GIUDICI: Decreto Legislativo 10.03.2000 n.74 – C’è penale se l’evasione è superiore ai 75.000 Euro!

SECONDO LE DIVERSE CASISTICHE VEDI

– L’ART. 3, LETTERA A): I VECCHI 150 MILIONI DI LIRE CHE EQUIVALGONO A CIRCA € 75.000,00, OPPURE

– L’ART. 4, LETTERA A) CHE OGGI VALE CIRCA € 100.000,00, OPPURE L’ART. 5, COMMA 1, CHE PREVEDE I SOLITI € 75.000,00.

La normativa in materia di omessa o infedele dichiarazione dei redditi ai fini dell’elusione o evasione fiscale è regolata dal decreto legislativo n. 74 del 10.3.2000, di cui riporto le norme più rilevanti per ciò che attiene al regime sanzionatorio, come segue:

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n.74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo:

a) per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per “elementi attivi o passivi” si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

c) per “dichiarazioni” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualita’ di amministratore, liquidatore o rappresentante di societa’, enti o persone fisiche;

d) il “fine di evadere le imposte” e il “fine di consentire a terzi l’evasione” si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualita’ di amministratore, liquidatore o rappresentante di societa’, enti o persone fisiche, il “fine di evadere le imposte” ed il “fine di sottrarsi al pagamento” si intendono riferiti alla societa’, all’ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per “imposta evasa” si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;

g) le soglie di punibilita’ riferite all’imposta evasa si intendono estese anche all’ammontare dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

Titolo II

DELITTI – Capo I – Delitti in materia di dichiarazione

Art. 2. – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

3. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi e’ inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 3. – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 2, e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e’ superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e’ superiore a lire tre miliardi.

Art. 4. – Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e’ superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e’ superiore a lire quattro miliardi.

Art. 5. – Omessa dichiarazione

1. E’ punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni.

2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.