
• Adeguata verifica. La procedura scatta: a) per le prestazioni professionali che hanno per oggetto mezzi di pagamento, pari o superiore a 15mila euro ovvero prestazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; b)se l’operazione siadi valore indeterminato o non determinabile (costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile); c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti.
L’attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali non fa scattare questo adempimento mentre esso deve osservato per la tenuta della contabilità.
L’adeguata verifica consiste nell’identificazione del cliente, ovvero dell’eventuale (diverso) titolare effettivo, e deve essere eseguita nel momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione.
Effettuata l’identificazione, il professionista deve poi ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.
A questo proposito si ricorda che sussiste uno specifico obbligo in capo al cliente di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consentire l’identificazione del titolare effettivo.
Conclude l’adempimento del-l’adeguata verifica, il controllo costante, cioè a dire il monitoraggio della situazione del contribuente durante l’intero periodo di svolgimento della prestazione. In sostanza il professionista, seguendo le transazioni concluse, deve verificare che esse siano compatibili con la conoscenza che egli ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. Inoltre, il professionista che non identifica il cliente (e quindi non lo registra) è punito con la multa da 2.600 a 13mila euro.
• Registrazione. Consiste nel riportare nell’archivio unico informatico o nel registro della clientela le informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica (data del conferimento dell’incarico, dati identificativi del cliente, sintetica descrizione della tipologia della prestazione, scopo e natura della prestazione).
Per le operazioni di importo pari o superiore a 15mila euro, l’obbligo concerne la causale, l’importo,la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto. Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo all’accettazione dell’incarico professionale o all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione se di durata istantanea o comunque molto breve.
I professionisti devono quindi conservare, per dieci anni dall’ultimazione della prestazione, nel fascicolo del cliente la copia dei documenti acquisiti per l’adeguata verifica, le scritture e le registrazioni.
Il fascicolo in questione può essere tenuto anche con modali-tà informatiche, mediante cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali vanno archiviati tutti i documenti. Se il documento è già informatizzato non è necessaria alcuna ulteriore operazione, mentre se è in forma cartacea bisogna eseguirne la scannerizzazione.
L’omessa,tardiva o incompleta registrazione negli archivi informatici e cartacei è punita con la multa da 2.600 a 13mila euro.
fonte lascalaw.it