sanzione amministrativa da €

1.000 e a € 10.000 a seconda del discostarsi maggiormente o meno, dall’impegno

occupazionale assunto.

Art. 25

(Durata della licenza)

La licenza ha durata fino al 31 dicembre di ogni anno e deve essere quindi rinnovata ogni

anno.

La tassa è dovuta per intero qualunque sia la data del rilascio.

Art. 26

(Riattivazione)

Le licenze sospese vengono riattivate solo dopo avere verificato

a) la regolarità contributiva dell’ Operatore Economico,

b) il pagamento delle tassa societaria nel caso si tratti di persona giuridica e l’effettiva

disponibilità del capitale interamente versato;

c) il pagamento delle eventuali tasse di licenza non pagate.

Le licenze vengono riattivate per un periodo non inferiore ai 12 mesi.

Art. 27

(Rinuncia)

Chi intende rinunciare alla licenza deve presentare, nel termine stabilito per il rinnovo, atto di

rinuncia scritto in carta legale all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

In caso di rinuncia, eseguita dopo la scadenza del termine utile per il rinnovo, il titolare sarà

egualmente soggetto al pagamento dell’intera tassa di rinnovo.

Se per due anni consecutivi l’esercizio della licenza è interrotto, dopo il termine ultimo per la

riattivazione, l’ Ufficio Industria, Artigianato e Commercio invierà formale comunicazione

dell’avvenuto superamento del periodo di due anni, e indicherà all’Operatore economico la

possibilità di riattivare la licenza entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta

comunicazione pagando € 3.000 entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, €

5.000 entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, € 9.000 entro 30 giorni lavorativi

dal ricevimento della stessa. Trascorso tale termine la licenza stessa si intende rinunciata,

salvo restando l’obbligo di pagare la tassa di rinnovo per tutto detto periodo anche nel caso

in cui non sia stata esercitata.

Si considera oggetto di rinuncia la licenza che non è stata ritirata entro un mese dalla

spedizione con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 28

(Visto merci a operatori economici con licenza sospesa o revocata)

Gli operatori economici a cui viene sospesa la licenza, entro 3 giorni lavorativi dal

ricevimento della raccomandata che comunica il provvedimento di sospensione, devono

stilare e depositare presso l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, un elenco di tutte le

merci già ordinate, e quindi in arrivo, dall’estero.  Solo le merci contenute i tale elenco

potranno essere introdotte in territorio.

Non posso essere vistate le merci introdotte a San Marino destinate ad un Operatore

Economico che ha subito la revoca della licenza.

Art. 29

(Registro delle licenze)

L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, tiene il registro pubblico delle licenze nel quale

saranno elencate tutte le licenze rilasciate con l’indicazione del nome del titolare,

dell’amministratore in caso si tratti di persona giuridica, il Codice Operatore Economico, il

codice statistico, la sede dell’attività, l’oggetto dell’attività che può svolgere, la data del

rilascio della licenza, lo stato della licenza, l’eventuale denominazione assunta e gli eventuali

rinnovi, la revoca o la rinuncia ove siano intervenute ed eventuali ulteriori informazioni che

siano utili.

Il Registro è accessibile a chiunque tramite il sito della Segreteria di Stato per l’Industria,

l’Artigianato e il Commercio.

Art. 30

(Ricorsi)

Gli atti previsti dalla presente legge sono impugnabili ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.

68.

TITOLO III

TRASFERIMENTO A TERZI DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

Art. 31

(Trasferimento della licenza in favore di persone fisiche o giuridiche)

Il trasferimento della titolarità della licenza, rilasciata ai sensi della presente legge, potrà

essere concesso esclusivamente a persone fisiche o giuridiche che abbiano gli stessi

requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione ex novo della specifica licenza.

L’autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza rilasciata ai sensi della presente

legge viene concessa con provvedimento motivato del Dirigente dell’Ufficio dell’Industria,

Artigianato e Commercio, dietro apposita domanda dell’interessato che dovrà essere

corredata di tutti i documenti richiesti per il rilascio della licenza.

L’autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza comporta, a carico del

richiedente, il deposito, contestualmente alla domanda di trasferimento, di apposito contratto

di cessione d’azienda regolarmente registrato presso il competente Ufficio del Registro

nonché la dichiarazione dell’Ufficio Tributario di avvenuto deposito dello stesso.

Il trasferimento di titolarità della licenza rilasciata ai sensi della presente legge dovrà essere

concesso nel perentorio termine di 30 giorni lavorativi dalla data della domanda.

L’eventuale diniego da parte del Dirigente dell’Industria, Artigianato e Commercio al

trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere comunicato all’interessato nello

stesso termine di 30 giorni lavorativi a far data dal deposito della domanda, per i soli casi di

vizi formali dell’istanza di trasferimento ovvero per mancanza dei documenti e delle

condizioni essenziali al trasferimento ovvero mancanza dei requisiti per il rilascio della ed

infine quando risulti che il richiedente sia titolare di altre licenze, salvo esplicita compatibilità

prevista da legge speciale, ovvero abbia ottenuto nei due anni anteriori alla domanda il

rilascio di altra licenza ai sensi della presente legge.

Art. 32

(Morte del titolare)

In caso di morte del titolare la licenza sarà intestata all’erede o legatario, sempre che non

abbia i requisiti richiesti per il rilascio della licenza.

L’annotazione riflettente il trasferimento della licenza a titolo di successione deve essere

richiesta, a pena di decadenza, entro i 30 giorni lavorativi dalla denuncia di successione.

Art. 33

(Tassa licenza)

Tutte le attività economiche organizzate in forma di impresa sono soggette alle tasse di

rilascio e rinnovo della licenza nella misura stabilita dall’”Allegato B” alla presente legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

(Nucleo antifrode)

Al fine di rafforzare gli strumenti in capo agli Uffici di vigilanza sulle attività economiche e

quindi gli strumenti di contrasto alle frodi legate alle attività economiche, viene istituito il

“Nucleo antifrode” composto da una dotazione minima di n. 7 appartenenti alle forze di

Polizia, specificamente assegnati ad esso con Delibera del Congresso di Stato.

IlNucleo antifrode” è alle dirette dipendenze dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività

economiche e per esso svolge funzioni di indagine e di controllo.

Gli appartenenti a tale nucleo hanno accesso, in sola lettura, a tutte le banche dati dei

Pubblici Uffici.

Su disposizione dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche posso

richiedere agli operatori economici l’esibizione della documentazione contabile presso la loro

sede e nel caso di rifiuto di esibizione della documentazione richiesta, l’Ufficio di Controllo e

Vigilanza sulle attività economiche può emettere un provvedimento immediatamente

esecutivo di esibizione coatta.

Art. 35

(Comunicazioni delle sanzioni amministrative)

Le sanzioni amministrative vengono comunicate con Raccomandata con ricevuta di ritorno

ovvero tramite Polizia Civile, nella sede legale dell’Operatore Economico.

Art. 36

(Modifica della definizione di “Soggetto Inidoneo” al punto 9) del 1° comma dell’art. 1

della Legge 23 febbraio 2006 n. 47)

Il punto 9) del 1° comma dell’art. 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così modificato:

“9) per “Soggetto Inidoneo”, una persona fisica che:  a) non abbia riportato condanne per qualsiasi misfatto, ad esclusione di quelli di natura

politica, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore ai due anni;

non abbia riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità o abbia in

corso procedimenti penali per associazione per delinquere di stampo mafioso,

riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione, truffa ai danni dello Stato,

utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta

fraudolenta e traffico di sostanza stupefacenti, contraffazione, alterazione o uso di

segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali; abbia riportato, entro

cinque anni dalla condanna precedente, condanne anche non definitive, per omicidio

e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;

b) risulti sottoposta al concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti

stranieri;

c) nei 12 mesi precedente alla presentazione della domanda di licenza siano stati soci

e/o amministratori di società messe in liquidazione a seguito di revoca della licenza

oppure di almeno 2 società messe in liquidazione volontaria e non;

d) sia un pubblico dipendente salvo che sia in aspettativa.

Con Decreto Delegato potranno essere previsti ulteriori caratteristiche del “Soggetto

Inidoneo”.

Art. 37

(Modifica del 2° comma dell’art. 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47)

Il 2° comma del’art. 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così modificato:

“Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne

partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il

fiduciante, il mandatario o l’effettivo beneficiario sia un Soggetto Inidoneo”.

Art. 38

(Sanzioni relative agli obblighi di deposito di atti e documenti presso la Cancelleria

del Tribunale Unico previsti dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive

modifiche)

Ai soggetti cui fanno capo gli obblighi di deposito di atti e documenti presso la Cancelleria

del Tribunale Unico previsti dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, se

non adempiono a tali obblighi, è comminata una sanzione di € 5.000.

Art. 39

(Obblighi in capo ai Legali Rappresentanti)

Il legale rappresentante della società ha l’obbligo di depositare presso la Cancelleria del

Tribunale Unico entro il 30 settembre 2010, la copia conforme del libro soci.

Al legale rappresentante che non ottemperi all’obbligo di cui al precedente comma entro il

termine previsto è comminata una sanzione di € 5.000.

Comunque se entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto per il suindicato

deposito non avrà ottemperato ai suddetti obblighi, verrà ad esso comminata un’ulteriore

sanzione di € 10.000.

Art. 40

(Integrazione dell’art. 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 così come modificato

dall’art.16 del Decreto Delegato 20 febbraio 2008 n. 33)

Dopo al comma 2° dell’articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 così come modificato

dall’art.16 del Decreto Delegato 20 febbraio 2008 n. 33 è aggiunto il seguente comma

“Qualora i liquidatori accertino l’inesistenza dell’attivo della società, possono richiedere

l’immediata cancellazione della società dal Registro senza procedere secondo quanto

previsto dai precedenti commi 2, 3, 4, 5 e 6”.

Art. 41

(Locali destinati ad attività economiche)

Con Decreto Delegato verrà definita l’ampiezza minima dei locali e degnecessari per svolgere le diverse tipologie di attività economiche.

Art. 42

(Organi di vigilanza)

Con apposito Decreto Delegato verrà modificato il testo della Legge 18 giugno 2008 n. 95 al

fine di dare all’Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività economiche e all’Ufficio Centrale di

collegamento strumenti di intervento e di controllo più efficaci.

Art. 43

(Norma transitoria)

Entro 90 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della presente legge, ogni operatore

economico deve presentare all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio domanda di

modifica del proprio oggetto di licenza configurandolo secondo i criteri di cui all’art. 8 della

presente legge e all’effettiva attività svolta. A chi non ottempera a tale obbligo nei termini

previsti, verrà applicata una multa di € 5.000. Trascorsi ulteriori 15 giorni lavorativi dal

ricevimento della raccomandata di cui al precedente Art. 35, senza che sia stata presentata

la domanda di modifica, viene sospesa la licenza fino alla presentazione della domanda

stessa. Comunque se entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente l’Operatore

Economico non avrà adempiuto all’obbligo di cui sopra la licenza è revocata d’ufficio.

Per le licenze a carattere temporaneo l’adempimento agli obblighi di legge per ottenere un

regolare rilascio di licenza deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore della presente

legge. Trascorso un anno, tali licenze non saranno più passibili di rinnovo.

Art. 44

(Norme abrogate)

Sono abrogati:

la Legge 8 giugno 1965 n. 18;

gli Artt. 5, 6 e 24 della Legge 28 aprile 1999 n.53;

la Legge 1 luglio1992 n. 52;

gli artt. 10, 11,  15, 16 e 17 del Decreto 1 febbraio 2002 n. 9;

l’art. 59 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165;

il Decreto 28 dicembre 2004 n. 179;

l’art. 22 della Legge 25 gennaio 1990 n. 10;

l’art. 14 della Legge 18 giugno 2008 n. 95.

Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata nella legge e in contrasto con una

disposizione di quest’ultima è da intendersi abrogata.

Non è più consentita la domiciliazione, presso studi professionali di società aventi ad oggetto

sociale l’attività: immobiliare e di servizio a supporto degli studi professionali; né di società

costituite con l’unico fine di realizzare opere pubbliche, sul territorio, il cui completamento

comporta l’assolvimento dell’oggetto sociale con conseguente messa in liquidazione della

società medesima.

Art. 43

Allegati

Gli allegati “A”, “B” e “C” alla presente legge sono modificabili con Decreto Delegato.

Art. 44

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale

pubblicazione.

Allegato A

Documentazione e certificazione equivalente in altri paesi

Allegato B

Tasse di licenza

Allegato C

Licenze a termine

IL SEGRETARIO DI STATO

Marco Arzilli