Continuiamo nell’analisi della Legge che Marco Arzilli presenterà in Consiglio Grande e Generale il prossimo mercoledì.
L’Art.23 è quello più deleterio.
”Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica”
Si dovrà poi giustificare queste revoche con i fatti, e non come è stato fatto ultimamente dal Congresso di Stato, che ha revocato senza giustificazione, se non quella che l’attività incriminata aveva leso il prestigio della nazione.
continuiamo a leggere.
LA SOSPENSIONE D’UFFICIO avviene nei seguenti casi:
a) mancato pagamento della tassa di licenza entro il termine previsto; in tal caso la licenza verrà sospesa sino al pagamento dell’importo dovuto e al momento della riattivazione della licenza ci sarà una soprattassa del 25% se il pagamento avverrà nei 3 mesi successivi alla scadenza, 50% nei 6 mesi, 75% entro i 9 mesi. Se trascorsi i 12 mesi la licenza verrà revocata.
b) Non essere nell’effettiva disponibilità del capitale interamente versato. La licenza verrà sospesa sino ad avvenuto reintegro di capitale. se il reintregro non avverrà entro 60 giorni lavorativi la licenza verrà REVOCATA.
c) Scadenza del contratto di locazione a meno che entro i 5 giorni lavorativi precedenti l’operatore abbia comunicato all’Ufficio Industria l’avvenuta stipula di un altro contratto o il rinnovo dello stesso. Revoca se si superano i 12 mesi.
d) Assenza superiore ai 15 giorni lavorativi e immotivata dell’operatore economico nella propria sede. Dopo 60 giorni REVOCA della licenza. Nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell’attività economica, la licenza verrà sospesa. Dopo i 60 giorni, senza che siano stati reintegrati questi strumenti la società verrà REVOCATA.
e) termine del periodo di aspettativa del titolare della licenza se è pubblico dipendente. Si
procede alla revoca della licenza nel caso entro 15 giorni lavorativi dalla fine del periodo di
aspettativa, il soggetto interessato non lasci il proprio pubblico impiego.
f) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali;
La sanzione accessoria della sospensione dell’attività d’impresa è posta direttamente a
carico della persona giuridica.
Con la licenza sospesa la sede a cui fare eventuali comunicazioni, per le persone giuridiche
rimane, a tutti gli effetti, la sede legale della Società, per le persone fisiche invece la sede
indicata nel rilascio della licenza o, su richiesta formale dello stesso operatore, presso un
Dottore Commercialista o un Avvocato e Notaio o un Ragioniere commercialista, iscritto
all’Albo professionale.
La licenza viene revocata dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio in caso di violazione
del “Regolamento per lo svolgimento di alcuni scambi commerciali con l’Italia” di cui alla
delibera n. 8 del 29 luglio 1997 e negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi
speciali.
Ogni altra inosservanza alla presente legge ed alle normative in materia di industria, servizi,
artigianato e commercio comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da € 1000 a €
5.000.
In caso di recidiva, oltre alle sanzioni pecuniarie amministrative, possono essere applicati i
seguenti provvedimenti:
a) chiusura dell’esercizio per 10 giorni lavorativi alla seconda infrazione;
b) sospensione della licenza per 30 giorni lavorativi alla terza infrazione;
c) revoca della licenza alla quarta infrazione.
I provvedimenti della chiusura temporanea dell’esercizio, della sospensione e della revoca
della licenza saranno emanati, dopo la constatazione dell’infrazione da parte dell’Ufficio
Industria, Artigianato e Commercio.
Agli effetti della presente legge é recidivo chi, nei cinque anni precedenti l’ultima violazione,
risulta aver commesso almeno una volta il medesimo reato o violazione amministrativa
previsti dalla normativa sull’industria, servizi, artigianato e commercio. Agli effetti della
recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell’ambito dell’attività d’impresa a carico di
quanti nel tempo hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti.
A garanzia dell’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie e della confisca per inosservanza
della presente legge, il Commissario della Legge può ordinare il sequestro dei beni mobili
presenti a qualsiasi titolo in azienda.
L’incolpato o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in luogo del
sequestro.
La persona giuridica titolare di licenza assume veste di responsabile civile per l’esecuzione
delle sanzioni pecuniarie e l’adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi
rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della normativa
sull’industria,servizi, artigianato e commercio. La responsabilità é solidale e senza beneficio
di preventiva escussione.