Si chiama vigilanza consolidata e riguarda quel sistema di controlli che va attuato per garantire il rispetto delle norme e delle procedure.
Banca Centrale aveva già previsto il caso di come si dovrebbe comportare una capogruppo estera e di conseguenza l’eventuale controllata sammarinese, di fronte a richieste ispettive. E così con il regolamento numero 7 del 2007 entrato in vigore il primo gennaio 2008 ha stabilito l’eventualità di controlli (che possono eventualmente riguardare anche i dati dei correntisti) da parte di capogruppo estere su banche sammarinesi controllate (come nel caso del Cis).
Ecco il testo esatto del regolamento emanato da Banca Centrale (pagina 98, titolo IV) che recita:
“1. Le banche comunicano alla capogruppo estera, autorizzata ai sensi
dell’articolo V.II.6 comma 3, le informazioni ed i documenti necessari
ai ?ni del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa di vigilanza su
base consolidata ed ai ?ni del controllo interno sui rischi. 2. Le comuni-
cazioni di cui al comma 1, negli stretti limiti ivi speci?cati, possono essere
fornite sia attraverso l’inoltro alla capogruppo estera di ?ussi informativi
cartolari o telematici, periodici o a richiesta, sia attraverso visite ispettive
condotte dalla capogruppo estera presso le banche sammarinesi. 3. Le
comunicazioni di cui al comma 1, a prescindere dalle modalità adottate,
sono comunque subordinate al rispetto delle seguenti condizioni: a) le in-
formazioni ed i documenti ottenuti devono essere utilizzabili unicamente
per i ?ni di cui sopra; b) la capogruppo estera deve essere tenuta a non
rivelare a terzi le informazioni ricevute, fatti salvi i casi espressamente
previsti dall’ordinamento giuridico vigente nel Paese d’insediamento. 4.
Nei casi in cui l’ammissibilità della richiesta relativamente al rispetto delle
condizioni di cui al comma precedente sia dubbia, la banca sottopone
alla Banca Centrale la decisione in merito alla possibilità di comunicare
alla capogruppo estera quanto richiesto”.
SAN MARINO OGGI