I beni di lusso s’hanno da pagare.
L’imposta dovuta per l’anno 2014 deve essere pagata, previa auto-liquidazione da parte del soggetto obbligato, entro il 31/12/2014 utilizzando gli appositi cedolini riportanti la causale: 001- 901: Imposta speciale straordinaria sui beni di lusso.
Sempre entro il 31 dicembre 2014 i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta devono presentare all’Ufficio tributario una copia del libretto del bene, oppure in alternativa un prospetto debitamente firmato riportante gli estremi dei beni posseduti o utilizzati sulla base dei quali è stato effettuato il conteggio, oltre al cedolino che dimostri l’avvenuto pagamento.
Il prospetto dovrà riportare la tipologia del bene, l’anno di costruzione, la categoria di tassazione nella quale rientra, i riferimenti di registrazione, il titolo di detenzione (proprietà, contratto di locazione finanziaria), l’indicazione del registro cui il bene è iscritto.
Queste le principali disposizioni normative al riguardo.
L’imposta per il 2014 è dovuta dai soggetti residenti a San Marino che sono proprietari, o conduttori in forza di un contratto di leasing, di imbarcazioni o aeromobili iscritti presso il registro nazionale gestito dall’Autorità per l’aviazione, oppure nei registri esteri, e deve essere calcolata come segue:
Unità da diporto: fino a 10 metri Esente; fino a 14 metri Euro 500; fino a 18 metri Euro 1.000; fino a 24 metri Euro 3.000; fino a 35 metri Euro 5.000; oltre 35 metri Euro 10.000. Gli importi vanno abbattuti del 50% nel caso di imbarcazioni a vela.
Aeromobili: – aeromobili fino a 1.000 kg di peso massimo al decollo (Mtow): Euro 500,00; – aeromobili oltre i 1.000 kg e fino a 5.000kg di peso massimo al decollo (Mtow): Euro 3.000,00; – aeromobili oltre i 5.000 kg di peso massino al decollo (Mtow): Euro 10.000,00.
Per questa tipologia di beni, che alla data di entrata in vigore del Decreto delegato n. 22/2013 presentano un’età compresa tra i 5 e i 15 anni, l’imposta è abbattuta del 20%, per i beni di età superiore a 15 anni l’imposta è abbattuta del 40%.
Per gli abbattimenti deve farsi riferimento alla data di costruzione del bene, così come risulta dai dati tecnici.
Gli abbattimenti non vanno cumulati ma calcolati in successione.
Diversamente dai provvedimenti precedenti non vi sono esenzioni legate alla strumentalità del bene, l’imposta è sempre dovuta anche nel caso in cui l’operato- re economico utilizzi il bene nell’ambito dell’attività di impresa.
L’imposta è dovuta in misura proporzionale a seconda del periodo di detenzione del bene, pertanto, qualora il bene sia stato acquistato o ceduto nel corso dell’anno 2014 l’imposta va riproporzionata in base ai mesi di proprietà/utilizzo.
La proporzione va fatta considerando i mesi, non i giorni effettivi.
Sanzioni
Le sanzioni previste in caso di ritardato, mancato o insufficiente pagamento sono così graduate: – per i versamenti effettuati con ritardo inferiore o pari a 30 giorni: sanzione pari al 10% dell’imposta dovuta oltre agli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di due punti (per il periodo d’imposta in corso il tasso effettivo da applicare per il calcolo degli interessi è il 4%); – per i versamenti effettuati con ritardo superiore a 30 giorni: sanzione pari al 30% dell’imposta dovuta oltre agli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di due punti (per il periodo d’imposta in corso il tasso effettivo da applicare per il calcolo degli interessi è il 4%); – mancato o insufficiente pagamento: sanzione da 3 volte l’imposta dovuta. In questo caso l’imposta dovuta e non versata viene iscritta a ruolo e riscossa attraverso la procedura prevista dalla Legge n. 70/2004.
Per il pagamento degli interessi e delle sanzioni le causali di versamento sono: 001-902 interessi su ritardato versamento imposta speciale straordinaria sui beni di lusso; 001-903 sanzioni su imposta speciale straordinaria sui beni di lusso L’ufficio Tributario è a disposizione per ogni necessità e chiarimento.
La Tribuna