Fascicoli secretati con termine per la loro secretazione scaduto da oltre un anno ed oggetto di interrogatorio, è il grave fatto che è venuto fuori dal procedimento che vede coinvolto l’ex Segretario Podeschi e la Sig.ra Baruca.
O San Marino è terra di libertà oppure possiamo anche togliere quella scritta, in quanto i minimi requisiti della difesa di un imputato previsti addirittura dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, oltre che dalle leggi nazionali, non valgono più in questo lembo di terra romagnola.
Lo spunto ci viene dall’interrogatorio che non si è potuto celebrare ieri all’ex Segretario di Stato Claudio Podeschi e alla Sig.ra Baruca, oggetto entrambi di provvedimenti di custodia cautelare, perché non si sono osservate le minime garanzie per gli imputati.
La difesa composta dai legali Annetta-Pagliai e Campagna hanno fortemente contestato la mancata possibilità di poter accedere agli atti perché questi impropriamente (e contro legge dato che era scaduto il termine) secretati dal 25.10.2012. Per legge gli atti, in via eccezionale, si possono secretare ed è l’AG che può disporre la sua secretazione per soli 6 mesi e per importanti e motivate situazioni l’AG può disporre la prosecuzione della secretazione per ulteriori 3 mesi. Poi basta! Ma è la legge che lo dice e tutti sono tenuti a rispettarla.
Per il procedimento di Podeschi così non è avvenuto.
A causa di questa ”illegale” secretazione i difensori non sono riusciti a vedere gli atti. Addirittura gli stessi atti relativi a questo procedimento non sono stati potuti visionare dalla difesa a causa della mole ed alla entità del procedimento a loro dato solo poche ore prima dell’interrogatorio.
Infatti martedì 24 giugno i legali della difesa sono stati in Tribunale fino al suo orario di chiusura (alle 14,15), e a loro non è stato possibile far visionare i fascicoli. Questi sono stati loro dati solo poche ore prima dell’interrogatorio del 25 giugno.
Sia la mancata esibizione del fascicolo in tempo utile per poterlo, pur sommariamente, esaminare e la mancata autorizzazione al colloquio tra i due imputati con i loro avvocati, ha fatto si che la difesa opponesse la contestazione di nullità dell’interrogatorio, come è avvenuto, e il conseguente annullamento della custodia cautelare (prigionia).
Tale diritto di difesa è ampliamente rispettato in tutti i paesi democratici, e speriamo che anche a San Marino lo sia, dall’art.6 comma III, lettera B della Cedu (Convenzione Europea Diritti dell’Uomo).
Le normalissime garanzie che vengono date in tutti i paesi europei devono valere anche a San Marino, essendo lo stesso uno stato aderente alla Cedu (Convenzione Europea Diritti dell’Uomo) e chi non la rispetta commette un grossissimo abuso che potrebbe portare anche a far perdere lo Stato di San Marino in un’eventuale ricorso presso la Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
Bisogna stare molto attenti, dare tutte le garanzie previste dalla Cedu, e dotarsi di magistrati competenti che con imparzialità sappiano applicare la legge.
/ms