Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio
Progetto di legge
“DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DI
SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI”
TITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.
Art.1
(Oggetto e finalità)
La presente legge disciplina le licenze per l’esercizio di attività industriali, di servizio,
artigianali e commerciali e intende promuovere un sistema economico fatto di imprese che si
sostanziano di mezzi e persone creando sviluppo e occupazione.
Art. 2
(Licenza)
Le persone fisiche e giuridiche che intendono esercitare un’attività industriale, di servizio,
artigianale e commerciale in territorio sammarinese, devono essere munite di apposita
licenza.
Colui che è munito di licenza viene identificato con la dicitura “Operatore Economico”.
Art. 3
(Licenze industriali, di servizio, artigianali e commerciali)
Sono da considerarsi licenze per l’esercizio dell’attività industriale quelle che autorizzano i
titolari di esse ad esercitare professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della
produzione e/o trasformazione di beni e dei relativi servizi complementari.
Sono da considerarsi licenze per l’esercizio dell’attività di servizio quelle che autorizzano i
titolari di esse ad esercitare professionalmente una attività economica organizzata al fine di
erogare servizi rientranti nel cosiddetto settore terziario ad eccezione delle attività di cui al 4°
comma del presente articolo.
Sono da considerarsi licenze per l’esercizio dell’attività artigianale, quelle regolate dalla
Legge 25 gennaio 1990 n. 10 e dal Decreto 1 febbraio 2002 n. 9.
Sono da considerarsi licenze per l’esercizio dell’attività commerciale quelle che permettono
l’esercizio delle attività regolate dalle Leggi 25 luglio 2000 n. 65 e 22 novembre 2005 n. 168.
Art. 4
(Categorie esenti dall’obbligo di munirsi di licenza)
Dalla disposizione di cui all’art. 1 sono esenti
a) tutti i produttori agricoli che vendono stagionalmente nel proprio fondo i loro prodotti,
sempre che non abbiano costituito una industria o non facciano vendita degli altrui prodotti;
b) i venditori ambulanti forensi che si recano su questo territorio purché titolari di apposita
licenza nel paese di provenienza;
c) le istituzioni dipendenti dallo Stato, le associazioni autorizzate dal Governo e gli Enti a
partecipazione statale;
d) coloro che svolgono attività artistica con lavoro esclusivamente proprio;
e) chi apre una stabile organizzazione;
f) le attività disciplinate da specifiche normative che non prevedono il possesso di una
licenza per il loro esercizio ma solo un’autorizzazione.
TITOLO II
RILASCIO E RITIRO DELLA LICENZA
Art. 5
(Rilascio della licenza)
Il rilascio della licenza, su domanda dell’interessato, è effettuato dall’Ufficio Industria,
Artigianato e Commercio.
Art. 6
(Requisiti per la concessione della licenza individuale)
Può ottenere la concessione di una licenza chi:
1) ha la capacità civile;
2) non abbia riportato condanne per qualsiasi misfatto, ad esclusione di quelli di natura
politica, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore ai due anni; chi non Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio
Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercùri – Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino
Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail info.industria@gov.sm
abbia riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità o abbia in corso
procedimenti penali per associazione per delinquere di stampo mafioso, riciclaggio,
finanziamento del terrorismo, corruzione, truffa ai danni dello Stato, utilizzazione di fatture
per operazioni inesistenti, frode fiscale, contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di
opere dell’ingegno o di prodotti industriali, usura, bancarotta fraudolenta e traffico di
sostanza stupefacenti; chi abbia riportato, entro cinque anni dalla condanna precedente,
condanne anche non definitive, per omicidio e lesioni personali colpose gravi o gravissime
commesse con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute
sul lavoro.
3) non sia stato dichiarato fallito;
4) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali.
Con Decreto Delegato possono essere disciplinati ulteriori criteri di incompatibilità tra la
titolarità di una licenza e determinate condizioni di diritto o di fatto in capo al soggetto.
Art. 7
(Domanda per ottenere la licenza)
La domanda diretta ad ottenere la licenza deve essere presentata all’Ufficio Industria,
Artigianato e Commercio, sia in formato cartaceo che in formato digitale con estensione pdf.
La domanda deve indicare:
1) il titolare della licenza, persona fisica o giuridica;
2) l’amministratore e i soci, in caso si tratti di persona giuridica. Nel caso di società, se vi
sono soci delle società fiduciarie, i nominativi dei mandatari e dell’effettivo beneficiario.
3) l’oggetto della licenza, che deve essere lecito, possibile, determinato, coerente e limitato
all’effettiva attività che si andrà a porre in essere. Nel caso quindi il richiedente la licenza sia
una persona giuridica, l’oggetto societario non corrisponderà automaticamente all’oggetto
della licenza;
4) il progetto d’impresa in cui si deve sintetizzare efficacemente le caratteristiche produttive,
commerciali ed operative dell’attività economica da avviare e quindi anche il relativo piano
del personale da impiegare;
5) la sede in cui verrà svolta l’attività e i locali adibiti ad essa, nonché l’attestazione se detti
locali sono di proprietà del richiedente o di altri o se esso ne abbia l’usufrutto;
6) se i locali in cui andrà a svolgere l’attività non sono di proprietà del richiedente la licenza o
non ne abbia l’usufrutto, egli dovrà produrre una dichiarazione del proprietario dell’immobile
indicato come futura sede, in cui il proprietario stesso attesti la disponibilità dei locali.
Art. 8
(Certificati)
I certificati da allegare all’istanza tesa ad ottenere il rilascio della licenza per l’esercizio in
forma individuale di attività di impresa nel settore dell’industria, dei servizi o dell’artigianato
sono i seguenti:
Certificato di cittadinanza
Certificato di residenza
Certificato di capacità civile
Certificato di mai avvenuto fallimento
Certificato Penale Generale ad uso amministrativo
Certificato di nascita.
I certificati da allegare all’istanza tesa ad ottenere il rilascio della licenza per l’esercizio in
forma societaria di attività di impresa nel settore dell’industria, dei servizi o dell’artigianato è
il certificato di vigenza.:
Per la documentazione nel caso di istanza tesa ad ottenere licenza commerciale, si rimanda
a quanto previsto dalla Legge 22 novembre 2005 n. 168.
Art. 9
(Esame della domanda e procedura per il rilascio delle licenze)
Il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ricevuta la domanda per il rilascio
della licenza corredata di tutti i documenti e certificati descritti nei precedenti art. 7 e 8,
procede all’esame della domanda ed entro 10 giorni lavorativi dal deposito della stessa, con
provvedimento motivato, comunica all’interessato l’accoglimento o il rigetto della domanda
quando questo può avvenire d’ufficio.
Il rigetto della domanda per il rilascio della licenza richiesta è ammesso per uno o più dei
seguenti motivi:
a) vizi formali della domanda;
b) mancanza dei documenti e dei certificati di cui ai precedenti artt. 7 e 8;
c) mancanza dei requisiti al rilascio di cui al precedente art. 6;
d) mancanza di uno dei requisiti dell’oggetto della licenza così come indicati all’art. 7
comma 2°, punto 3 della presente legge;
e)mancanza o non completezza del progetto d’impresa così come indicato all’art. 7
comma 2° punto 4) della presente legge.
Il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può concedere un termine non
superiore a 15 giorni lavorativi per regolarizzare la domanda incompleta, decorso il quale
infruttuosamente, la domanda è respinta.
Art. 10
Rilascio della licenza
Con la comunicazione di accoglimento della domanda volta al rilascio della licenza, il
Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede altresì a richiedere
all’interessato il deposito degli ulteriori documenti per il rilascio della licenza e precisamente:
a) certificato di non occupazione rilasciato dall’Ufficio del Lavoro e dichiarazione di non
essere un libero professionista;
b) contratto di locazione o di leasing immobiliare, registrato presso l’Ufficio del Registro e
dichiarazione di avvenuto deposito presso l’Ufficio Tributario, attestante la disponibilità di
locali con destinazione d’uso conforme alla tipologia dell’intera attività indicata nell’oggetto
della licenza richiesta, ovvero il certificato catastale attestante la proprietà o l’usufrutto per
l’intera quota in capo al richiedente di locali idonei. La possibilità di produrre un contratto di
comodato ad uso gratuito anziché un contratto di locazione o di leasing immobiliare, è
consentito solo qualora i locali destinati a sede dell’impresa, siano di proprietà di uno dei
soci e risultino dichiarati contestualmente alla stipulazione dell’atto costitutivo o alla delibera
di aumento di capitale se trattasi di persona giuridica e, o del coniuge, parente o affine entro
il secondo grado del titolare della licenza, se trattasi di persona fisica;
c) copia conforme dell’ultimo progetto dei locali e certificato di abitabilità con indicazione del
subalterno adeguato alla tipologia dell’intera attività indicata nell’oggetto della licenza
richiesta, rilasciati dall’Ufficio Urbanistica;
d) dichiarazione del proprietario dei locali, che i locali riferiti al certificato di conformità edilizia
non sono sede di altre attività;
e) indicazione esatta, rilasciata dall’Ufficio Urbanistica, del numero civico;
f) bolletta comprovante il pagamento della tassa per il rilascio licenza così come previsto
dall’Allegato “B” alla presente legge; (normativa tasse licenza)
g) indicazione dei mq. utili relativi al locale.
h) eventuale denominazione assunta dell’attività di cui al successivo art. 12;
i) eventuale autorizzazione di cui al Capo III della Legge 19 luglio 1995 n. 87 “Testo unico
delle leggi urbanistiche ed edilizie” e le verifiche di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31
“Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” per le attività di
produzione;
l) eventuali certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di
particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza
professionale, così come specificatamente richieste da leggi speciali;
m) dimostrare che il capitale sociale interamente versato secondo la tempistica prevista dalla
in materia, sia effettivamente nella piena disponibilità della società;
n) dichiarazione che il titolare della licenza non è pubblico dipendente oppure, se è un
pubblico dipendente, che è in aspettativa e il relativo periodo di aspettativa; se trattasi di
persona giuridica occorre indicare i soci e dichiarare che essi non sono pubblici dipendenti
oppure che sono pubblici dipendenti in aspettativa indicando per ognuno il relativo periodo di
aspettativa;
Il mancato deposito dei documenti di cui al comma che precede da parte del richiedente la
licenza entro 3 mesi dalla comunicazione di accoglimento della domanda da parte del
Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta l’automatica decadenza
della domanda in corso con obbligo per il richiedente di avanzare eventuale nuova
domanda. La proroga del termine dei 3 mesi è consentita, fino ad un massimo di ulteriori 9
mesi, solo relativamente alla documentazione prevista ai punti c) e i) del precedente comma.
La licenza è rilasciata entro 2 giorni lavorativi dalla consegna dell’ultimo documento di cui al
1° comma.
Sulla licenza viene annotato anche il codice statistico assegnato direttamente dall’Ufficio
Industria, Artigianato e Commercio.
La licenza è consegnata a mezzo posta ovvero tramite la Polizia Civile e diventa operativa,
solo nel momento in cui viene ricevuta nella sede dell’attività e tale sede sarà identificata
solo con un contratto di affitto o di comodato d’uso sottoscritto e registrato. Se entro 30
giorni lavorativi dall’invio del certificato di licenza questo non verrà ritirato la domanda di
licenza si riterrà rinunciata.
Entro 1 mese dalla data di rilascio della licenza, il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato
e Commercio chiederà alla Polizia Civile di effettuare un sopraluogo nella sede
dell’operatore economico.
Art. 11
(Accesso alle banche dati)
L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha accesso, in modalità di sola consultazione, a
tutti i dati presenti nei diversi Uffici della Pubblica Amministrazione che possano essere utili
al fine dell’espletamento dei propri compiti e in particolare dell’Ufficio Stato Civile, dell’Ufficio
del Registro, dell’Ufficio del Lavoro, della Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico,
dell’Ufficio Urbanistica e dell’ufficio Tributario.
Art. 12
(Imprese selezionate dall’Agenzia per l’attrazione degli investimenti esteri)
Ai soggetti provenienti da paesi diversi dall’Italia, che abbiano ottenuto il nulla osta
dell’”Agenzia per l’attrazione degli investimenti esteri” di cui all’art. 48 della Legge n.
168./2009, la licenza è rilasciata entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda
volta ad ottenerla.
Art. 13
(Apertura di una stabile organizzazione e autorizzazione allo svolgimento di attività di
carattere economico)
La società estera che intende aprire una stabile organizzazione o sede secondaria nella
Repubblica di San Marino deve procedere alla costituzione della stessa presso Notaio
sammarinese e nominare un rappresentante a San Marino.
La Società estera per ottenere da parte dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio,
l’autorizzazione allo svolgimento di una determinata attività economica, dovrà presentare
presso lo stesso Ufficio, la relativa domanda indicante:
1) denominazione, sede, legale rappresentante, oggetto, capitale della società della Società
che intende aprire la stabile organizzazione;
2) l’oggetto della licenza posseduta all’estero;
3) l’oggetto dell’attività che si intende svolgere nella Repubblica di San Marino. L’oggetto
deve essere lecito, possibile, determinato e coerente.
4) il progetto d’impresa in cui si deve sintetizzare efficacemente le caratteristiche produttive,
commerciali ed operative dell’attività economica da svolgersi in territorio sammarinese e
quindi anche il relativo piano del personale da impiegare;
5) la sede nella quale sarà svolta la propria attività.
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di vigenza della società;
b) copia autentica dell’atto istitutivo di sede secondaria. Se i dati relativi alla nomina del
rappresentante a San Marino non sono contenuti nell’atto istitutivo di sede secondaria, andrà
depositato anche il relativo atto di nomina, in copia autentica;
c) copia autentica dello statuto sociale;
d) i documenti previsti ai punti b), c), d), e), g), h), i) del comma 4° dell’art. 10 della presente
legge;
e) bolletta comprovante il pagamento della tassa per il rilascio dell’autorizzazione così come
previsto nell’Allegato “B” alla presente legge.
Agli atti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana con
asseverazione.
Non è possibile aprire una stabile organizzazione per l’esercizio di attività d’impresa
commerciale o artigianale.
L’autorizzazione ha durata fino al 31 dicembre di ogni anno e deve essere quindi rinnovata
ogni anno.
La tassa è dovuta per intero qualunque sia la data del rilascio.
Art. 14
(Licenze a termine)
Le licenze a termine rilasciate a soggetti non residenti, possono essere concesse per un
periodo non superiore a 90 giorni complessivi nell’arco temporale di un anno dalla prima
concessione.
L’autorità competente a rilasciarle è il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il
Commercio
Le attività economiche esercitabili con licenza a termine e le relative modalità di concessione
della stessa, sono fissate nell’Allegato “C” alla presente Legge.
Art. 15
(Obblighi inerenti le sedi delle attività economiche)
È fatto obbligo ai proprietari dei locali indicati come sedi di operatori economici, di
comunicare all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio l’eventuale recesso, anche di fatto,
dal contratto di locazione ancora in vigore, da parte dell’Operatore Economico.
La non avvenuta comunicazione da parte del proprietario dei locali comporta l’impossibilità di
assegnare gli stessi a sede di un’altra attività economica.
Gli Operatori Economici hanno l’obbligo di aggiornamento dei totem, delle indicazioni sulle
porte e sui citofoni così che possa essere chiaramente individuata la propria sede.
Art. 16
(Sedi secondarie)
Può aprire una seconda sede l’Operatore Economico che abbia almeno 1 dipendente.
L’apertura di ulteriori sedi secondarie è vincolata ad un numero di dipendenti corrispondente
al numero di ulteriori sedi aperte, che comunque non possono eccedere il numero di 5
compresa la sede legale.
L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio autorizza l’apertura delle sedi secondarie se
sussistono i requisiti di fatto di cui ai commi precedenti e se i locali indicati come sede
secondaria sono idonei allo svolgimento dell’attività indicata dal richiedente nella domanda
stessa.
Il diniego di apertura di una sede secondaria non ha alcuna conseguenza sulla licenza
dell’Operatore Economico.
L’Operatore Economico, nel caso si trovi a non avere più il numero di dipendenti richiesto
per l’apertura di una o più sedi secondarie, deve sostituire le unità lavorative perse entro 60
giorni lavorativi dall’interruzione del rapporto di lavoro. L’inadempimento di tale obbligo
comporta la revoca dell’autorizzazione all’apertura della sede o delle sedi secondarie.
Art. 17
(Uso della denominazione dell’attività)
L’Operatore Economico che intende svolgere la propria attività con una denominazione
assunta diversa da quella dell’intestazione della licenza, dovrà depositare e registrare tale
denominazione presso l’Ufficio del Registro.
L’avvenuta registrazione dell’assunta denominazione verrà comunicata dall’Ufficio del
Registro entro 5 giorni lavorativi dall’effettuazione della stessa, all’Ufficio Industria,
Artigianato e Commercio che annoterà la denominazione assunta in calce alla licenza.
Al fine di rendere chiaramente identificabile il soggetto che svolge l’attività, dovranno
comunque sempre comparire nella corrispondenza, negli atti, negli annunci, nei titoli emessi
o redatti da ciascun operatore economico:
a) se persona giuridica quanto previsto dall’art. 7 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47;
b) se persona fisica anche la denominazione e la sede così come indicate nella
licenza.
Art. 18
(Cumulo delle licenze)
Ogni operatore economico può essere titolare di una sola licenza salvo le esplicite
compatibilità previste da leggi speciali.
Art. 19
(Assegnazione del Codice Operatore Economico)
Il Codice Operatore Economico definitivo viene assegnato solo al momento del rilascio della
licenza.
Le Società con il solo certificato di vigenza possono: stipulare e registrare un contratto di
locazione, di leasing immobiliare o di comodato d’uso, nei casi previsti all’art. 10 della
presente legge; attivare utenze del gas, della luce, dell’acqua e telefoniche.
Per l’acquisto di beni strumentali è assegnato alla Società un Codice Operatore Economico
Temporaneo. La caratteristica della sua temporaneità è resa manifesta dalla sigla “TP”
apposta al termine dei numeri componenti il Codice Operatore Economico.
All’effettivo rilascio della licenza, il Codice Operatore Economico definitivo sarà il medesimo
di quello temporaneo con la sua esclusione della sigla “TP”.
Per le persone fisiche, il rilascio del Codice Operatore Economico, avverrà esclusivamente
al momento del rilascio della licenza.
Art. 20
(Obbligo di consegna dell’estratto del libro soci)
Il legale rappresentante deve depositare presso l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio
l’elenco dei soci, mediante attestato notarile relativo al libro soci, ogni qualvolta si verifichino
variazione dei soci e/o degli organi sociali e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno,
pena la sospensione immediata della licenza da parte dell’Ufficio Industria, Artigianato e
Commercio.
Il legale rappresentante di Società fiduciarie ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio Industria,
Artigianato e Commercio, ogni variazione dei fiducianti e dell’effettivo beneficiario ogni
qualvolta si verifichino variazione dei fiducianti e degli effettivi beneficiari e comunque entro il
31 dicembre di ogni anno, pena la sospensione immediata della licenza da parte dell’Ufficio
Industria, Artigianato e Commercio.
La licenza è riattivata solo 30 giorni lavorativi dopo l’avvenuto deposito dell’elenco dei soci.
Comunque se la Società non adempie alla consegna dell’elenco entro il 28 febbraio, la
licenza è revocata.
Art. 21
(Vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi
riguardanti l’Industria, i Servizi, l’Artigianato e il Commercio)
All’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio compete la vigilanza sulla corretta applicazione
della presente legge e delle altre leggi riguardanti l’Industria, i Servizi, l’Artigianato e il
Commercio.
Esso procede di propria iniziativa o su segnalazione dell’Ufficio di controllo e vigilanza sulle
attività economiche o su segnalazione di privato cittadino o su richiesta di ogni altro
organismo di categoria ed avvalendosi della Polizia Civile e della Gendarmeria.
L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha facoltà di:
a) promuovere indagini;
b) svolgere accertamenti;
c) formulare pareri;
d) impartire prescrizioni;
f) emanare disposizioni immediatamente esecutive.
Può richiedere all’autorità giudiziaria ordinaria di adottare provvedimenti cautelari per
interrompere o assicurare la prova di fatti o comportamenti illeciti, compreso il sequestro di
merci e documenti.
Ai fini previsti dai commi precedenti:
1. gli organi di polizia hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’ Ufficio Industria,
Artigianato e Commercio i fatti che costituiscono illeciti penali o amministrativi in materia di
industria, servizi, artigianato e commercio, e di trasmettere allo stesso tutti gli elementi di
prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dall’ Ufficio
Industria, Artigianato e Commercio, a prestare collaborazione alle indagini svolte
direttamente dall’Ufficio;
2. l’ Ufficio Industria, Artigianato e Commercio fornisce tempestivamente all’autorità
giudiziaria ordinaria notizia degli illeciti penali e degli illeciti amministrativi connessi ad illeciti
penali, previsti dalla normativa sull’industria, i Servizi, l’artigianato e il commercio;
3. l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio applica le sanzioni pecuniarie amministrative e
le sanzioni accessorie di sua competenza;
4. l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha potere di ordinanza per assicurare che le
attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali, si svolgano in modo conforme alle
leggi dello Stato, alle convenzioni ed accordi internazionali, nel rispetto degli ordini legittimi
dell’autorità: a questo scopo l’Ufficio emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e
disposizioni immediatamente esecutive; contro tali ordinanze é ammesso ricorso al Giudice
Amministrativo d’Appello, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione e secondo la
procedura prevista dall’articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68; il ricorso non sospende
l’esecutività dell’atto salvo contrario provvedimento del giudice adito;
5. l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio segnala agli altri Uffici della Pubblica
Amministrazione quanto di loro competenza, fornendo gli elementi di prova.
6. Gli Uffici della Pubblica Amministrazione che nello svolgimento delle proprie funzioni
riscontrino irregolarità nell’operato dei soggetti titolari di licenza, hanno l’obbligo di segnalarle
all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
Entro il 30 novembre di ogni anno, il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigiano e Commercio
predispone, di concerto con il Dirigente dell’Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività
Economiche, un dettagliato prospetto dei controlli che andrà ad effettuare nel nuovo anno,
indicando gli obiettivi che intende perseguire, i criteri secondo cui eseguirà controlli e la loro
cadenza. Tale prospetto è consegnato al Segretario di Stato per l’Industria,l’Artigianato e il
Commercio che lo illustra ai membri del Congresso di Stato entro il 15 dicembre.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio
consegnerà al Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, una relazione
dettagliata, di concerto con il Dirigente dell’Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività
Economiche, sul raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, e gli esiti dei controlli
effettuati.
Tale relazione è illustrata al Congresso di Stato.
Art. 22
Chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio senza licenza é
punito con l’arresto di primo grado o con la multa a euro o con la multa a giorni dal secondo
al terzo grado.
La stessa pena si applica a chi non ottempera alle prescrizioni impartite dall’Ufficio Industria,
Artigianato e Commercio.
Chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio al di fuori del proprio
oggetto di licenza è punito con una sanzione amministrativa, commisurata alla gravità
dell’atto, di minimo di 1.000 € e massimo 10.000 €.
Chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio mentre ha la licenza
sospesa è punito con una sanzione amministrativa di € 10.000. In caso di recidiva si
procederà d’ufficio alla revoca della licenza.
In tutti i casi di esercizio abusivo di attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale,
il Commissario della Legge ordina la cessazione dell’attività adottando i provvedimenti
cautelari del caso compreso il sequestro anche a scopo probatorio di merci e documenti;
l’ordinanza é immediatamente esecutiva nonostante gravame.
Quando l’attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale sia svolta senza licenza,
alla condanna consegue la confisca della merce di proprietà del colpevole. Se la merce non
é di proprietà dell’agente ovvero l’infrazione riguarda servizi, come pure quando l’attività
industriale, artigianale o commerciale, è svolta in relazione a beni diversi da quelli
contemplati dalla licenza, in luogo della confisca si applica una sanzione pecuniaria
straordinaria pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto di attività illecita. Si
considerano di proprietà del colpevole i beni appartenenti alla persona giuridica quando si
procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per fatti commessi
nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Art. 23
(Sanzioni amministrative, sospensioni e revoche)
Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa
svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della
Repubblica.
La licenza viene sospesa su richiesta del titolare della licenza o d’ufficio.
La sospensione d’ufficio avviene nei seguenti casi:
a) mancato pagamento della tassa di licenza entro il termine previsto nell’Allegato “B” alla
presente legge; in tale caso la licenza verrà sospesa sino al pagamento dell’importo dovuto
e al momento della riattivazione della licenza dovrà essere versata una sovrattassa pari al
25% dell’importo dovuto se il versamento avverrà entro 3 mesi dal termine originariamente
previsto; pari al 50% dell’importo dovuto se il versamento avverrà entro 6 mesi dal termine
originariamente previsto, pari al 75% dell’importo dovuto se il versamento avverrà entro 9
mesi dal termine originariamente previsto. Comunque trascorsi 12 mesi dal termine previsto
per il regolare pagamento della licenza, la licenza verrà revocata;
b) non essere nell’effettiva disponibilità della persona giuridica titolare di licenza, il capitale
sociale interamente versato. La licenza rimarrà sospesa fino ad avvenuto reintegro del
capitale. Se il reintegro non avverrà entro 60 giorni lavorativi dalla relativa richiesta, la
licenza verrà revocata;
c) scadenza del contratto di locazione o di comodato ad uso gratuito relativo alla sede
principale dell’Operatore Economico, salvo che entro 5 giorni lavorativi precedenti alla
scadenza dello stesso, il titolare della licenza non abbia comunicato all’Ufficio Industria,
Artigianato e Commercio, l’avvenuta stipula di un altro contratto o il rinnovo dello stesso. La
licenza verrà riattivata al momento della stipula del nuovo contratto che comunque dovrà
avvenire entro e no oltre 12 mesi dalla scadenza del precedente contratto, pena la revoca
della licenza.
d) assenza superiore ai 15 giorni lavorativi e immotivata dell’operatore economico nella
propria sede. Dopo 60 giorni lavorativi di assenza immotivata dalla propria sede e non
reperibilità in territorio dell’Operatore Economico, la licenza viene revocata d’ufficio. Nel caso
si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento
dell’attività economica, la licenza verrà immediatamente sospesa e si procederà a reperire il
titolare della licenza per verificare la sussistenza o meno di validi motivi per la situazione di
fatto riscontrata. Se non si verificherà la sussistenza di validi motivi e comunque se la sede
non verrà dotata nuovamente dei beni strumentali necessari per lo svolgimento dell’attività
d’impresa entro 60 giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione della sospensione della
licenza quest’ultima verrà revocata d’ufficio;
e) termine del periodo di aspettativa del titolare della licenza se è pubblico dipendente. Si
procede alla revoca della licenza nel caso entro 15 giorni lavorativi dalla fine del periodo di
aspettativa, il soggetto interessato non lasci il proprio pubblico impiego.
f) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali;
La sanzione accessoria della sospensione dell’attività d’impresa è posta direttamente a
carico della persona giuridica.
Con la licenza sospesa la sede a cui fare eventuali comunicazioni, per le persone giuridiche
rimane, a tutti gli effetti, la sede legale della Società, per le persone fisiche invece la sede
indicata nel rilascio della licenza o, su richiesta formale dello stesso operatore, presso un
Dottore Commercialista o un Avvocato e Notaio o un Ragioniere commercialista, iscritto
all’Albo professionale.
La licenza viene revocata dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio in caso di violazione
del “Regolamento per lo svolgimento di alcuni scambi commerciali con l’Italia” di cui alla
delibera n. 8 del 29 luglio 1997 e negli altri casi previspeciali.
Ogni altra inosservanza alla presente legge ed alle normative in materia di industria, servizi,
artigianato e commercio comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da € 1000 a €
5.000.
In caso di recidiva, oltre alle sanzioni pecuniarie amministrative, possono essere applicati i
seguenti provvedimenti:
a) chiusura dell’esercizio per 10 giorni lavorativi alla seconda infrazione;
b) sospensione della licenza per 30 giorni lavorativi alla terza infrazione;
c) revoca della licenza alla quarta infrazione.
I provvedimenti della chiusura temporanea dell’esercizio, della sospensione e della revoca
della licenza saranno emanati, dopo la constatazione dell’infrazione da parte dell’Ufficio
Industria, Artigianato e Commercio.
Agli effetti della presente legge é recidivo chi, nei cinque anni precedenti l’ultima violazione,
risulta aver commesso almeno una volta il medesimo reato o violazione amministrativa
previsti dalla normativa sull’industria, servizi, artigianato e commercio. Agli effetti della
recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell’ambito dell’attività d’impresa a carico di
quanti nel tempo hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti.
A garanzia dell’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie e della confisca per inosservanza
della presente legge, il Commissario della Legge può ordinare il sequestro dei beni mobili
presenti a qualsiasi titolo in azienda.
L’incolpato o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in luogo del
sequestro.
La persona giuridica titolare di licenza assume veste di responsabile civile per l’esecuzione
delle sanzioni pecuniarie e l’adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi
rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della normativa
sull’industria,servizi, artigianato e commercio. La responsabilità é solidale e senza beneficio
di preventiva escussione.
Art. 24
(Impegni occupazionali)
L’Operatore Economico che abbia formalmente accettato il vincolo degli impegni
occupazionali, se non rispetta tale vincolo, è soggetto a una sanzione amministrativa da €
1.000 e a € 10.000 a seconda del discostarsi maggiormente o meno, dall’impegno
occupazionale assunto.
Art. 25
(Durata della licenza)
La licenza ha durata fino al 31 dicembre di ogni anno e deve essere quindi rinnovata ogni
anno.
La tassa è dovuta per intero qualunque sia la data del rilascio.
Art. 26
(Riattivazione)
Le licenze sospese vengono riattivate solo dopo avere verificato
a) la regolarità contributiva dell’ Operatore Economico,
b) il pagamento delle tassa societaria nel caso si tratti di persona giuridica e l’effettiva
disponibilità del capitale interamente versato;
c) il pagamento delle eventuali tasse di licenza non pagate.
Le licenze vengono riattivate per un periodo non inferiore ai 12 mesi.
Art. 27
(Rinuncia)
Chi intende rinunciare alla licenza deve presentare, nel termine stabilito per il rinnovo, atto di
rinuncia scritto in carta legale all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
In caso di rinuncia, eseguita dopo la scadenza del termine utile per il rinnovo, il titolare sarà
egualmente soggetto al pagamento dell’intera tassa di rinnovo.
Se per due anni consecutivi l’esercizio della licenza è interrotto, dopo il termine ultimo per la
riattivazione, l’ Ufficio Industria, Artigianato e Commercio invierà formale comunicazione
dell’avvenuto superamento del periodo di due anni, e indicherà all’Operatore economico la
possibilità di riattivare la licenza entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta
comunicazione pagando € 3.000 entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, €
5.000 entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, € 9.000 entro 30 giorni lavorativi
dal ricevimento della stessa. Trascorso tale termine la licenza stessa si intende rinunciata,
salvo restando l’obbligo di pagare la tassa di rinnovo per tutto detto periodo anche nel caso
in cui non sia stata esercitata.
Si considera oggetto di rinuncia la licenza che non è stata ritirata entro un mese dalla
spedizione con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 28
(Visto merci a operatori economici con licenza sospesa o revocata)
Gli operatori economici a cui viene sospesa la licenza, entro 3 giorni lavorativi dal
ricevimento della raccomandata che comunica il provvedimento di sospensione, devono
stilare e depositare presso l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, un elenco di tutte le
merci già ordinate, e quindi in arrivo, dall’estero. Solo le merci contenute i tale elenco
potranno essere introdotte in territorio.
Non posso essere vistate le merci introdotte a San Marino destinate ad un Operatore
Economico che ha subito la revoca della licenza.
Art. 29
(Registro delle licenze)
L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, tiene il registro pubblico delle licenze nel quale
saranno elencate tutte le licenze rilasciate con l’indicazione del nome del titolare,
dell’amministratore in caso si tratti di persona giuridica, il Codice Operatore Economico, il
codice statistico, la sede dell’attività, l’oggetto dell’attività che può svolgere, la data del
rilascio della licenza, lo stato della licenza, l’eventuale denominazione assunta e gli eventuali
rinnovi, la revoca o la rinuncia ove siano intervenute ed eventuali ulteriori informazioni che
siano utili.
Il Registro è accessibile a chiunque tramite il sito della Segreteria di Stato per l’Industria,
l’Artigianato e il Commercio.
Art. 30
(Ricorsi)
Gli atti previsti dalla presente legge sono impugnabili ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.
68.
TITOLO III
TRASFERIMENTO A TERZI DELLE LICENZE DI ESERCIZIO
Art. 31
(Trasferimento della licenza in favore di persone fisiche o giuridiche)
Il trasferimento della titolarità della licenza, rilasciata ai sensi della presente legge, potrà
essere concesso esclusivamente a persone fisiche o giuridiche che abbiano gli stessi
requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione ex novo della specifica licenza.
L’autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza rilasciata ai sensi della presente
legge viene concessa con provvedimento motivato del Dirigente dell’Ufficio dell’Industria,
Artigianato e Commercio, dietro apposita domanda dell’interessato che dovrà essere
corredata di tutti i documenti richiesti per il rilascio della licenza.
L’autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza comporta, a carico del
richiedente, il deposito, contestualmente alla domanda di trasferimento, di apposito contratto
di cessione d’azienda regolarmente registrato presso il competente Ufficio del Registro
nonché la dichiarazione dell’Ufficio Tributario di avvenuto deposito dello stesso.
Il trasferimento di titolarità della licenza rilasciata ai sensi della presente legge dovrà essere
concesso nel perentorio termine di 30 giorni lavorativi dalla data della domanda.
L’eventuale diniego da parte del Dirigente dell’Industria, Artigianato e Commercio al
trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere comunicato all’interessato nello
stesso termine di 30 giorni lavorativi a far data dal deposito della domanda, per i soli casi di
vizi formali dell’istanza di trasferimento ovvero per mancanza dei documenti e delle
condizioni essenziali al trasferimento ovvero mancanza dei requisiti per il rilascio della ed
infine quando risulti che il richiedente sia titolare di altre licenze, salvo esplicita compatibilità
prevista da legge speciale, ovvero abbia ottenuto nei due anni anteriori alla domanda il
rilascio di altra licenza ai sensi della presente legge.
Art. 32
(Morte del titolare)
In caso di morte del titolare la licenza sarà intestata all’erede o legatario, sempre che non
abbia i requisiti richiesti per il rilascio della licenza.
L’annotazione riflettente il trasferimento della licenza a titolo di successione deve essere
richiesta, a pena di decadenza, entro i 30 giorni lavorativi dalla denuncia di successione.
Art. 33
Tutte le attività economiche organizzate in forma di impresa sono soggette alle tasse di
rilascio e rinnovo della licenza nella misura stabilita dall’”Allegato B” alla presente legge.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 34
(Nucleo antifrode)
Al fine di rafforzare gli strumenti in capo agli Uffici di vigilanza sulle attività economiche e
quindi gli strumenti di contrasto alle frodi legate alle attività economiche, viene istituito il
“Nucleo antifrode” composto da una dotazione minima di n. 7 appartenenti alle forze di
Polizia, specificamente assegnati ad esso con Delibera del Congresso di Stato.
Il “Nucleo antifrode” è alle dirette dipendenze dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività
economiche e per esso svolge funzioni di indagine e di controllo.
Gli appartenenti a tale nucleo hanno accesso, in sola lettura, a tutte le banche dati dei
Pubblici Uffici.
Su disposizione dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche posso
richiedere agli operatori economici l’esibizione della documentazione contabile presso la loro
sede e nel caso di rifiuto di esibizione della documentazione richiesta, l’Ufficio di Controllo e
Vigilanza sulle attività economiche può emettere un provvedimento immediatamente
esecutivo di esibizione coatta.
Art. 35
(Comunicazioni delle sanzioni amministrative)
Le sanzioni amministrative vengono comunicate con Raccomandata con ricevuta di ritorno
ovvero tramite Polizia Civile, nella sede legale dell’Operatore Economico.
Art. 36
(Modifica della definizione di “Soggetto Inidoneo” al punto 9) del 1° comma dell’art. 1
della Legge 23 febbraio 2006 n. 47)
Il punto 9) del 1° comma dell’art. 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così modificato:
“9) per “Soggetto Inidoneo”, una persona fisica che: a) non abbia riportato condanne per qualsiasi misfatto, ad esclusione di quelli di natura
politica, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore ai due anni;
non abbia riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità o abbia in
corso procedimenti penali per associazione per delinquere di stampo mafioso,
riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione, truffa ai danni dello Stato,
utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta
fraudolenta e traffico di sostanza stupefacenti, contraffazione, alterazione o uso di
segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali; abbia riportato, entro
cinque anni dalla condanna precedente, condanne anche non definitive, per omicidio
e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
b) risulti sottoposta al concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti
stranieri;
c) nei 12 mesi precedente alla presentazione della domanda di licenza siano stati soci
e/o amministratori di società messe in liquidazione a seguito di revoca della licenza
oppure di almeno 2 società messe in liquidazione volontaria e non;
d) sia un pubblico dipendente salvo che sia in aspettativa.
Con Decreto Delegato potranno essere previsti ulteriori caratteristiche del “Soggetto
Inidoneo”.
Art. 37
(Modifica del 2° comma dell’art. 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47)
Il 2° comma del’art. 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così modificato:
“Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne
partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il
fiduciante, il mandatario o l’effettivo beneficiario sia un Soggetto Inidoneo”.
Art. 38
(Sanzioni relative agli obblighi di deposito di atti e documenti presso la Cancelleria
del Tribunale Unico previsti dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive
modifiche)
Ai soggetti cui fanno capo gli obblighi di deposito di atti e documenti presso la Cancelleria
del Tribunale Unico previsti dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, se
non adempiono a tali obblighi, è comminata una sanzione di € 5.000.
Art. 39
(Obblighi in capo ai Legali Rappresentanti)
Il legale rappresentante della società ha l’obbligo di depositare presso la Cancelleria del
Tribunale Unico entro il 30 settembre 2010, la copia conforme del libro soci.
Al legale rappresentante che non ottemperi all’obbligo di cui al precedente comma entro il
termine previsto è comminata una sanzione di € 5.000.
Comunque se entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto per il suindicato
deposito non avrà ottemperato ai suddetti obblighi, verrà ad esso comminata un’ulteriore
sanzione di € 10.000.
Art. 40
(Integrazione dell’art. 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 così come modificato
dall’art.16 del Decreto Delegato 20 febbraio 2008 n. 33)
Dopo al comma 2° dell’articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 così come modificato
dall’art.16 del Decreto Delegato 20 febbraio 2008 n. 33 è aggiunto il seguente comma
“Qualora i liquidatori accertino l’inesistenza dell’attivo della società, possono richiedere
l’immediata cancellazione della società dal Registro senza procedere secondo quanto
previsto dai precedenti commi 2, 3, 4, 5 e 6”.
Art. 41
(Locali destinati ad attività economiche)
Con Decreto Delegato verrà definita l’ampiezza minima dei locali e degnecessari per svolgere le diverse tipologie di attività economiche.
Art. 42
(Organi di vigilanza)
Con apposito Decreto Delegato verrà modificato il testo della Legge 18 giugno 2008 n. 95 al
fine di dare all’Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività economiche e all’Ufficio Centrale di
collegamento strumenti di intervento e di controllo più efficaci.
Art. 43
(Norma transitoria)
Entro 90 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della presente legge, ogni operatore
economico deve presentare all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio domanda di
modifica del proprio oggetto di licenza configurandolo secondo i criteri di cui all’art. 8 della
presente legge e all’effettiva attività svolta. A chi non ottempera a tale obbligo nei termini
previsti, verrà applicata una multa di € 5.000. Trascorsi ulteriori 15 giorni lavorativi dal
ricevimento della raccomandata di cui al precedente Art. 35, senza che sia stata presentata
la domanda di modifica, viene sospesa la licenza fino alla presentazione della domanda
stessa. Comunque se entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente l’Operatore
Economico non avrà adempiuto all’obbligo di cui sopra la licenza è revocata d’ufficio.
Per le licenze a carattere temporaneo l’adempimento agli obblighi di legge per ottenere un
regolare rilascio di licenza deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge. Trascorso un anno, tali licenze non saranno più passibili di rinnovo.
Art. 44
(Norme abrogate)
Sono abrogati:
la Legge 8 giugno 1965 n. 18;
gli Artt. 5, 6 e 24 della Legge 28 aprile 1999 n.53;
la Legge 1 luglio1992 n. 52;
gli artt. 10, 11, 15, 16 e 17 del Decreto 1 febbraio 2002 n. 9;
l’art. 59 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165;
il Decreto 28 dicembre 2004 n. 179;
l’art. 22 della Legge 25 gennaio 1990 n. 10;
l’art. 14 della Legge 18 giugno 2008 n. 95.
Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata nella legge e in contrasto con una
disposizione di quest’ultima è da intendersi abrogata.
Non è più consentita la domiciliazione, presso studi professionali di società aventi ad oggetto
sociale l’attività: immobiliare e di servizio a supporto degli studi professionali; né di società
costituite con l’unico fine di realizzare opere pubbliche, sul territorio, il cui completamento
comporta l’assolvimento dell’oggetto sociale con conseguente messa in liquidazione della
società medesima.
Art. 43
Allegati
Gli allegati “A”, “B” e “C” alla presente legge sono modificabili con Decreto Delegato.
Art. 44
(Entrata in vigore della legge)
La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.
Allegato A
Allegato B
Tasse di licenza
Allegato C
Licenze a termine
IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Arzilli