In merito alla nota a firma dell’Associazione di categoria OSLA, pubblicata dal quotidiano Tribuna, giovedì 7 agosto u.s. esprimiamo vivo disappunto per le affermazioni in esso contenute, che delineano, in alcune sue parti, un giudizio sommario e non rappresentativo ed ai limiti dell’offensivo, circa la reale azione operativa degli Ispettori della Sezione Ispettorato del Lavoro. Vale ricordare che tale azione, viene quotidianamente svolta nel preciso ambito delle normative vigenti in materia di contrasto al lavoro nero, e delle direttive impartite dalla Commissione per il Lavoro, nel pieno rispetto delle mansioni demandate dalla legge, ben consci delle difficoltà generali che attanagliano il mondo economico sammarinese, esprimendo grande senso del dovere; a tutto ciò vanno aggiunti comportamenti di tipo informativo presso gli operatori economici e i cittadini, circa le normative ed i regolamenti attinenti al mondo del lavoro.
Si precisa che l’azione ispettiva dell’Ispettorato del Lavoro si esplica a tutela dei lavoratori, soprattutto disoccupati, che subiscono la concorrenza sleale da chi svolge attività di lavoro irregolare opera anche sulla base delle segnalazioni effettuate da cittadini, imprese, Associazioni di categoria, organizzazioni Sindacali, ecc.
In questa ottica appare oltremodo fuori luogo il taglio che Osla ha inteso imprimere ad alcune parti del suo comunicato, lasciando passare chiaramente il messaggio che l’azione ispettiva venga condotta in modo “ottuso e ipocrita” da chi la espleta; vorremmo far notare che le normative relative all’oggetto del comunicato (DL 156/11 Titolo IV, L 158/11 artt 4 e 25, DL 61/12 art 14, L 150/12 art 51, commi 9,10) inerenti alle attività/presenza di Amministratori, pensionati, ecc sanciscono il trattamento delle figure sopra citate, rilevate nelle attività economiche dai corpi ispettivi, e che a queste normative i funzionari si devono obbligatoriamente riferire, elevando eventuali sanzioni laddove rilevati comportamenti irregolari.
La sentenza n° 17 del 25 luglio u.s, emessa dal Prof Guido Guidi, fa riferimento ad una precisa vicenda; riguardante un pensionato, padre della titolare, proprietario dello stabile in cui opera la licenza commerciale della figlia, il quale, al momento del controllo non stava espletando attività di vendita ma stava sistemando oggetti destinati alla vendita sugli scaffali dell’esercizio commerciale; il Giudice Guidi ha accolto il ricorso della titolare, giustificando l’attività lavorativa del padre pensionato legata al riordino della merce a seguito di una manutenzione all’impianto elettrico avvenuto il giorno precedente, ravvisando pertanto, la mancanza di un rapporto di lavoro riconducibile non all’esercizio di una attività lavorativa illecita ma di adempimenti di manutenzione dell’immobile di sua proprietà.
Non si comprende quindi, l’ampio risalto dato a questa sentenza, in quanto non fornisce a nostro avviso nessun supporto legislativo in merito alla possibile attività lavorativa in senso lato dei pensionati nelle attività commerciali e chiariamo inoltre che, pur comprendendo umanamente che il supporto di un congiunto, in un’attività commerciale possa consolidare principi di solidarietà famigliare, le normative vigenti (DL 156/11 art 21 comma 1) non chiariscono i limiti dell’attività regolare nella specifica fattispecie.
La Direzione dell’Ufficio del Lavoro si farà cura di riportare nuovamente alla valutazione della Commissione per il lavoro la problematica al fine di esaminare quanto già’ precedentemente disposto all’Ispettorato del Lavoro, ovvero l’osservanza delle disposizioni di legge citate in merito.
La Direzione dell’Ufficio del Lavoro e Sezione Ispettorato del Lavoro