La stretta sulle operazioni Iva in paesi black list sarà pienamente operativa da luglio 2010. Secondo il provvedimento attuativo dell’articolo 1 del Dl incentivi, le prime comunicazioni telematiche da inviare on line al fisco, con tutti i dati degli scambi commerciali intrattenuti in paradisi fiscali, riguarderanno le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010.
I tecnici dell’Economia hanno già definito tempi e modalità per avviare il monitoraggio delle operazioni potenzialmente esposte alle cosiddette frodi carosello o “cartiere”. Il nuovo obbligo di comunicazione riguarderà tutti i contribuenti Iva che effettuano scambi commerciali con operatori residenti o domiciliati in paesi indicati in almeno una delle due black list italiane del ’99 (persone fisiche) e del 2001 (società). In sostanza sarà sufficiente che il paese rientri in una delle due liste nere per far scattare l’obbligo di trasmissione dei dati: gli operatori di San Marino, in questo modo, non si potranno sentire al sicuro se la piccola repubblica del Titano compare ufficialmente soltanto nella lista delle persone fisiche. Se poi si aggiunge che l’Economia ha fondato le stime di maggior gettito che si aspetta di incassare dalle misure anti-frode (si veda Il Sole 24 Ore di giovedì) proprio sugli scambi con San Marino, è inevitabile che sul Titano non caleranno certo le attenzioni del fisco.
Per i periodi da comunicare sarà il volume delle operazioni a fare la differenza e a dettare i tempi: trimestrale sotto i 50mila euro, facendo riferimento ai quattro trimestri dell’anno solare; mensile sopra la soglia dei 50mila euro.
La comunicazione dei dati viaggerà on line su un modello che l’agenzia delle Entrate dovrà definire nelle prossime settimane. E dovrà pervenire agli uffici del fisco entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Sui contenuti i tecnici del fisco sono ancora al lavoro pur avendo già definito una griglia che va dal codice fiscale o dalla partita Iva del contribuente obbligato alla nuova comunicazione, al codice fiscale o qualunque altro codice identificativo del soggetto residente o domiciliato nel paradiso fiscale con cui sono state effettuate le operazioni assoggettate a Iva.
Andranno inoltre riportati i periodi di riferimento delle operazioni, nonché – in caso di scambi effettuati con società – la denominazione o la ragione sociale, ovvero la sede legale o amministrativa dello stato in cui la società risulta essere domiciliata o residente.
Non può mancare, distinto per altro per singolo soggetto coinvolto, l’importo complessivo delle operazioni sia attive che passive effettuate. Le operazioni registrate, inoltre, dovranno essere suddivise tra quelle imponibili, non imponibili, esenti e non soggette a Iva.
Per le operazioni imponibili, inoltre, il fisco richiederà anche di comunicare per ogni operazione imponibile, il totale dell’Iva.
Non sfuggiranno alla comunicazione le operazioni commerciali registrate o che comunque sono soggette a registrazione secondo quanto dispongono le regole in materia d’Iva.
Il provvedimento, previsto dal Dl, è solo il primo passo per aumentare la pressione sull’evasione internazionale. L’Economia con un altro decreto potrà calibrare meglio il tiro escludendo dall’obbligo di comunicazione alcuni paesi black list o alcuni settori di attività. Così come estendere l’adempimento anche a stati fuori dalle liste nere o a specifiche tipologie di attività o operatori, ripetutamente coinvolti in comportamenti fraudolenti.
fonte: Il Sole 24 Ore