Forza Italia. On. Palmizio: ”La sicurezza è ciò che più preoccupa i cittadini italiani in questa epoca”

Il nostro dovere di parlamentari , coadiuvati dagli amministratori regionali , provinciali e comunali , è di far sì che il cittadino si senta tutelato dentro e fuori casa.

Molto si è parlato in questi giorni di legittima difesa; a noi di Forza Italia la proposta di legge che è stata partorita a Montecitorio non è piaciuta, speriamo ora venga corretta e migliorata al Senato.

Anche fuori casa i cittadini hanno paura, preoccupano la delinquenza, la microcriminalità , le mafie e il rischio attentati che negli ultimi anni hanno scosso l’Europa mietendo tra le tante vittime anche alcuni italiani.

Per ora l’Italia non ha subito attentati di matrice jihadista e noi abbiamo il dovere di fare tutto il possibile affinchè ciò non accada. Un grande lavoro lo stanno facendo le forze dell’ordine e l’intelligence italiana che è, a ragion veduta, tra le migliori in Europa.

A preoccupare una buona parte di cittadinanza sono sicuramente i luoghi di culto mussulmano incontrollati o “fai da te” che prolificano in molte città e quartieri.

Già nel novembre del 2015 presentai alla Camera dei Deputati una proposta di legge per l’istituzione di un albo degli Imam a cui seguì la proposta della collega On Daniela Santanchè per l’istituzione di un pubblico registro delle Moschee.

 

In considerazione del fatto che la prossima settima approderà in Aula il decreto “3558-A Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista” – L’On Daniela Santanchè ed io, a doppia firma,  abbiamo pensato di riproporre quelle proposte di legge in forma di emendamenti .

 

L’intento è quello , salvaguardando la libertà religiosa, di regolarizzare i luoghi di culto e le persone che lo esercitano rendendoli luoghi più sicuri per i praticanti che non hanno nulla a che fare con il jihadismo e per la cittadinanza che spesso li teme.

 

Di seguito testo integrale emendamenti

 

??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12. 

(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell’Albo nazionale degli imam).

??1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, e al fine di salvaguardare l’identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l’Albo nazionale degli imam.

??2. È istituito presso il Ministero dell’interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato «Registro». 

??3. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell’interno l’iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 

??4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.?400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la sua attuazione. 

??5. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all’immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell’elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia. 

??6. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità: 

???a) l’indicazione della denominazione e della sede della moschea; 

???b) l’indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce; 

???c) la dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia; 

???d) l’elenco della documentazione allegata.

??7. Alla domanda di iscrizione sono allegate: 

???a) una relazione contenente: 1) l’esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l’attività svolta all’interno della moschea; 2) l’indicazione, qualora i princìpi religiosi comportino, oltre che l’esercizio di riti, anche attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei princìpi oggetto dell’insegnamento; 3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, le generalità del titolare; 4) l’autorità religiosa da cui l’ente dipende; 5) l’elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi dei responsabili; 6) la consistenza numerica dei fedeli; 

???b) copia dell’atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo; 

???c) dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

??8. La domanda è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.?642. 

??9. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l’istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza. 

??10. In particolare, la prefettura – ufficio territoriale del Governo, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche: 

???a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie; 

???b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica; 

???c) esprime parere motivato sull’impatto sociale derivante dall’autorizzazione all’iscrizione nel Registro.

??11. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno. 

??12. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l’esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell’interno l’iscrizione della moschea nel Registro. 

??13. Il Ministro dell’interno dispone l’iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata. 

??14. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all’interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe presso la medesima e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell’interno. Cura altresì il controllo periodico sull’osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all’autorità competente le eventuali carenze. 

??15. Chi esercita la funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l’aggiornamento dell’elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell’interno. 

??16. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. 

??17. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell’interno la revoca dell’iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro. 

??18. E istituito, presso il Ministero dell’interno, l’Albo nazionale degli imam, di seguito denominato «Albo». 

??19. Chi intende esercitare la funzione di imam o funzioni analoghe chiede l’iscrizione all’Albo presentando domanda al Ministro dell’interno tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L’iscrizione è obbligatoria ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

???a) residenza e domicilio in Italia; 

???b) conoscenza della lingua italiana; 

???c) maggiore età; 

???d) assenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati; 

???e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l’Albo degli imam di cui comma 18; 

???f) conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del processo di integrazione 

delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana; 

???g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione elaborata dalla Consulta per l’Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.?250 del 26 ottobre 2005; 

???h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l’Albo degli imam di cui al comma 18.

??20. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l’estraneità del richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo. 

??21. In qualsiasi momento il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all’Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell’interno e chiede la revoca dell’iscrizione all’Albo. 

??22. Nel caso in cui chi è iscritto all’Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell’interno di sospendere l’iscrizione all’Albo. 

??23. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto all’Albo costituisca minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell’interno di revocare l’iscrizione all’Albo. 

??24. La revoca dell’iscrizione comporta l’impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione all’Albo. 

??25. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituita la Commissione per l’Albo degli imam, di seguito denominata «Commissione», competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell’Albo. La Commissione collabora con le istituzioni e con le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell’area del mare Mediterraneo. 

??26. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell’interno e per metà dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite. 

??27. La Commissione ha il compito di: 

???a) esaminare le domande di iscrizione all’Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell’interno; 

???b) promuovere iniziative atte a elevare la qualificazione e l’aggiornamento degli imam iscritti all’Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

??28. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 19, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e di studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali. 

??29. I criteri e le modalità per disciplinare e razionalizzare l’accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell’offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n.?341, d’intesa con la Commissione e in accordo con le università interessate. 

??30. Al termine del corso di formazione e di studio, l’università trasmette l’attestato di cui all’articolo 6, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n.?341, con l’indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l’idoneità del titolare all’esercizio della funzione di imam nelle moschee italiane. 

??31. I soggetti ai quali si applica la presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili ai sensi delle disposizioni della presente legge. 

  1. 052. Garnero Santanchè, Palmizio.

 

??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12. 

(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell’Albo nazionale degli imam).

??1. Il presente articolo, nel rispetto dei princìpi degli articoli 3, 8, 18, secondo comma, 19 e 20 della Costituzione, al fine di assicurare un equo contemperamento della libertà religiosa e di culto con le esigenze di sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico e della pace sociale, detta disposizioni volte all’istituzione dell’Albo nazionale degli imam, di seguito denominato «Albo». 

??2. Al fine di integrare i rapporti di civile convivenza tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche o acattoliche alle quali è riconosciuta l’autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, all’Albo è riconosciuta la personalità giuridica, su proposta del Ministro dell’interno, con decreto del Presidente della Repubblica. 

??3. L’Albo è istituito presso il Ministero dell’interno e l’iscrizione a esso è obbligatoria per esercitare la funzione di imam. L’iscrizione è effettuata previa domanda dell’interessato da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. 

??4. L’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

???a) residenza legale in Italia da almeno cinque anni consecutivi; 

???b) compimento della maggiore età; 

???c) assenza di condanne penali; 

???d) assenza di collegamenti del richiedente con organizzazioni terroristiche o che, comunque, svolgono opera di fiancheggiamento o di propaganda di attività terroristiche; 

???e) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.?137 del 15 giugno 2007.

??5. Il prefetto verifica, mediante gli organi di pubblica sicurezza, il possesso dei requisiti di cui al comma 4. In mancanza del possesso di uno dei requisiti, il prefetto informa il Ministro dell’interno e chiede la revoca dell’iscrizione all’Albo. 

??6. In esito a quanto disposto dal comma 5, nel caso in cui l’iscritto all’Albo riporti una condanna penale passata in giudicato, in Italia o all’estero, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell’interno di sospendere l’iscrizione all’Albo. L’assenza di condanne penali, in Italia, è attestata tramite certificato penale del casellario giudiziale e, all’estero, tramite attestato dell’autorità consolare dello Stato di provenienza. 

??7. Qualora il comportamento di chi è iscritto all’Albo costituisca una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici, tenuto conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell’interno di revocare l’iscrizione all’Albo. 

??8. La revoca dell’iscrizione comporta l’impossibilità definitiva di presentare una nuova richiesta di iscrizione all’Albo. 

??9. Il soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita la funzione di imam o di responsabile della direzione del luogo di culto è tenuto a iscriversi all’Albo entro tre mesi dalla medesima data. L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4. L’omessa iscrizione ovvero il mancato possesso dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla funzione di imam o di responsabile del luogo di culto. 

  1. 053. Palmizio, Garnero Santanchè.

On. Massimo Palmizio 

NB L’On Daniela Santanchè e l’On Massimo Palmizio saranno lunedì 15 maggio? a Vignola (MO) alla cena della lista Forza Italia Vignola , dalle ore 20,30 presso la pizzeria Gallery in via Italia n.26