La prima sull’estradizione semplifica le procedure tra Stati membri del Consiglio d’Europa. Favorisce una più stretta cooperazione nelle indagini e più in generale nei procedimenti penali. Elenca i reati per i quali si può concedere, così come quelli esclusi dalla sua applicazione. Per esempio per reati politici, militari e di tipo fiscale. Particolarmente rilevante la previsione contenuta all’articolo 6, in merito alla facoltà, per ogni Stato, di rifiutare l’estradizione dei suoi cittadini. Cosa che la Repubblica di San Marino ha previsto.
Sulla linea di una più stretta collaborazione in campo penale anche la seconda convenzione, di assistenza giudiziaria in materia penale, entrata in vigore nel 1962. In pratica sancisce il principio per cui gli stati membri del COE devono attuare la più ampia collaborazione giudiziaria in ogni procedimento concernente reati. E questo significa mettere in atto tutta una serie di regole per l’esecuzione delle rogatorie, per lo scambio di informazioni e dei documenti concernenti gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie.
fonte rtv san marino