riportiamo integralmente quanto arrivato ad un nostro amico svizzero:
”Gentile contribuente,
a seguito di controlli effettuati abbiamo riscontrato che, nell’ultimo quinquennio, il Suo
nominativo risulta alternativamente iscritto nell’ Albo degli Italiani residenti all’estero e, da ultimo,
nell’Anagrafe della popolazione residente in Italia, con conseguente acquisizione della qualità di
soggetto passivo dell’imposta personale sui redditi da Lei prodotti, sia in Italia che all’estero.
Ciò posto, è importante che tenga presente alcune regole del nostro ordinamento fiscale, la cui
inosservanza potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni.
Si tratta in specie degli obblighi di dichiarazione annuale:
· dei redditi di fonte estera soggetti in Italia all’imposta personale sul reddito o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi;
· degli investimenti e delle attività finanziarie suscettibili di produrre redditi di fonte estera
imponibili in Italia, di importo superiore a 10.000 euro *, detenuti al 31 dicembre di ciascun
anno, e dei trasferimenti da, verso e sull’estero, di importo superiore a 10.000 euro *, che nel
corso dell’anno hanno interessato i predetti investimenti (obbligo sussistente anche nel caso
in cui, al termine del periodo di imposta, Lei non detenga più gli investimenti medesimi o li
detenga per importi non superiori a 10.000 euro *).
Qualora venga omessa l’indicazione dei redditi di fonte estera è irrogabile una sanzione compresa tra
il 133 ed il 266 per cento della maggiore imposta dovuta (se è omessa la presentazione della
dichiarazione la sanzione sale ad un importo compreso tra il 160 ed il 320 per cento della maggiore
imposta).
In caso di omessa indicazione degli investimenti è invece irrogabile una sanzione compresa tra il 10
ed il 50 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati * * ed è prevista la confisca di beni di
corrispondente valore.
Inoltre, in base ad una norma in vigore dallo scorso luglio, gli investimenti e le attività finanziarie
non dichiarati, detenuti in Stati o tenitori a regime fiscale privilegiato, sono considerati redditi
sottratti a tassazione in Italia e le sanzioni per la omessa indicazione in dichiarazione sono
raddoppiate (dal 200 al 400 per cento della maggiore imposta dovuta e, in caso di omessa
presentazione della dichiarazione, dal 240 al 480 per cento della imposta dovuta).
Quanto sopra vale in specie per taluni investimenti ed operazioni finanziarie effettuate all’estero che
risultano a particolare rischio di infedele o inesatta dichiarazione in Italia, quali quelli di seguito
indicati:
*Fino al 25 giugno 2007 tale limite era fissato a 12.500 euro.
**Analoga sanzione è prevista in caso di omessa indicazione dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso
dell’anno hanno interessato gli investimenti all’estero.
a) atti di disposizione patrimoniale in favore di Trust, Fondazioni ed organizzazioni similari compresi gli
intermediari finanziari che svolgono, anche di fatto, attività di amministrazione di beni per conto di terzi;
b) fb) forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da Società ed Enti di diritto estero che
danno diritto a percepire prestazioni in forma di rendita o capitale successivamente alla data di cessazione
del Suo rapporto di lavoro;
c) donazioni effettuate o altri atti di liberalità di cui risultino beneficiari soggetti residenti o non residenti nel
territorio dello Stato, ovvero donazioni o liberalità ricevute;
d) contratti assicurativi, di qualsiasi natura, con imprese non aventi sede nel territorio dello Stato, che diano
diritto ad attribuzioni patrimoniali;
e) strumenti finanziari anche di natura non partecipativa o diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o
strumenti finanziari della medesima natura.
A quest’ultimo proposito, qualora Lei abbia detenuto alcuni dei suddetti investimenti o compiuto alcune
delle suddette operazioni finanziarie, a far corso dal I° gennaio 2005 e fino alla data odierna, la invitiamo, ai
sensi dell’art. 32, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il restituire compilato e firmato il
questionario allegato alla presente comunicazione.
La restituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente utilizzando una delle
seguenti modalità:
– spedizione postale al seguente indirizzo: Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Centrale per il
contrasto agli illeciti fiscali internazionali – via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 ROMA;
– consegna diretta a qualsiasi Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate.
Le informazioni fomite verranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per verificare il corretto adempimento
degli obblighi dichiarativi finora da Lei assolti.
Le verifiche in questione Le consentiranno comunque di assolvere gli obblighi dichiarativi in modo corretto,
evitando di incorrere nelle sanzioni che, come già ricordato, sono state di recente inasprite.
Roma, 12 Ottobre 2009
Il Direttore dell’Agenzia
Attilio Befera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993.